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Consulta. L'adozione in casi particolari stabilisce legami giuridici tra l'adottato e i parenti dell'adottante, di Valeria Cianciolo

Nel caso in esame, il minore oggetto del procedimento è stato concepito tramite il ricorso alla surrogazione di maternità, pratica vietata e sanzionata penalmente dall'art. 12, comma 6, della L. 19 febbraio 2004, n. 40 e riconosciuta contraria all'ordine pubblico, in quanto lesiva di valori fondamentali quali la dignità umana della gestante e l'istituto dell'adozione.
Il Tribunale per i Minorenni di Bologna ha sollevato il giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 55 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), nella parte in cui, mediante rinvio all’art. 300, secondo comma, del codice civile, prevede che l’adozione in casi particolari non induce alcun rapporto civile tra l’adottato e i parenti dell’adottante.
Si allega una breve nota e la sentenza della Consulta.
Valeria Cianciolo