La capacità a succedere per testamento del curatore dell'inabilitato non parente. Nota a Cass. civile sez. II, Sent. 4 marzo 2020, n. 6079 di Rita Fernandes
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Gli istituti giuridici a tutela dei soggetti incapaci non corrispondono a gradi diversi di infermità, per cui l’amministrazione di sostegno non può considerarsi un quid minus rispetto all’interdizione e all’inabilitazione. È infondata la tesi della illegittimità costituzionale dell’art. 596 c.c. in relazione all’art. 3 Cost., perché le ipotesi di incapacità a succedere per testamento sono tassative e sono previste per tutelare i soli soggetti affetti da una incapacità totale e assoluta.
editor: Cianciolo Valeria
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