Non è corretto considerare il rapporto di filiazione solo sotto il profilo giuridico. Conclusioni Avv. Gen. UE Wathelet 9 giugno 2016. (C-401/15)
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La direttiva 2004/38 sul diritto dei cittadini
Ue di circolare e di soggiornare nel territorio degli Stati membri
ammette ai benefici i discendenti a carico e quelli del coniuge o del
partner, senza aggiungere altre condizioni.
Il rapporto di filiazione non si definisce perciò solo sotto il profilo
giuridico.
Se un lavoratore contribuisce al mantenimento del figlio
acquisito deve godere dei vantaggi sociali del padre naturale o
legittimo. D'altra parte,
Così l'avvocato generale della Corte Ue, Wathelet,
nelle conclusioni depositate ieri (C-401/15), che delineano una nozione
di figlio secondo un prospetto Ue con un allargamento dei destinatari di vantaggi
sociali.
Il caso era nato relativamente ad alcuni studenti esclusi da benefici sociali, come
borse di studio, solo perché legati al lavoratore frontaliero da un
rapporto di fatto.
autore: Zadnik Francesca
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