Della violenza domestica o di genere - art. 473-bis.45 cpc – Ascolto del minore, di Maria Carmela Cicchiello
Art. 473-bis.45 cpc
Ascolto del minore
Il giudice procede personalmente e senza ritardo all'ascolto del minore secondo quanto previsto dagli articoli 473-bis.4 e 473-bis.5, evitando ogni contatto con la persona indicata come autore degli abusi o delle violenze. Non si procede all'ascolto quando il minore è stato già ascoltato nell'ambito di altro procedimento, anche penale, e le risultanze dell'adempimento acquisite agli atti sono ritenute sufficienti ed esaustive.
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L’art. 473-bis.45 c.p.c. disciplina l’ascolto del minore nei procedimenti aventi ad oggetto la violenza domestica o di genere, prevedendo che il giudice vi proceda personalmente senza ritardo.
In effetti, in apertura al nuovo titolo IV-bis, l’ascolto del minore e le relative modalità sono disciplinate già dai più generali artt. 473-bis.4 e 473-bis.5 c.p.c., i quali stabiliscono che possa essere ascoltato colui che abbia compiuto 12 anni o colui che, ad un’età inferiore, sia capace di discernimento e che spetti al giudice, personalmente, eseguire l’ascolto del minore, potendo tuttavia farsi assistere da esperti o da altri ausiliari, evitando di procedere all’ascolto esclusivamente nel caso in cui ciò sia contrario all’interesse del minore o laddove fosse manifestamente superfluo.
continua
editor: Fossati Cesare
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