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La morte non è danno per chi viene a mancare. Corte di Cassazione 1 luglio 2020, n. 13261

DANNI IN MATERIA CIVILE E PENALE - Danno non patrimoniale - Liquidazione e valutazione; Rif. Leg. Artt. 2043 e 2059 c.c.

Venerdì, 17 Luglio 2020
Giurisprudenza | Responsabilità | Legittimità
Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., 01 luglio 2020, n. 13261; Pres. Sconditti, Rel. Cons. Rossetti per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Non è risarcibile nel nostro ordinamento il danno "da perdita della vita", poiché non è sostenibile che un diritto sorga nello stesso momento in cui si estingua chi dovrebbe esserne titolare.

autore: Fossati Cesare