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Adozioni. L'Accordo Italia-Russia non trova applicazione per le adozioni di cui all'44, co. 1, lett. d) della L. 4 maggio 1983 n. 184. Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 13 maggio 2020, n. 8847

In tema di adozioni, l'Accordo Italia-Russia del 6 novembre 2008, che conferisce all'Autorità dello Stato di origine del minore la competenza ad emettere la sentenza di adozione, non si applica per le adozioni di cui all'44, comma 1, lett. d) della L. 4 maggio 1983 n. 184 che può essere richiesta anche da persona non coniugata e costituisce una clausola di chiusura del sistema, volta a consentire il ricorso a tale strumento tutte le volte in cui è necessario salvaguardare la continuità della relazione affettiva ed educativa, all'unica condizione della «constatata impossibilità di affidamento preadottivo», da intendersi come impossibilità di diritto di procedere all'affidamento preadottivo. Quindi, tale tipo di adozione non realizza quell’esempio di adozione piena e legittimante costitutiva di un rapporto di filiazione sostitutivo di quello di sangue, con definitivo ed esclusivo inserimento in una nuova famiglia, cui è ispirato l'Accordo pattizio tra Italia e Russia.