Per l'accertamento della paternità naturale non è necessario preventivamente dare la prova di una relazione sessuale tra la madre e il presunto padre. - Cass. sez. I, 2 luglio 2007, n. 14976
- Dichiarazione giudiziale di paternità naturale -
In tema
di dichiarazione giudiziale di paternità naturale, deve escludersi qualsiasi subordinazione
dell'ammissione degli accertamenti immuno-ematologici all'esito della prova storica sull'esistenza di
un rapporto sessuale tra il presunto padre e la madre di quest'ultimo, giacché il principio della
libertà di prova, sancito, in materia, dall'art. 269, secondo comma, cc, non tollera surrettizie
limitazioni, né mediante la fissazione di una sorta di gerarchia assiologica tra i mezzi di prova
idonei a dimostrare la paternità naturale, né, conseguentemente, mediante l'imposizione al giudice di
una sorta di "ordine cronologico" nella loro ammissione ed assunzione, a seconda del tipo di prova
dedotta, avendo, per converso, tutti i mezzi di prova pari valore per espressa disposizione di legge.
Una diversa interpretazione, si risolverebbe in un sostanziale impedimento all'esercizio del diritto
di azione garantito dall'art. 24 Cost., in relazione ad un'azione volta alla tutela di diritti
fondamentali attinenti allo "status".
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