Rientro urgente del minore nel contesto abituale di vita. Tribunale per i Minorenni di Campobasso, 14 ottobre 2021
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Ricorso ai sensi degli artt. 330-333-336 c.c. Coniugi con due figli di età minore. Condotta pregiudizievole della madre che ha arbitrariamente allontanato la figlia dal proprio consolidato contesto di vita, dal padre e dalla sorella.
Vanno adottati provvedimenti in via d'urgenza, inaudita altera parte, ex art. 336 co. 3 c.c. a tutela delle minori: la figlia deve essere ricondotta nel proprio abituale contesto di vita e va disciplinata la frequentazione delle figlie con la madre.
I minori sono parti necessarie del procedimento de potestate, versando in una situazione di conflitto di interesse con entrambi i genitori, non potendosi stabilire ex ante la coincidenza dell'interesse del minore con quello dell'altro genitore.
Essi pertanto devono essere assistiti da un difensore. Occorre provvedere d'ufficio, ai sensi degli artt. 4 e 9 della Convenzione di Strasburgo del 25.11.1996 alla nomina di un curatore per le minori.
Vanno inoltre attivati: interventi di orientamento, sostegno e monitoraggio in favore dei minori; percorso psicoeducativo in favore dei coniugi; incontri protetti madre-figlie.
Rif. Leg.: art. 330 e segg. c.c.
* Si ringrazia l'avv, Pina Cennamo, presidente Ondif Campobasso, per la segnalazione.
autore: Fossati Cesare
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