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Definizione della situazione di abbandono del minore al fine della dichiarazione di adottabilità  grave di Valeria Cianciolo

Martedì, 23 Luglio 2019
Dottrina | Adozione
Definizione della situazione di abbandono del minore al fine della dichiarazione di adottabilità. Definizione della situazione di abbandono del minore al fine della dichiarazione di adottabilità.

La nozione di abbandono, necessariamente correlata a quella di interesse del minore, costituisce il fulcro dell'intera disciplina dell'adozione legittimante1. La relativa dichiarazione ha, infatti, natura costitutiva di un determinata situazione socio-familiare, dalla quale possono derivare effetti significativi sulla psiche del bambino condizionandone, eventualmente, lo sviluppo futuro della sua personalità nelle altre formazioni sociali.

L'adozione è pronunciata con sentenza quando ricorrono:

  • il presupposto dello stato di abbandono, che rappresenta la ragione giustificatrice dell'adozione

  • la dichiarazione di adottabilità

Il legislatore non definisce lo stato di abbandono2, ma ne indica la causa nell'inadempimento degli obblighi di assistenza morale e materiale del minore da parte dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi, cioè dei parenti entro il quarto grado, come si evince dagli artt. 10, 2° co., e 11, 1° co., l. adoz.3.

La situazione di abbandono per il minore può ricorrere sia quando non vi è una famiglia d'origine, sia quando quest'ultima è presente, almeno fisicamente.

Nella prima ipotesi - che sussiste nei casi di figlio di genitori ignoti o orfano di entrambi i genitori e privo di altri parenti - l'abbandono è in re ipsa e non richiede ulteriori indagini, né pone i problemi su riferiti, posto che, in tali casi, il minore non potrebbe avvertire il senso di rifiuto da parte di una famiglia assente fisicamente.

Più articolata è, invece, la seconda situazione, in cui, pur essendoci una famiglia tenuta a provvedervi, il minore risulti privo dell'assistenza morale e materiale di cui necessita per la sua crescita.

Il principio è stato traslato letteralmente dal legislatore delegato nell'art. 15 l. adoz. (come modificato dal D. Lgs. n. 154/2013), che disciplina la dichiarazione di adottabilità. Il preciso riferimento alla nozione di abbandono, sembra indicare che l'inadempimento degli obblighi di assistenza morale e materiale, in cui si sostanzia la definizione dello stato di abbandono che emerge dall'art. 8, 1° co., c.c., non è esaustivo, necessitando l'ulteriore requisito dell'irrecuperabilità delle capacità educative e assistenziali dei genitori in un tempo ragionevole4.

La precisazione appare superflua giacché l'irrecuperabilità dell'incapacità dei genitori coincide con l'irreversibilità della situazione della loro inidoneità a garantire l'assistenza morale e materiale dei figli, già ritenuta indefettibile dalla giurisprudenza anteriore alla riforma della filiazione, secondo cui «sussiste la situazione d'abbandono qualora la situazione familiare sia tale da compromettere in modo grave e irreversibile un armonico sviluppo psico-fisico del bambino, considerato non in astratto ma in concreto, cioè in relazione al suo vissuto, alle sue caratteristiche fisiche e psicologiche, alla sua età, al suo grado di sviluppo e alle sue potenzialità»5. L'irrecuperabilità denota appunto la irreversibilità delle capacità educative genitoriali e la compromissione dell'equilibrio psicofisico del minore. Sembra pertanto, eccessivo il richiamo alla "ragionevolezza" del tempo necessario per l'accertamento dell'irrecuperabilità, da valutare caso per caso in relazione all'interesse morale e materiale del minore, che ha assunto carattere di piena centralità nell'ordinamento nazionale e internazionale6.

E' principio consolidato nella giurisprudenza che la valorizzazione del legame naturale che ha ispirato l'intera Novella del 2001, e in particolare l'art. 1 l. adoz., che attribuisce carattere prioritario al diritto del minore di crescere nella famiglia di origine, impone al giudice un particolare rigore nella valutazione dello stato di abbandono, che non può fondarsi sul mero apprezzamento dell'inidoneità dei genitori biologici alla cura e all'educazione della prole, essendo necessario accertare altresì che tale inidoneità abbia provocato o possa provocare danni gravi ed irreversibili per la crescita equilibrata e l'armonico sviluppo psico-fisico del minore di età7.

