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Non c'è stato di bisogno per due minori che vivono stabilmente con le proprie madri. Negata la stepchild adoption. Tribunale per i Minorenni di Milano, sentenza 261 del 17 ottobre 2016.

Tribunale per i Minorenni di Milano, sentenza 261 del 17 ottobre 2016. per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nel caso di specie, due donne conviventi con una figlia ciascuna, che chiedevano entrambe di procedere all'adozione "incrociata" da parte della compagna della propria figlia, avuta con la fecondazione assistita, non sussiste il presupposto principale per la cosiddetta "adozione in casi speciali". Lo stato di abbandono, infatti, è un presupposto imprescindibile per l'adozione nel caso speciale previsto dall'articolo 44, comma 1, lettera d); né le norme consentono interpretazioni estensive, anche se il contesto sociale è mutato. Ammettere l'adozione delle bambine rappresenterebbe, secondo la visione del Tribunale per i Minorenni di Milano, un'intromissione dei giudici nella discrezionalità legislativa.
Per i giudici, le minori non sono in stato di abbandono in quanto «godono, per quanto concerne il loro accudimento, educazione ed affetto, delle attenzioni sia delle madri biologiche che delle rispettive compagne»; pertanto la richiesta di adozione deve essere respinta.

autore: Zadnik Francesca