Non c'è stato di bisogno per due minori che vivono stabilmente con le proprie madri. Negata la stepchild adoption. Tribunale per i Minorenni di Milano, sentenza 261 del 17 ottobre 2016.
Venerdì, 16 Dicembre 2016
Giurisprudenza
| Trascrizione degli atti di nascita formati all'estero
| Merito
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Nel caso di specie, due donne conviventi con una figlia ciascuna, che chiedevano entrambe di procedere all'adozione "incrociata" da parte della compagna della propria figlia, avuta con la fecondazione assistita, non sussiste il presupposto principale per la cosiddetta "adozione in casi speciali". Lo stato di abbandono, infatti, è un presupposto imprescindibile per
l'adozione nel caso speciale previsto dall'articolo 44, comma 1, lettera
d); né le norme consentono interpretazioni estensive, anche se il
contesto sociale è mutato. Ammettere l'adozione delle bambine rappresenterebbe, secondo la visione del Tribunale per i Minorenni di Milano, un'intromissione dei
giudici nella discrezionalità legislativa.
Per i giudici, le minori non sono
in stato di abbandono in quanto «godono, per quanto concerne il loro
accudimento, educazione ed affetto, delle attenzioni sia delle madri biologiche che delle
rispettive compagne»; pertanto la richiesta di adozione deve essere
respinta.
editor: Zadnik Francesca
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