L'esistenza di una condanna penale di per sé non legittima l'espulsione dello straniero. - Corte di giustizia CE, 29 aprile 2004, n. 482
- Espulsione -
L'art. 3 della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1964, 64/221/Cee, per il coordinamento dei
provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da
motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, contrasta con una normativa
nazionale che impone alle autorità nazionali di espellere dal territorio cittadini di altri Stati
membri i quali siano stati condannati ad una pena restrittiva della libertà personale di almeno due
anni. L'esistenza di una condanna penale può giustificare un'espulsione soltanto nei limiti in cui le
circostanze che hanno portato a tale condanna provino un comportamento personale costituente una
minaccia attuale per l'ordine pubblico.
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