In seguito alla dichiarazione di paternità naturale, la madre ha diritto ad ottenere dall'altro genitore il contributo di mantenimento a decorrere dalla nascita del figlio. - Cass. sez. I, 16 luglio 2005, n. 15100
- Dichiarazione giudiziale di paternità
naturale -
La sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del
riconoscimento, ai sensi dell'articolo 277 cod. civ., e, quindi, a norma dell'articolo 261 cod. civ.,
implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del
mantenimento ex articolo 148 cod. civ.. La relativa obbligazione si collega allo status genitoriale e
assume di conseguenza pari decorrenza, dalla nascita del figlio, con il corollario che l'altro
genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l'onere del mantenimento anche per la porzione di
pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato ha diritto di regresso per la corrispondente quota,
sulla scorta delle regole dettate dall'articolo 1299 cod. civ. nei rapporti fra condebitori
solidali.
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