La trascrizione dell’assegnazione della casa coniugale nell’accordo di negoziazione assistita familiare – i cauti risvolti da una possibile apertura da parte della giurisprudenza. Nota a Trib. Bologna, decreto 4 Giugno 2024, di Manuel Capretti
Giovedì, 6 Giugno 2024
Dottrina
| Assegnazione della casa
| ADR - Negoziazione
Sezione Ondif di Fermo
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Il caso
Nell’ambito di un giudizio di reclamo ai sensi dell’art. 2674 bis c.c., avente ad oggetto la trascrizione, avvenuta con riserva, della previsione dell’assegnazione della casa coniugale quale clausola recepita nell’accordo di negoziazione assistita concluso tra i genitori di prole minorenne, senza che quest’ultimo fosse munito di autentica notarile ai sensi del comma 3 dell’art. 5 del d.l. 132 del 2014, il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, ordinava alla Conservatoria dei Registri immobiliari territorialmente competente di rendere definitiva la suddetta trascrizione, motivando la pronuncia sulla scorta del principio per il quale, annoverandosi il diritto di assegnazione dell’abitazione familiare tra le pattuizioni di contenuto essenziale, in quanto strumentale assetto regolamentativo della prole, non è equiparabile ad altri diritti su beni immobili, stante, peraltro, l’affermata facoltatività della trascrizione ai sensi del comma 2 dell’art. 337 sexies c.c.
continua
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