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L'Elzeviro dell'Osservatorio a cura di Valeria Cianciolo e Fiorella D'Arpino

Venerdì, 31 Maggio 2019
Notizie | Successioni
Committee on Economic, Social and Cultural Rights Committee on Economic, Social and Cultural Rights
High Court of England and Wales, Ninian v. Findlay High Court of England and Wales, Ninian v. Findlay
L'Elzeviro dell'Osservatorio n. 2- 2019 L'Elzeviro dell'Osservatorio n. 2- 2019

L'Elzeviro dell'Osservatorio a cura di Valeria Cianciolo e Fiorella D'Arpino.

High Court of England and Wales, Ninian v. Findlay (2019 EWHC 297 CH): assistenza al suicidio e diritti successori.

Esiste una consolidata regola nei paesi di common law come l'Inghilterra, in forza della quale, una persona responsabile della morte di un'altra non può beneficiare della sua successione. E' questa la c.d. "forfeiture rule" o "regola della confisca",  principio di ordine pubblico che in determinate circostanze, preclude ad una persona rea di omicidio sia volontario che colposo,  l'acquisizione di qualsivoglia beneficio economico derivante da quella morte. La regola si applica sia alla successione testamentaria sia a quella ab intestato ed è mitigata dal Forfeiture Act del 1982, che consente di poter acquisire l'eredità alle sole persone colpevoli di "omicidio illecito", tranne i casi in cui vi sia stata condanna per omicidio. La legge prevede nella Sezione 2 che, laddove la regola della confisca precluderebbe all'autore del reato  di "acquisire qualsiasi interesse nella proprietà", il tribunale esercitando il proprio potere discrezionale e tenendo conto delle circostanze del caso, possa emettere un ordine che modifica l'effetto di quella regola. La High Court of England and Wales ha deciso di non applicare la forfeiture rule  a  Mrs. Ninian. La donna, coniugata con un ricco uomo d'affari al quale nel 2013 era stata diagnosticata una grave malattia neuro-degenerativa, era accusata di aver aiutato il marito ad accedere alla pratica di suicidio assistito in Svizzera presso la Clinica Dignitas. In realtà, il Signor Ninian aveva contattato la clinica Dignitas senza che la moglie sapesse nulla. Solo più tardi veniva messa al corrente dal marito, fermo nel suo proposito di voler accedere al suicidio assistito. La Signora Ninian avrebbe dovuto assisterlo nello svolgimento di tutte le pratiche amministrative: fornire copia della cartella medica, produrre il certificato di nascita, di matrimonio ed una lettera attestante la volontà del merito di congedarsi dal mondo tramite il c. d. suicidio assistito nonchè provvedere al versamento di una somma di denaro alla struttura. Secondo la Corte, nel caso in esame difetta il requisito essenziale dell'"interesse pubblico" a perseguire il reato di assistenza al suicidio: Mrs Ninian è stata mossa da compassione e ha cercato di dissuadere più volte il marito dal compiere il suicidio assistito dando prova di una "recluctant assistance." In questo modo, la Corte ha deciso di esercitare il proprio potere di garantire "full relief": Mrs Ninian è subentrata in modo legittimo nella proprietà degli assets ereditati dal marito, come disposto dal testamento di quest'ultimo. Si aggiunga poi che, come dimostrato durante una visita medica compiuta da un medico specialista, il de cuius risultava pienamente capace d'agire e dunque, cosciente e consapevole nel momento della redazione dell'atto di ultima volontà. Il provvedimento della Corte ha così consentito alla vedova, nominata come unico erede del marito, di acquisire la proprietà di un patrimonio di 1.8 milioni di sterline.
Sul sito dell'Osservatorio è disponibile in lingua inglese in pdf., il testo dell'High
Court of England and Wales, Ninian v. Findlay.

Regno Unito: riforma delle norme sul riconoscimento della genitorialità nella gestazione per gli altri

