Il lavoro, anche precario, affranca il figlio dal mantenimento verso i genitori. Tribunale di Bari, 14 maggio 2019

Giovedì, 1 Agosto 2019
Giurisprudenza | Figli maggiorenni | Merito Sezione Ondif di Bari
Tribunale di Bari, decreto 14 maggio 2019 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il diritto del figlio al mantenimento si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione.
Benché il conseguimento di emolumenti percepiti in via precaria o di altri compensi attribuiti in vista dell'apprendimento di una professione non sia equiparabile agli ordinari rapporti di lavoro subordinato, tuttavia, a quanto è dato constatare, ai nostri giorni il lavoro, e non solo quello giovanile, si caratterizza ormai in via ordinaria per l'elemento della precarietà e temporaneità.
La temporaneità della prestazione lavorativa non costituisce ragione del permanere sine die dell'obbligo ex art. 148 cc. Il successivo abbandono o perdita del lavoro non fanno risorgere un diritto al mantenimento.
Decreto immediatamente esecutivo stante la natura contenziosa del procedimento camerale.


* Si ringrazia l'avv. Maria Lanzellotto referente Ondif Puglia.

editor: Fossati Cesare