È sempre ammissibile il risarcimento del danno non patrimoniale. - Corte cost. 11 luglio 2003, n. 233
- Danno non patrimoniale -
È
infondata, nei sensi di cui in motivazione, la q.l.c. dell'art. 2059 cod. civ., sollevata in
riferimento all'art. 3 cost., nella parte in cui non consente la liquidazione del danno non
patrimoniale nei casi in cui la responsabilità dell'autore del fatto, corrispondente ad una
fattispecie astratta di reato, venga affermata in base ad una presunzione di legge. La disposizione
censurata, infatti, deve essere interpretata nel senso che il danno non patrimoniale, in quanto
riferito alla astratta fattispecie di reato - tenuto conto della evoluzione giurisprudenziale in tema
di danno risarcibile e stante il principio della unicità delle giurisdizioni definitivamente
consacrato nell'art. 75 c.p.p. -, è risarcibile anche nell'ipotesi in cui in sede civile la colpa
dell'autore del fatto risulti da una presunzione di legge.
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