Istituzione di un Fondo per l'indennizzo delle vittime di reati di violenza di genere e di un Fondo per l'indennizzo degli orfani delle vittime di reati di violenza di genere.
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Recente proposta di legge, alla luce dei sempre più numerosi fatti di cronaca, per la protezione e la cura dei soggetti vittime di episodi di violenza di genere c.d. "femminicidio".
Il progetto, fra le altre misure di protezione, prevede la costituzione di un fondo per la tutela economica degli orfani
Hanno diritto di accesso al Fondo le donne che hanno subito o subiscono ogni tipo e grado di violenza, sessuale, psicologica, fisica o economica fondata sul genere, che provochi o sia suscettibile di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale o psicologica, ai sensi delle definizioni di cui all'articolo 3 della Convenzione e delle
disposizioni del codice penale, con particolare riferimento agli articoli 570, 572, 575, 580, 581, 582, 583-bis, 595, 605, 609- bis, 609-octies, 610, 612, 612-bis, 616, 617,617-bis e 660. Alle donne vittime di violenza ai sensi del comma 1, nonché ai loro figli, sono altresì assicurati la protezione, il sostegno e la cura.
editor: Zadnik Francesca
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