Le prove ematologiche sono ammissibili anche senza previa assunzione di altre prove ed hanno sicura rilevanza probatoria. - Cass. sez. I, 22 luglio 2004, n. 13665
- Prova ematologica -
I principi di libero convincimento del giudice e di libertà
delle prove, in forza dei quali tutti i mezzi di prova hanno pari valore, operano anche quanto
all'azione di accertamento giudiziale della paternità e maternità naturale, senza limitazioni, sicché
per tale azione il giudice non è tenuto a seguire alcun ordine gerarchico o cronologico
nell'ammissione ed assunzione dei mezzi di prova ben potendo egli disporre, senza ulteriori passaggi,
una consulenza tecnica d'ufficio di natura ematologico-immunogenetica, sulle cui conclusioni,
unitamente agli altri elementi probatori acquisiti, può fondare la propria decisione. In materia di
accertamento giudiziale della paternità e della maternità, le indagini ematologiche e immunogenetiche,
in quanto ormai affidabili, possono fornire elementi di valutazione sia per escludere che per
affermare il rapporto biologico di paternità, non rilevando il carattere probabilistico delle
risultanze di tali indagini, comune a tutte le asserzioni delle scienze fisiche e naturalistiche, cui
è sempre immanente la possibilità di errore.
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