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La responsabilità per la nullità del matrimonio è cosa diversa dalla responsabilità per fatto illecito. - Tribunale di Bari, 8 giugno 2004

Martedì, 8 Giugno 2004
Giurisprudenza | Responsabilità | Merito

- Natura della responsabilità -
La domanda di risarcimento ex art. 129 bis e 2043 sono alternative, in quanto fondate su presupposti diversi ed ispirate ad un diverso regime relativo all'onere della prova. La prima, ex art. 129 bis cod. civ., è basata sulla malafede di chi abbia sottaciuto al coniuge la causa di invalidità del matrimonio e mira ad ottenere un'indennità che prescinde dalla prova del danno subito; la seconda, invece, è basata sulla condotta anche solo colposa del soggetto tenuto a preavvertire l'altro coniuge della causa invalidante e mira ad ottenere un risarcimento che reintegri il patrimonio dell'istante della ingiusta "deminutio" subita e presuppone la prova del danno e della sua misura.

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