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Nell'accertamento della paternità naturale possono essere valide anche le testimonianze de relato come fonte sussidiaria di convincimento. - Cass. sez. I, 25 gennaio 2008, n. 1733

Venerdì, 25 Gennaio 2008
Giurisprudenza | Filiazione | Filiazione

- Dichiarazione giudiziale di paternità naturale -
L'articolo 269 del cc, secondo il quale la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra questa e il presunto padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità naturale, non solamente non esclude che tali circostanze, possano essere valutate dal giudice del merito come elementi di conferma del proprio convincimento circa la sussistenza della paternità naturale, ma a maggior ragione non preclude l'utilizzazione, quanto meno come fonte sussidiaria di prova, di testimonianze de relato, la cui attendibilità e rilevanza vanno verificate in concreto nel quadro di una valutazione globale delle risultanze di causa, specialmente quando i fatti riferiti siano stati appresi dai terzi in epoca non sospetta.

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