La morte non è danno per chi viene a mancare. Corte di Cassazione 1 luglio 2020, n. 13261
DANNI IN MATERIA CIVILE E PENALE - Danno non patrimoniale - Liquidazione e valutazione; Rif. Leg. Artt. 2043 e 2059 c.c.
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Non è risarcibile nel nostro ordinamento il danno "da perdita della vita", poiché non è sostenibile che un diritto sorga nello stesso momento in cui si estingua chi dovrebbe esserne titolare.
autore: Fossati Cesare
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