Cittadinanza e condotte penalmente rilevanti - T.A.R. Lazio Roma, Sez. V bis, sent. 14 settembre 2026 n. 14874
Cittadinanza per naturalizzazione e valutazione amministrativa di condotte penalmente rilevanti
Martedì, 22 Settembre 2026
Giurisprudenza
| Merito
| Circolazione e residenza
| Cittadinanza
| Stranieri
Sezione Ondif di Roma
In materia di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, l’Amministrazione, nell’esercizio dell’ampia discrezionalità propria dell’atto di alta amministrazione, può valutare, quali fatti storici sintomatici dell’affidabilità, della personalità e del grado di integrazione del richiedente, condotte aventi rilievo penale anche indipendentemente dall’esito dei relativi procedimenti, purché il diniego sia sorretto da adeguata istruttoria e da motivazione logica, coerente e ragionevole. Lo stabile inserimento lavorativo, familiare e sociale e la protratta residenza legale costituiscono condizioni ordinarie e minime per l’accesso alla naturalizzazione e non impongono, di per sé, il superamento del giudizio negativo formulato sulla complessiva condotta dell’istante. Il sindacato del giudice amministrativo resta circoscritto alla verifica estrinseca della veridicità dei fatti, della sufficienza dell’istruttoria e della non manifesta illogicità o irragionevolezza della valutazione, senza potersi sostituire all’Amministrazione.
Un cittadino ecuadoriano, residente legalmente in Italia dal 2001, titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo, stabilmente occupato e con moglie e figlia divenute cittadine italiane, impugnava il diniego opposto dal Ministero dell’interno alla domanda di cittadinanza presentata nel 2019. Il provvedimento valorizzava due vicende successive alla domanda: una contestazione per lesioni personali, definita con non doversi procedere per remissione della querela, e una condanna con decreto penale per ricettazione, con pena pecuniaria sospesa, riconoscimento delle attenuanti generiche e della particolare tenuità del fatto. Il TAR Lazio ha ritenuto legittimo il diniego, perché preceduto da istruttoria e preavviso di rigetto, e ha affermato che le condotte potevano essere considerate nella loro consistenza storica ai fini del giudizio globale di affidabilità e integrazione, senza che gli elementi ordinari di radicamento sociale imponessero una diversa conclusione. Il ricorso è stato rigettato, con compensazione delle spese.
Stranieri - Condizioni per l’ingresso e il soggiorno - Cittadinanza italiana – Naturalizzazione - Atto di alta amministrazione - Discrezionalità amministrativa - Integrazione nella comunità nazionale - Condotte penalmente rilevanti – Rif. Leg. art. 9, comma 1, lett. f) della Legge 5 febbraio 1992, n. 91 Concessione della cittadinanza allo straniero legalmente residente nel territorio della Repubblica per il periodo previsto dalla legge; art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241; artt. 62-bis, 648, comma 1, e 582 cod. pen.; art. 4, comma 3, e 5, comma 5 del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
editor: Cianciolo Valeria
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