Solo le sentenze della Corte d'appello in materia di adottabilità pronunciate dopo il 30 giugno 2007 sono ricorribili per cassazione per tutti i motivi di cui all'art. 360 c.p.c. - Cass. sez. I, 4 aprile 2008, n. 8714
- Procedimento di adottabilità -
Avverso le sentenze sullo stato di adottabilità pronunciate dalla sezione per i minorenni
della Corte d'appello fino alla data del 30 giugno 2007, il ricorso per cassazione continua ad essere
ammesso esclusivamente per violazione di legge, secondo la disciplina contenuta nel testo originario
dell'art. 17 della legge 184/83, giacché l'entrata in vigore della nuova normativa processuale (art.
16 della legge 149/01, sostitutivo del richiamato art. 17) - la quale ha esteso l'ambito dei motivi di
ricorso per cassazione avverso le dette sentenze, comprendendovi anche il vizio di motivazione ai
sensi dell'art. 360, primo comma, numero 5), c.p.c. - è rimasta sospesa fino alla predetta data in
forza della disposizione transitoria di cui all'art. 1 del Dl 150/01 {convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2001, n. 240/01), il cui termine di efficacia, dapprima fissato al 30 giugno
2002, è stato ripetutamente prorogato, e da ultimo fino, appunto, al 30 giugno 2007, in forza
dell'art. 1, comma 2, della legge 12 luglio 2006, n. 228, di conversione del decreto-legge 12 maggio
2006, n. 173.
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