L'attribuzione del cognome del genitore che interviene dopo un primo riconoscimento è una facoltà e non una necessità. Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., 16 gennaio 2020, n. 772
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In materia di filiazione naturale, l'attribuzione del cognome del genitore che effettua il secondo riconoscimento, anche in aggiunta al cognome del genitore che per primo ha effettuato il riconoscimento del figlio, costituisce facoltà e non anche necessità. In ipotesi siffatte l'esigenza preminente è quella di garantire l'interesse del figlio a conservare il cognome originario se questo sia divenuto autonomo segno distintivo della sua identità personale in una determinata comunità.
In tema di minori, è legittimo in ipotesi di secondo riconoscimento dal patronimico, in aggiunta al cognome della madre, purché non gli arrechi pregiudizio in ragione della cattiva reputazione del padre e purché non ne sia lesivo dell'identità personale, ove questa si sia definitivamente consolidata con l'uso del solo matronimico nella trama dei rapporti personali e sociali.
Qualora un figlio minore già riconosciuto dalla madre venga successivamente riconosciuto anche dal padre, l'art. 262 c.c. demanda al giudice la decisione circa le modalità di assunzione del cognome paterno, che può essere aggiunto a quello materno (oltre che premesso o sostituito), decisione che si pone unicamente in funzione dell'interesse del minore a conservare la propria identità personale nel contesto sociale in cui vive.
autore: Zadnik Francesca
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