In tema di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale il danno va provato e non è in re ipsa. - Cassazione sez. III, 13 febbraio 2007, n. 3086
- Prova del danno -
Anche in tema di risarcimento del danno da responsabilità
aquilana occorre che sia provata l'esistenza di questo danno di cui si chiede il risarcimento, non
potendo ritenersi che il danno sia in re ipsia, cioè coincida con l'evento, poiché il danno
risarcibile è pur sempre un danno conseguenza anche nella responsabilità aquilana, giusti i principi
di cui agli articoli 1223 e 2056 del Cc, e non coincide con l'evento, che è invece un elemento di
fatto, produttivo del danno.
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