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Illegittima la legge regionale sul testamento biologico del Friuli Venezia Giulia, Corte Costituzionale, sentenza 14 dicembre 2016 n. 262

Giovedì, 15 Dicembre 2016
Giurisprudenza | Testamento biologico
Corte Costituzionale, Sentenza 14 dicembre 2016 n. 262 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La Consulta dichiara costituzionalmente illegittima la legge del Friuli Venezia Giulia sul testamento biologico.
L'impugnata legge regionale istituisce un registro regionale volto a raccogliere le dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario, nonché eventualmente le disposizioni di volontà in merito alla donazione post mortem di organi e tessuti, per i cittadini residenti o che abbiano eletto domicilio nella Regione Friuli-Venezia Giulia. Su tale legge regionale, «avente contenuto omogeneo e recante disposizioni strettamente connesse tra loro" venivano sollevate questioni di illegittimità costituzionale, poichè secondo il ricorrente Presidente del Consiglio dei Ministri, esorbiterebbe dalle competenze legislative regionali costituzionalmente riconosciute, invadendo sfere di potestà legislativa statale, sia perché interverrebbe in materie riservate alla competenza esclusiva dello Stato – segnatamente, la materia dell'«ordinamento civile» e dell'«ordinamento penale» –, sia perché inciderebbe su principi fondamentali della materia «tutela della salute», comunque riservati alla legislazione statale in virtù della competenza concorrente sussistente in materia; inoltre, lederebbe il principio di eguaglianza introducendo una regolamentazione differenziata sul territorio nazionale in ordine ai diritti fondamentali della persona.
Viene pertanto dichiarata non conforme alla Carta Costituzionale, data la sua incidenza su aspetti essenziali della identità e della integrità della persona, una normativa in tema di disposizioni di volontà relative ai trattamenti sanitari nella fase terminale della vita – al pari di quella che regola la donazione di organi e tessuti – necessita di uniformità di trattamento sul territorio nazionale, per ragioni imperative di eguaglianza, ratio ultima della riserva allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di «ordinamento civile», disposta dalla Costituzione.


autore: Zadnik Francesca