Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere
ddl violenza |
Il ddl approvato alla Camera dei deputati il 3 aprile scorso, passa ora al Senato.
Sono previste modifiche al codice penale e di procedura penale come ad esempio il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (nuovo art. 583-quinquies c.p.),
punito con la reclusione da 8 a 14 anni. Quando dalla commissione di
tale delitto consegua l'omicidio si prevede la pena dell'ergastolo. La
riforma inserisce inoltre questo nuovo delitto nel catalogo dei reati
intenzionali violenti che danno diritto all'indennizzo da parte dello
Stato; il delitto di diffusione illecita di immagini o video
sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate
(c.d. Revenge porn, inserito all'art. 612-ter c.p. dopo il delitto di
stalking), punito con la reclusione da 1 a 6 anni e la multa da
5.000 a 15.000 euro; la pena si applica anche a chi, avendo ricevuto o
comunque acquisito le immagini o i video, li diffonde a sua volta al
fine di recare nocumento agli interessati. La fattispecie è aggravata se
i fatti sono commessi nell'ambito di una relazione affettiva, anche
cessata, o con l'impiego di strumenti informatici; il delitto di costrizione o induzione al matrimonio (art. 558-bis c.p.),
punito con la reclusione da 1 a 5 anni. La fattispecie è aggravata
quando il reato è commesso in danno di minori e si procede anche quando
il fatto è commesso all'estero da o in danno di un cittadino italiano o
di uno straniero residente in Italia;il delitto di violazione dei provvedimenti di
allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai
luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-bis), punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Sono previste anche modifiche al delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) volte a: inasprire la pena; prevedere una fattispecie aggravata speciale
(pena aumentata fino alla metà) quando il delitto è commesso in
presenza o in danno di minore, di donna in stato di gravidanza o di
persona con disabilità, ovvero se il fatto è commesso con armi;
considerare sempre il minore che assiste ai maltrattamenti come persona
offesa dal reato. Inoltre, il delitto di maltrattamenti contro familiari
e conviventi è inserito nell'elenco dei delitti che consentono nei
confronti degli indiziati l'applicazione di misure di prevenzione, tra le quali è inserita la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona da proteggere. Sono pertanto punite anche tutte quelle condotte verificate dall'uso della tecnologia volto solamente a punire e danneggiare i terzi che in precedenza non erano previste dato il rapido evolversi della strumentazione in oggi in possesso di un sempre maggior numero di individui.
editor: Zadnik Francesca
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