Nessuna adozione per il marito della madre se il padre biologico ha difficoltà economiche - App. Bologna, Sez. minori, sent. 27 gennaio 2021
Lunedì, 19 Luglio 2021
Giurisprudenza
| Merito
| Adozione
| Responsabilità genitoriale
Sezione Ondif di Bologna
Deve escludersi che in ogni caso di crisi della relazione — matrimoniale o non matrimoniale — fra i genitori e conseguente celebrazione di nuove nozze da parte del genitore con il quale il minore sia prevalentemente convivente, possa accedersi all'istituto dell'adozione, non essendo il rapporto genitoriale e neppure la responsabilità genitoriale nella libera disponibilità delle parti, ma dovendo essere soppesate le specifiche ragioni che ne giustificano la modifica alla luce delle condizioni personali e relazionali dei soggetti coinvolti. (Nel caso in esame, la bambina era molto legata al padre e anche al marito della madre, e la relazione dei servizi sociali ha ritenuto pienamente soddisfacente lo stato delle relazioni da non consentire di trarre elementi per valorizzare maggiormente la figura del nuovo marito della madre rispetto a quella del padre che aveva solo difficoltà economiche e per trasferire in capo allo stesso la responsabilità genitoriale).
Adozione - Adozione in casi particolari – Adozione della figlia del coniuge – Condizioni tipiche (ex lege) - Rif. Leg. artt. 44, comma 1, lett. b) della legge 184/1983, 46 e 48; artt.147, 250 cod. civ.; artt. 29, 30 Cost.
editor: Cianciolo Valeria
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