Il termine di trenta giorni per il ricorso per cassazione in materia di adottabilità anziché di sessanta non comporta alcuna violazione del diritto di difesa. - Cass. sez. unite, 5 aprile 2005, n. 6985

- Procedimento di adottabilità -
Il termine dimidiato di trenta giorni previsto dall'art. 17, comma ult., l. 4 maggio 1983 n. 184 per la proposizione del ricorso per cassazione contro le sentenze di appello in materia di opposizione alla dichiarazione dello stato di adottabilità non comporta alcuna apprezzabile limitazione del diritto di difesa, quali che siano i motivi di ricorso; è pertanto manifestamente infondata, in riferimento all'art. 24 cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma ult., cit.

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