Risarcibile il danno parentale alla convivente della madre biologica. Tribunale di Reggio Emilia, 2 marzo 2016.
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Danno non patrimoniale - duraturo legame affettivo con la vittima - sua lesione - ingiustizia del danno - risarcibilità delle conseguenze - rapporti di parentela o affinità - non necessari.Legittimazione attiva in capo a colui che ha una duratura comunanza di vita e affetti con la vittima - rilevanza costituzionale alla sfera relazionale della persona - formazione sociale: ogni rapporto relazionale idoneo a consentire e favorire il libero sviluppo della persona.Irrilevante che il rapporto interno non sia disciplinato dalla legge.
editor: Fossati Cesare
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