Il danno esistenziale costituisce una componente autonoma del danno. - Cassazione sez. III, 6 febbraio 2007, n. 2546
- Danno non patrimoniale -
Il
danno esistenziale, da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva e interiore,
ma oggettivamente accertabile) che alteri le abitudini e gli assetti relazionali propri del soggetto,
inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e alla realizzazione della sua personalità
nel mondo esterno, non costituisce una componente o voce né del danno biologico né del danno morale,
ma un autonomo titolo di danno, il cui riconoscimento non può prescindere da una specifica allegazione
nel ricorso introduttivo del giudizio sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo.
In mancanza, la richiesta fattane per la prima volta in appello è da ritenere nuova e inammissibile,
ex articolo 345 del codice di procedura civile. (M. PIS)
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