Nell'azione di disconoscimento promossa oltre l'anno è onere dell'attore provare di essere venuto a conoscenza tardivamente dell'adulterio della moglie. - Cass. sez. I, 3 giugno 2004, n. 10580
- Disconoscimento -
L'azione di disconoscimento della
paternità, da parte del marito, è sottoposta a limiti temporali. Ne segue, pertanto, che a seguito
della sentenza della Corte costituzione n. 131 del 1985 che ha dichiarato costituzionalmente
illegittimo l'articolo 244, comma 2, del cc, nella parte in cui non dispone che in caso di adulterio
della moglie il termine dell'azione di disconoscimento decorra dal giorno in cui il marito sia venuto
a conoscenza dell'adulterio stesso, è onere dell'attore, ove l'azione sia stata proposta oltre il
termine di un anno dalla nascita del figlio, e sia basata su una ipotesi di adulterio della moglie,
fornire, in limine, la prova del momento in cui l'attore è venuto a conoscenza del preteso adulterio,
al fine di consentire la verifica della tempestività dell'azione stessa.
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