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Solo il grave pregiudizio che può derivarne al minore può legittimare il rigetto della domanda tardiva di riconoscimento. - Cass. sez. I, 29 aprile 2004, n. 8209

Giovedì, 29 Aprile 2004
Giurisprudenza | Filiazione | Filiazione

- Dichiarazione giudiziale di paternità naturale -
Il riconoscimento del figlio naturale infrasedicenne già riconosciuto dall'altro genitore costituisce oggetto di un diritto soggettivo costituzionalmente garantito dall'articolo 30 della Costituzione entro i limiti stabiliti dalla legge. Anche alla luce degli articoli 3 e 7 della Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 20 novembre 1989 e resa esecutiva in Italia con la legge n. 187 del 1991 tale diritto può essere sacrificato solo in presenza di motivi gravi e irreversibili, tali da fare ravvisare la probabilità di una forte compromissione dello sviluppo psicofisico del minore. L'interesse del figlio, di cui è parola al comma 4 dell'articolo 250 del Cc, in particolare, va valutato in termini di attitudine a pregiudicare, totalmente il diritto alla genitorialità, riscontrabile solo qualora si accerti l'esistenza di motivi del genere di quelli indicati

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