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Trascrivibile in Italia l'atto di nascita straniero dal quale risulti la filiazione da due madri. Cassazione 30 settembre 2016 n. 19599

Martedì, 4 Ottobre 2016
Giurisprudenza | Filiazione | Filiazione
Corte di Cassazione, sentenza 30 settembre 2016 n. 19599 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Coppia di donne unite in matrimonio in Spagna - filiazione - duplice maternità - madre A partoriente - madre B donatrice di ovuli - procreazione medicalmente assistita - figlio con doppio cognome.
Richiesta trascrizione in Italia dell'atto di nascita - rifiuto dell'ufficiale di stato civile - ordine pubblico.
Successivo divorzio consensuale in Spagna.
Ricorso al Tribunale di Torino avverso il diniego alla trascrizione - rigetto.
Reclamo Corte d'Appello - accolto - titolo di nascita formato all'estero secondo la legge straniera - conformità all'ordine pubblico internazionale.
Aspetto biologico - rilievo decrescente - volontarietà - rilievo crescente - legittimità delle pratiche di procreazione medicalmente assistita.
Preminente valutazione dell'interesse del bambino - lesione del suo diritto alla identità personale.
Ricorso per cassazione PM e Ministero dell'Interno.
Nuova concezione di ordine pubblico internazionale - necessità di una minaccia reale, attuale, grave verso un interesse fondamentale della società.

"Il giudice italiano, chiamato a valutare la compatibilità con l'ordine pubblico dell'atto di nascita straniero, deve verificare non già se l'atto straniero applichi una disciplina della materia conforme o difforme rispetto ad una o più norme interne (seppure imperative o inderogabili), ma se esso contrasti con le esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, desumibili dalla Carta costituzionale, dai Trattati fondativi e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo".

editor: Fossati Cesare