 

Il concetto di abbandono nella giurisprudenza

Esaminando la casistica giurisprudenziale, si riscontrano diverse pronunce riguardanti la definizione del concetto di abbandono morale e materiale del minore previsto dall'art. 8 della l. 184/1983. Quando era ancora in vigore la precedente legge (sull'adozione speciale) del 5 giugno 1967, n. 431, la Corte di Appello di Roma8 aveva affermato che ai fini della dichiarazione di adottabilità, occorreva accertare il volontario abbandono del minore, non essendo sufficiente una oggettiva carenza di cure materiali e morali. I giudici romani, richiamando la pronuncia della Corte Costituzionale del 20 marzo 1974, n. 76, avevano affermato che l'elemento della causa di forza maggiore, funge da indispensabile spartiacque ai fini della prevalenza tra l'esigenza di intervenire a favore del minore e quella di salvaguardare i diritti della famiglia di origine: si ha quindi, abbandono "ogni qual volta si verifica una situazione abnorme e antigiuridica di privazione, cosciente e volontaria e non contingente, del complesso di prestazioni dovute dai genitori ai propri figli minori e sempre che tale protratta situazione non sia determinata da eventi che, agendo in maniera invincibile sul soggetto che compie l'azione, gli impediscano di adempiere ai suoi doveri contro la sua volontà." Per tali giudici, in sintesi, solo la volontà di disinteressarsi totalmente del minore costituisce il presupposto per la dichiarazione di stato di abbandono e, quindi, di adottabilità.

Recentemente, la giurisprudenza9 ha affermato che lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità, ricorre allorquando i genitori non sono in grado di assicurare al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo, aiuto psicologico indispensabile per lo sviluppo e la formazione della sua personalità e la situazione non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio, tale essendo quella inidonea per la sua durata a pregiudicare il corretto sviluppo psico – fisico del minore, secondo una valutazione che, involgendo un accertamento di fatto, spetta al giudice di merito ed è incensurabile in cassazione.

I giudici di legittimità hanno più volte affermato il principio secondo cui non ha efficacia preclusiva, ai sensi dell'art. 46, co. 2, L. 183/1984, il dissenso manifestato dal genitore che sia meramente titolare della responsabilità genitoriale, senza averne il concreto esercizio grazie a un rapporto effettivo con il minore, ciò in quanto è solo la comunanza di vita e la conseguente conoscenza degli interessi e delle esigenze del minore che rendono rilevante il dissenso in questione. Gli Ermellini hanno però affermato anche che, data l'insussistenza di qualsiasi rapporto, attuale e pregresso, tra una madre ed una figlia ad esempio, e la conseguente non conoscenza degli interessi e delle esigenze della minore da parte della madre, il dissenso all'adozione da parte di quest'ultima venga considerato superabile sulla scorta del preminente interesse della minore ad essere adottata da parte dei coniugi affidatari.

Non è la convivenza l'elemento sintomatico necessario per verificare la sussistenza del concreto esercizio di un effettivo rapporto con il minore, quanto le reali e qualificanti modalità di svolgimento delle relazioni tra genitore e minore anche se non conviventi tra loro.

Ciò che viene salvaguardato, è l'interesse prevalente del minore "di vivere, per quanto possibile, con i propri genitori e di essere allevato nell'ambito della propria famiglia di origine.10"

1Sulla nozione di stato d'abbandono cfr. S. Ciccarello, Della dichiarazione di adottabilità, in G. Cian, G. Oppo, A. Trabucchi (dir.), Commentario al diritto italiano della famiglia, VI, 2, Padova, 1992, p. 82 e più recentemente, L. Fadiga, L'adozione legittimante di minori, in G. Collura, L. Lenti, Man. Mantovani (a cura di), Filiazione, II ed., Milano, 2012, spec. p. 830 ss.

2 L'art. 2, lett. n), L. n. 219/2012 (Delega al Governo per la revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione) ha inserito tra i principi e i criteri direttivi la: «specificazione della nozione di abbandono morale e materiale dei figli con riguardo alla provata irrecuperabilità delle capacità genitoriali in un tempo ragionevole, fermo restando che le condizioni di indigenza dei genitori non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia».

3Dogliotti, Affidamento e adozione, in Tratt. Cicu, Messineo, VI, 3, Milano, 1990, 144-1459.

