Matrimonio fra un cittadino italiano ed uno straniero. Se il coniuge tace una causa di nullità , niente cittadinanza. Nota a Cass. civ., Sez. I, Sent., 11 novembre 2020, n. 25441 di Valeria Cianciolo
Matrimonio fra un cittadino italiano ed uno straniero. Se il coniuge tace una causa di nullità, niente cittadinanza. Nota a Cass. civ., Sez. I, Sent., 11 novembre 2020, n. 25441
di Valeria Cianciolo
Anche se il matrimonio è stato dichiarato nullo, ai sensi dell'art. 122 c.c., comma 3, n. 1, per fatti e comportamenti preesistenti al matrimonio, ignoti al marito, ma conosciuti dal coniuge straniero, la mala fede di quest'ultima, consapevole dell'esistenza di una causa di invalidità, ha determinato che non operasse la deroga alla regola generale della retroattività della pronuncia di nullità prevista dall'art. 128 c.c., per il caso di matrimonio putativo. Pertanto, il matrimonio deve considerarsi nullo fin dalla sua origine.
Rigettato dunque, il ricorso presentato dalla donna perché la P.A. conserva il potere di verifica della mancanza dei requisiti previsti per il riconoscimento della cittadinanza e può procedere all'annullamento d'ufficio - in autotutela, L. n. 241 del 1990, ex art. 21-nonies, - del decreto che riconosceva la cittadinanza una volta constatata, in epoca successiva, la mancanza dei requisiti originari per l'emissione del provvedimento.
Nullità del matrimonio – Stranieri – Cittadinanza – Rif. Leg. art. 122, 128 cod. civ.; L. 5 febbraio 1992, n. 91, art. 5 (Norme sulla cittadinanza)
Nullità del matrimonio – Stranieri – Cittadinanza – Rif. Leg. art. 122, 128 cod. civ.; L. 5 febbraio 1992, n. 91, art. 5 (Norme sulla cittadinanza)
autore: Cianciolo Valeria
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