Della violenza domestica o di genere - art. 473-bis.46 cpc – Provvedimenti del giudice, di Giuseppe Piccardo e Veronica Caprino
Lettera b) nei procedimenti di cui alla lettera a) prevedere che in presenza di allegazioni di violenza domestica di genere siano assicurate, su richiesta adeguate misure di salvaguardia e protezione, avvalendosi delle misure di cui all’articolo 342-bis del codice civile
Lettera ff) adottare, per i procedimenti di cui alla lettera a), puntuali disposizioni per regolamentare l'intervento dei servizi socio-assistenziali o sanitari, in funzione di monitoraggio, controllo e accertamento, prevedendo che nelle relazioni redatte siano tenuti distinti con chiarezza i fatti accertati, le dichiarazioni rese dalle parti e le valutazioni formulate dagli operatori, con diritto delle parti e dei loro difensori di avere visione di ogni relazione ed accertamento compiuto dai responsabili del servizio socio-assistenziale o sanitario, e, fermo restando il principio generale dell'interesse del minore a mantenere relazioni significative con i genitori, sia assicurato che nelle ipotesi di violenze di genere e domestiche tale intervento sia disposto solo in quanto specificamente diretto alla protezione della vittima e del minore e sia adeguatamente motivato, nonché disciplinando presupposti e limiti dell'affidamento dei minorenni al servizio sociale. |
Art. 473-bis.46 (Provvedimenti del giudice) Quando all’esito dell’istruttoria, anche sommaria, ravvisa la fondatezza delle allegazioni, il giudice adotta i provvedimenti più idonei a tutelare la vittima e il minore tra cui quelli previsti dall’art. 473 bis 70 e disciplina il diritto di visita individuando modalità idonea a non compromettere la loro sicurezza. A tutela della vittima e del minore, il giudice può altresì disporre, con provvedimento motivato, l’intervento dei servizi sociali e del servizio sanitario. Quando la vittima è inserita in collocazione protetta, il giudice può incaricare i servizi sociali del territorio per l’elaborazione di progetti finalizzati al suo reinserimento sociale e lavorativo.
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Piccardo e Caprino, art. 473-bis.46 cpc |
L’articolo 473-bis.46 chiude le disposizioni speciali relative alla violenza domestica e di genere, introdotte dal legislatore, all’interno del codice di procedura civile, per la prima volta dalla sua compilazione.
Detta introduzione è stata quantomai opportuna, per non dire necessaria, se solo si pensa all’incidenza della violenza domestica e di genere all’interno di moltissime famiglie e del fatto che detti episodi emergono, molto spesso, nell’ambito di procedimenti civili e minorili.
La necessità che nei casi di violenza o abusi familiari occorra intervenire con la massima celerità, a tutela della vittima, emerge con tutta evidenza dal testo della norma in commento, laddove prevede che il giudice adotti i provvedimenti più idonei alla tutela di chi abbia subito violenza o abusi familiari, tra i quali i c.d. “Ordini di protezione”, previsti dall’articolo 473-bis.70, all’esito di un’istruzione che, considerata la gravità e urgenza di intervento, può essere anche sommaria ed effettuata previa valutazione della fondatezza delle allegazioni, in relazione ai fatti di violenza o abusi familiari introdotti nel giudizio dalle parti.
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autore: Fossati Cesare
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