Nell'azione di disconoscimento della paternità è sufficiente la prova genetica senza dover dimostrare anche l'adulterio della moglie. - Cassazione, sezione I, 24 gennaio 2007, n. 1610
- Disconoscimento -
Come ha stabilito la Corte costituzionale
nella sentenza 266/06 è illegittimo l'articolo 235 comma 1 n. 3 del cc., nella parte in cui, ai fini
dell'azione di disconoscimento della paternità, subordina l'esame delle prove tecniche, da cui risulta
"che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del
presunto padre", alla previa dimostrazione dell'adulterio della moglie.
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