Il riconoscimento del figlio naturale è un diritto e può essere negato solo in presenza di motivi gravi e irreversibili. - Cass. sez. I, 3 aprile 2003, n. 5115
- Riconoscimento di figlio naturale -
Il riconoscimento del figlio naturale minore
infrasedicenne, già riconosciuto da un genitore, è diritto soggettivo primario dell'altro genitore,
costituzionalmente garantito dall'articolo 30 della Costituzione: in quanto tale, esso non si pone in
termini di contrapposizione con l'interesse del minore, ma come misura ed elemento di definizione
dello stesso atteso il diritto del bambino a identificarsi come figlio di un padre e di una madre e ad
assumere una precisa identità. Ne consegue che il secondo riconoscimento ove vi sia opposizione
dell'altro genitore che per primo ha proceduto al riconoscimento, può essere sacrificato solo in
presenza di motivi gravi e irreversibili tali da far ravvisare la probabilità di una forte
compromissione nello sviluppo psico-fisico del minore.
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