Non basta il mero confronto fra le condizioni economiche dei coniugi. Corte d'Appello di Genova, 4 luglio 2019
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Affido. Giudizio di divorzio - conflittualità esasperata fra i genitori - grave pregiudizio per il minore e compromissione del rapporto col padre - conclamata incapacità dei genitori di concordare anche le scelte più elementari.Ove la conflittualità si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psicofisico dei figli, può precludere il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso.
Assegno di divorzioil riconoscimento di un assegno di mantenimento in sede di divorzio non consegue alla mera sperequazione economica fra le parti - la domanda non ha superato il vaglio costituito dalla oggettiva impossibilità di procurarsi mezzi adeguati - la richiedente fin dalla cessazione della convivenza - 2004 - all'età di 38 anni - non si è prodigata per reperire un'occupazione.A nulla valgono gli accertamenti richiesti sulla posizione economica dell'eventuale obbligato, che potrebbero assumere rilievo solo in sede di quantificazione dell'assegno.Le prospettate interferenze del marito a che la moglie non reperisse un'occupazione contrastano con il dato di realtà per cui per quindici anni la signora non ha né lavorato, né cercato un lavoro.Sotto altro profilo è emerso che la richiedente ha formato una nuova famiglia, seppure di fatto, ciò che fa venir meno il diritto all'assegno.Mantenimento del figlio.La comparazione fra le condizioni economiche delle parti viene invece in rilievo con riferimento al mantenimento del figlio, che va integrato tenendo conto anche dell'interruzione dei rapporti padre-figlio e del fatto che è la madre a provvedere alle sue esigenze.Restituzioni.Inaccoglibile l'appello incidentale per la restituzione degli assegni divorzili corrisposti, stante la ridotta entità degli stessi che deve far ritenere siano stati consumati per il mero sostentamento.
Assegno di divorzio
il riconoscimento di un assegno di mantenimento in sede di divorzio non consegue alla mera sperequazione economica fra le parti - la domanda non ha superato il vaglio costituito dalla oggettiva impossibilità di procurarsi mezzi adeguati - la richiedente fin dalla cessazione della convivenza - 2004 - all'età di 38 anni - non si è prodigata per reperire un'occupazione.
A nulla valgono gli accertamenti richiesti sulla posizione economica dell'eventuale obbligato, che potrebbero assumere rilievo solo in sede di quantificazione dell'assegno.
Le prospettate interferenze del marito a che la moglie non reperisse un'occupazione contrastano con il dato di realtà per cui per quindici anni la signora non ha né lavorato, né cercato un lavoro.
Sotto altro profilo è emerso che la richiedente ha formato una nuova famiglia, seppure di fatto, ciò che fa venir meno il diritto all'assegno.
Mantenimento del figlio.
La comparazione fra le condizioni economiche delle parti viene invece in rilievo con riferimento al mantenimento del figlio, che va integrato tenendo conto anche dell'interruzione dei rapporti padre-figlio e del fatto che è la madre a provvedere alle sue esigenze.
Restituzioni.
Inaccoglibile l'appello incidentale per la restituzione degli assegni divorzili corrisposti, stante la ridotta entità degli stessi che deve far ritenere siano stati consumati per il mero sostentamento.
autore: Fossati Cesare
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