Uno dei problemi più delicati, riguardanti la maternità surrogata, tecnica conosciuta nel Regno Unito dal 1985, è quello della maternità e paternità del bambino nato da questa tecnica. In questo Paese, l'aspetto giuridico fondamentale della maternità, è il rapporto gestazione tra la madre e il feto: la partoriente è la madre legale del bambino e come tale, viene  nominata  sul certificato di nascita. Di conseguenza, avrà la responsabilità genitoriale fino a che il genitore committente non otterrà dal tribunale il parental order o l'adozione del minore. Se la madre surrogata dovesse essere coniugata al momento del trattamento, il partner sarà il secondo genitore legale del bambino, a meno che si dimostri che egli non abbia dato il consenso alla pratica. In caso di madre single, il padre committente (anche padre biologico) è riconosciuto automaticamente genitore legale. Proprio per ovviare a questi problemi, nel 1990 è stato adottato lo Human Fertilisation and Embriology Act (HFEA) – poi modificato nel 2008 - che consente il c.d. parental order. Per diventare genitore legale, il genitore committente ha due possibilità: chiedere a un tribunale il parental order se vi sono i requisiti per ottenerlo, o in caso di mancanza di essi, avviare la procedura per ottenere l'adozione. Nel primo caso, gli aspiranti genitori devono rivolgersi al giudice entro sei mesi dalla nascita del bambino affinché con il parental order trasferisca i diritti legali dalla surrogata ai genitori committenti. Nello Human Fertilisation and Embryology Act del 2008 alla Sez. 54), vengono indicate le condizioni che devono essere soddisfatte al fine di richiedere il provvedimento:  1. i richiedenti devono essere sposati, in un'unione civile o conviventi (quindi, i single non possono farne richiesta); 2. il bambino deve vivere con i genitori che ne fanno richiesta fin dalla sua nascita ed almeno uno dei due genitori deve avere il domicilio nel Regno Unito; 3. i richiedenti devono avere almeno una connessione genetica parziale con il bambino; 4. la richiesta deve essere effettuata entro i sei mesi che seguono la nascita del bambino; 5. la gestante dovrà dare il suo consenso (eventualmente anche il partner, padre legale) al trasferimento, almeno sei settimane dopo la nascita del bambino; 6. si deve dimostrare che non c'è stato nessun interscambio di denaro, al di fuori delle ragionevoli spese; 7. al momento della realizzazione dell'order, i committenti devono aver raggiunto l'età di 18 anni.
Il 3 gennaio 2019 è entrato in vigore The Human Fertilisation and Embryology Act 2008 (Remedial) Order 2018, adottato per superare un'incompatibilità tra lo Human Embryology Act 2008 (HFEA 2008) e gli articoli 8 e 14 Cedu.
A causa dei molteplici segni di cedimento dello HFEA 2008 di fronte al mutato atteggiamento sociale, alla crescente richiesta di gestazioni per altri e all'aumento di accordi di GPA all'estero, la Law Commission ha annunciato un programma di riforma che dovrebbe concludersi a maggio 2021. Legge 40/2004: l'ONU condanna l'Italia Come è noto, nel 2006, il Tribunale civile di Firenze - nell'ambito di un procedimento cautelare incidentale intentato da una coppia di coniugi che si era sottoposta ad un trattamento di procreazione mediamente assistita presso un apposito Centro all'esito del quale erano stati prodotti nove embrioni risultati "non impiantabili" (che i due coniugi volevano destinare ad attività mediche diagnostiche e di ricerca scientifica connesse alla patologia genetica da cui erano affetti) ed uno solo trasferibile in utero (sebbene di media qualità, tanto che la gravidanza conseguente al suo impianto non andò a buon fine) - aveva sollevato duplice questione di legittimità costituzionale, riferendo l'una all'art. 6, comma 3, ult. cpv., L. n. 40 del 2004 (per  violazione degli artt. 2, 3, 13, 31, 32 e 33, comma 1, Cost.), nella parte in cui non prevedeva la possibilità della revoca del consenso al suddetto trattamento in seguito alla fecondazione dell'ovocita, e l'altra all'art. 13 (commi 1-3) della stessa legge (per contrasto con gli artt. 2, 3, 13, 31 e 32 Cost.), nella parte in cui non consentiva che i cc.dd. embrioni soprannumerari potessero, per volontà degli stessi donanti, essere destinati alla ricerca scientifica in funzione (anche) della tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 84 del 2016, ha rilevato che il diverso bilanciamento di siffatti valori doveva ritenersi inevitabilmente riservato al legislatore: compete solo al legislatore la valutazione di opportunità (sulla utilizzabilità, a fini di ricerca, degli embrioni malati non impiantabili (previa individuazione delle specifiche patologie legittimanti siffatta scelta), sulla selezione degli obiettivi della ricerca stessa tali da giustificare la soppressione degli embrioni anche in relazione alle modalità di manifestazione della volontà dei donanti nonché sulla individuazione delle cautele necessarie ad evitare la "commercializzazione" degli embrioni residui. Alla fine di questo lungo iter giudiziario, i ricorrenti hanno adito il Comitato ONU per i diritti economici, sociali e culturali, che ha riconosciuto l'incompatibilità delle disposizioni nazionali della Legge 40 con gli artt. 3 e 12 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali. Il Comitato, infatti, osserva che il diritto alla salute in ambito sessuale e riproduttivo, intimamente connesso ai principi di tutela della vita, della sicurezza e della libertà, comprende il diritto individuale a compiere scelte libere e responsabili sul proprio corpo e sulla propria salute, senza discriminazione: queste libertà non possono subire limiti ingiustificati da parte dell'autorità statale (art. 4 del Patto). La legge italiana vigente "restricts the right of women undergoing the treatment to waive their consent, leading to possible forced medical interventions or even pregnancies for all women undergoing in vitro fertilization treatments"(punto 10.3). Questo, oltre a comportare una diretta violazione all'integrità psico-fisica della donna, preclude alla ricorrente l'accesso a un trattamento sanitario che in altri Stati
membri è accessibile, con un'ulteriore violazione del divieto di discriminazione sancito all'art. 3 del Patto. Il Comitato, quindi, condannando l'Italia al risarcimento dei danni fisici e morali subiti dai ricorrenti, e ricordando l'obbligo di ciascuno Stato aderente al Patto di conformarsi alle disposizioni in esso contenute, invita il Parlamento italiano ad elaborare una nuova disciplina in materia, idonea a garantire: -       "The right of all women to take free decisions regarding medical interventions affecting their bodies, in particular ensuring their right to withdraw their consent to the transfer of embryos to their uterus" (punto 14 a)); -       "The access to all reproductive treatments generally available and to allow all persons to withdraw their consent to the transfer of embryos for procreation, ensuring that all restrictions to the access to these treatments comply with the criteria provided by article 4." (punto 14 b)). Infine, ai sensi dell'art. 9 del Protocollo Opzionale del Patto, l'Italia è invitata a rendere note al Comitato, entro 6 mesi, le misure prese in adeguamento di questa raccomandazione.
Sul sito dell'Osservatorio è disponibile in lingua inglese in pdf., il testo del Committee on Economic, Social and Cultural Rights.

