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Non è corretto considerare il rapporto di filiazione solo sotto il profilo giuridico. Conclusioni Avv. Gen. UE Wathelet 9 giugno 2016. (C-401/15)

Venerdì, 17 Giugno 2016
Giurisprudenza | Filiazione | Filiazione
Conclusioni Avv. Gen. UE Wathelet 9 giugno 2016. (C-401/15)(C-401/15) per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La direttiva 2004/38 sul diritto dei cittadini Ue di circolare e di soggiornare nel territorio degli Stati membri ammette ai benefici i discendenti a carico e quelli del coniuge o del partner, senza aggiungere altre condizioni.
Il rapporto di filiazione non si definisce perciò solo sotto il profilo giuridico.
Se un lavoratore contribuisce al mantenimento del figlio acquisito deve godere dei vantaggi sociali del padre naturale o legittimo. D'altra parte,
Così l'avvocato generale della Corte Ue, Wathelet, nelle conclusioni depositate ieri (C-401/15), che delineano una nozione di figlio secondo un prospetto Ue con un allargamento dei destinatari di vantaggi sociali.
Il caso era nato relativamente ad alcuni studenti esclusi da benefici sociali, come borse di studio, solo perché legati al lavoratore frontaliero da un rapporto di fatto.

autore: Zadnik Francesca