inserisci una o più parole da cercare nel sito
ricerca avanzata - azzera

Comunicato stampa - Cass. Civ., Sez. Un., sent. 9 settembre 2021 n. 24414

Giovedì, 9 Settembre 2021
Notizie | Scuola | Legittimità
Comunicato stampa - Cass. Civ., Sez. Un., sent. 9 settembre 2021 n. 24414 Comunicato stampa - Cass. Civ., Sez. Un., sent. 9 settembre 2021 n. 24414

Il crocifisso fra libertà di coscienza e libertà di culto

Il diritto di libertà religiosa, probabilmente per la massiccia immigrazione da Paesi non tradizionalmente cattolici, ha assunto per i giuristi una grande rilevanza.
Ne è la prova il riferimento alle numerose vicende giudiziarie italiane ed europee sull’esposizione del Crocifisso in luoghi pubblici. Vicende che trovano un loro epilogo in quest’ultima sentenza delle Sezioni Unite.
Con l’ordinanza n. 19618 del 18 settembre 2020, la Sezione lavoro della Corte di Cassazione aveva rimesso gli atti al Primo Presidente, rilevando nella vicenda alla medesima sottoposta una questione di particolare importanza, tale da legittimare l’assegnazione alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 374 co. 2 cod. proc. civ.
Il protagonista del caso è un docente di ruolo di materie letterarie, il quale invocando la libertà di insegnamento e di coscienza in materia religiosa sistematicamente rimuoveva il Crocifisso presente nell’aula assegnata alla classe ove teneva lezione, prima di iniziare la stessa, e lo ricollocava al suo posto solo al termine della propria ora. L’ordinanza chiarisce che ciò avveniva nonostante l’assemblea degli studenti avesse in precedenza espressamente deliberato nel senso di consentire che nell’aula assegnata alla classe detto Crocifisso rimanesse affisso durante lo svolgimento di tutte le lezioni. In seguito, un ordine di servizio del dirigente scolastico aveva imposto a tutti i docenti di attenersi al deliberato dell’assemblea degli studenti.
La Corte d’Appello di Perugia aveva respinto il gravame proposto dal docente poiché era da escludersi il carattere discriminatorio della condotta del dirigente scolastico, in quanto l’ordine di servizio era rivolto all’intero corpo docente ed inoltre, l’esposizione del Crocifisso non è lesiva di diritti inviolabili della persona né è, di per sé sola, fonte di discriminazione tra individui di fede cristiana e soggetti appartenenti ad altre confessioni religiose. 
La motivazione dell’ordinanza ripercorre le diverse posizioni assunte dalla giurisprudenza negli ultimi vent’anni sul valore escatologico e simbolico del Crocifisso, nonché quanto affermato dalla nota sentenza Corte EDU del 18 marzo 2011, Lautsi e altri c. Italia, nella quale la medesima CEDU aveva escluso la violazione dell’art. 9 della Convenzione «perché dalla sola esposizione di un “simbolo essenzialmente passivo” non deriva la violazione del principio di neutralità dello Stato».
Le Sezioni Unite con questa sentenza hanno dimostrato di non voler abbandonare la strada tracciata dalla Grande Camera in Lautsi c. Italia e di non voler abbracciare un modello di laicità “rigida” alla francese (laicité) perché essere culturalmente neutrali non significa essere imparziali, ma significa adottare un secolarismo che attraverso scelte legislative soprattutto in materie sensibili, possono diventare foriere di ostilità nei confronti di identità culturali di matrice religiosa.
Rimangono fortunatamente ferme le belle parole rese nella sentenza del Consiglio di Stato Consiglio di Stato, sez. VI, decisione 13 febbraio 2006 n. 556 che a distanza di tre lustri mantengono la loro forza e potenza:  “in Italia, il crocifisso è atto ad esprimere, appunto in chiave simbolica ma in modo adeguato, l’origine religiosa dei valori di tolleranza, di rispetto reciproco, di valorizzazione della persona, di affermazione dei suoi diritti, di riguardo alla sua libertà, di autonomia della coscienza morale nei confronti dell’autorità, di solidarietà umana, di rifiuto di ogni discriminazione, che connotano la civiltà italiana.

Valeria Cianciolo
 

autore: Cianciolo Valeria