La disforia di genere non è ufficialmente più un disordine mentale

Il 25 maggio 2019, la World Health Assembly, organo direttivo dell'OMS, organizzazione mondiale della sanità, che rappresenta i 194 stati membri, confermando quanto annunciato nel giugno 2018, ha votato a favore di nuove linee guida diagnostiche che non definiscono più la non-conformità di genere (c.d. transgender) come un "disordine mentale": ha spostato la disforia di genere dall'elenco dei "disordini mentali" ad un capitolo sulla salute sessuale. Ha, inoltre, invitato i governi del pianeta a sbarazzarsi delle varie «misure discriminatorie che richiedono una diagnosi e talvolta altre procedure sanitarie perché le persone transgender siano legalmente riconosciute», con esplicito riferimento alla possibilità di cambiare il proprio nome ed il sesso nei documenti ufficiali. Tale nuovo manuale diagnostico dell'Oms sarà in vigore a partire dal 2022. Inevitabili saranno le ripercussioni sul riconoscimento del diritto all'identità ed alla salute.

La Repubblica di Irlanda vota sì alla semplificazione della procedura di divorzio: un nuovo passo in avanti per l'EIRE nell'affermazione dei diritti civili.

Dopo il referendum sulla legalizzazione dell'aborto e quello sulla legalizzazione dei matrimoni same sex, il popolo irlandese è stato chiamato a dire la sua in ordine alla modifica dell'art. 41 della Costituzione disciplinante l'istituto del divorzio. Il quesito ha avuto ad oggetto la riduzione del termine necessario per l'esperimento del divorzio dopo la separazione (che siano trascorsi almeno quattro degli ultimi cinque anni
separati) nonché l'adozione di una procedura che riconosca la validità delle sentenze di divorzio pronunciate all'estero. Venerdì 24 maggio, il 50.83% degli avanti diritto al voto si è recato alle urne e l'82,07% dei votanti ha manifestato il proprio consenso all'emendamento dell'articolo, delegando il parlamento all'adozione di una legge di riforma che semplifichi la procedura. Pertanto, il capo di governo irlandese, Leo Eric Varadkar, ha dichiarato di agire prontamente, mediante la predisposizione di un progetto di legge che preveda la riduzione del termine da quattro a due anni. Un altro passo avanti della cattolicissima Irlanda verso l'affermazione dei diritti civili.

editor: Zadnik Francesca