4 Cass. civ. Sez. I Ord., 21.06.2018, n.16357:"Il prioritario diritto dei minori a crescere nell'ambito della loro famiglia di origine non esclude la pronuncia della dichiarazione di adottabilità quando, nonostante l'impegno profuso dal genitore per superare le proprie difficoltà personali e genitoriali, permanga tuttavia la sua incapacità di elaborare un progetto di vita credibile per i figli, e non risulti possibile prevedere con certezza l'adeguato recupero delle capacità genitoriali in tempi compatibili con l'esigenza dei minori di poter conseguire una equilibrata crescita psico-fisica." Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 23.02.2018, n. 4493: "L'art. 1 della legge n. 184 del 1983 riconosce il diritto del minore a vivere nella propria famiglia, ma l'art. 8 precisa che sussiste abbandono in caso di mancanza di assistenza morale e materiale da parte dei genitori. L'abbandono si configura come grave ed irreversibile violazione degli obblighi dei genitori di educazione, mantenimento ed istruzione dei figli, ai sensi dell'art. 30 Cost. e 147 (315-bis) c.c. Ma tale irreversibilità va correlata alle esigenze di armonico sviluppo dei minori e, dunque, l'eventuale recupero dell'inadeguatezza genitoriale dovrebbe essere determinato, certo e ragionevolmente non lungo, dovendosi pertanto verificare la concreta possibilità di pregiudizio per il minore dovuto all'incertezza e alla durata del percorso di eventuale recupero genitoriale."

5 v. per tutte, C. civ., Sez. I, 24.2.2010, n. 4545.

6 C. Cost., 23.2.2012, n. 3, in Foro It., 2012, 7-8, 1, 1992

7 C. civ., S.U., 8.6.1986, n. 3072; C. civ., Sez. I, 29.10.2012, n. 18653; C. civ., Sez. I, 26.9.2012, n. 16414; C. civ., Sez. I, 18.4.2012, n. 6052; C. civ., Sez. I, 21.11.2010, n. 24589; C. civ., Sez. I, 24.2.2010, n. 4545; C. civ., Sez. I, 17.7.2009, n. 16795; C. civ., Sez. I, 11.10.2006, n. 21817; C. civ., Sez. I, 28.6.2006, n. 15011; C. civ., 12. 5.2006, n. 11019; C. civ., Sez. I, 28.10.2005, n. 21100; C. civ., Sez. I, 14.5.2005, n. 10126; C. civ., Sez. I, 28.3.2002, n. 4503; C. civ., Sez. I, 1.2.2000, n. 1095; C. civ., Sez. I, 26.4.1999, n. 4139; A. Napoli, Sez. min., 25.1.2013; A. Napoli, 10.10.2012; C. civ., Sez. I, 14.4.2016, n. 7391; C. civ. Sez. I, 31.8.2016, n. 17442; C. civ. Sez. I, 30.6.2016, n. 13435, per il peculiare caso di accertamento dello stato di abbandono di un neonato.

8 Corte di Appello di Roma, 28 febbraio 1977, in Dir. fam. Pers., 163 e ss., 1978, con nota di Bessone, Sulla volontarietà dell'abbandono nell'adozione speciale.

9 Cass. civile, Sez. II, ordinanza 5 giugno 2018, n. 14462. In questo specifico caso, il padre di un minore censurava la sentenza impugnata per aver ritenuto sussistente lo stato di abbandono, senza tener conto della causa di forza maggiore rappresentata dai problemi psicologici che lo affliggevano e delle richieste d'intervento dei servizi sociali da lui ripetutamente avanzate a seguito dell'insuccesso degli interventi di recupero della genitorialità, determinato dalla condotta di sua moglie. Secondo gli Ermellini non merita censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha escluso la sussistenza di una causa di forza maggiore di carattere transitorio, tale da impedire la dichiarazione di adottabilità, nonostante l'incapacità dei genitori di assicurare al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo, aiuto psicologico indispensabile per lo sviluppo e la formazione della sua personalità, risultando tale conclusione conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, al predetto fine, occorre una situazione inidonea, per la sua durata, a pregiudicare il corretto sviluppo psico-fisico del minore, secondo una valutazione che, implicando un accertamento di fatto, è rimessa in via esclusiva al giudice di merito.

10 Cass. Civ., Sez. I, ordinanza del 16 luglio 2018, n. 18827: "In tema di adozione particolare il dissenso manifestato dal genitore titolare della responsabilità genitoriale, anche se non convivente con il figlio minore, ha efficacia preclusiva ai sensi dell'art. 46, comma 2, della legge n. 184 del 1983, salvo che non sia stata accertata una situazione di disgregazione del contesto familiare d'origine del minore in conseguenza del protratto venir meno del concreto esercizio di un rapporto effettivo con il minore stesso da parte del genitore esercente la responsabilità."

autore: Zadnik Francesca