Danno endofamiliare: nulla quaestio sul momento prescelto per l'iniziativa processuale. Tribunale di Perugia, 31 gennaio 2019
Domanda di accertamento di paternità e di condanna al rimborso delle somme anticipate per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione del figlio.
L'azione di regresso è utilmente esercitabile solo dal momento della sentenza di accertamento della filiazione naturale, con la conseguenza che detto momento segna il dies a quo della decorrenza della prescrizione del diritto stesso.
Il rimborso delle spese, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento, ha natura in senso lato indennitaria, tal ché il giudice di merito può utilizzare il criterio equitativo per determinare le somme dovute.
Ai fini della determinazione equitativa devono considerarsi le capacità economiche di entrambi i genitori, sia di colui che ha anticipato le spese, sia di quello tenuto al rimborso.
Domanda di risarcimento del danno c.d. endofamiliare.
Eccezione di concorso nel fatto colposo del creditore, per la tardività e strumentalità dell'azione avanzata.
Irrilevante, ex art. 1227 c.c., il comportamento dei figli in ordine al momento prescelto per l'iniziativa processuale, in quanto liberamente e legittimamente determinabile da parte dei titolari del diritto.
Profilo probatorio: dalle testimonianze raccolte era emersa l'estrema sofferenza del figlio per l'assenza del padre dalla propria vita, soprattutto durante l'infanzia e l'adolescenza.
Determinazione equitativa del danno - riferimento in via analogica alle tabelle di Milano - danno da perdita parentale - sussiste.
editor: Fossati Cesare
|
Venerdì, 21 Agosto 2026
Illecito endofamiliare |
|
Martedì, 18 Agosto 2026
Danno da deprivazione del rapporto genitoriale |
|
Giovedì, 6 Agosto 2026
Lavoro domestico |
|
Giovedì, 23 Luglio 2026
Danno da perdita del rapporto parentale |



