L'audizione del figlio in caso di procedimento per riconoscimento tardivo va disposta d'ufficio dal giudice. - Cass. sez. I, 9 novembre 2004, n. 21359
- Riconoscimento di figlio naturale -
Nel procedimento di cui all'art. 250 cod. civ.,
volto al riconoscimento del figlio naturale, con particolare riguardo alla parte della disposizione
relativa al riconoscimento del figlio che non abbia compiuto i sedici anni, la prescrizione
riguardante l'audizione del minore che sia già stato riconosciuto da uno dei genitori è rivolta a
soddisfare l'esigenza di accertare se il rifiuto del consenso dell' altro genitore, che per primo
abbia proceduto al riconoscimento, risponda (o meno) all'interesse del figlio (e possa pertanto essere
supplito). E poiché tale audizione è considerata la prima fonte del convincimento del giudice essa
deve essere disposta anche d'ufficio, onde la sua omissione determina un vizio del procedimento; né
essa è delegabile al consulente tecnico di ufficio, essendo riservata espressamente al giudice,
proprio per la sua stretta funzionalità alla tutela dell'interesse di colui che non è ancora capace di
una valutazione personale pienamente attendibile rispetto ad un evento suscettibile di incidere sul
suo equilibrio e sulla sua vita di relazione.
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