Il lavoro, anche precario, affranca il figlio dal mantenimento verso i genitori. Tribunale di Bari, 14 maggio 2019
Il diritto del figlio al mantenimento si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione.Benché il conseguimento di emolumenti percepiti in via precaria o di altri compensi attribuiti in vista dell'apprendimento di una professione non sia equiparabile agli ordinari rapporti di lavoro subordinato, tuttavia, a quanto è dato constatare, ai nostri giorni il lavoro, e non solo quello giovanile, si caratterizza ormai in via ordinaria per l'elemento della precarietà e temporaneità.La temporaneità della prestazione lavorativa non costituisce ragione del permanere sine die dell'obbligo ex art. 148 cc. Il successivo abbandono o perdita del lavoro non fanno risorgere un diritto al mantenimento.Decreto immediatamente esecutivo stante la natura contenziosa del procedimento camerale.
* Si ringrazia l'avv. Maria Lanzellotto referente Ondif Puglia.
editor: Fossati Cesare
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