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Gianfranco D'Aietti. Il giudice, le separazioni, i divorzi ed i figli: il processo come occasione per un'evoluzione dei rapporti interpersonali nell'interesse dei minori

Giovedì, 20 Dicembre 2018
Dottrina | Consulenza tecnica | Merito Sezione Ondif di Milano
La relazione del Dott. D'Aietti al Forum Ondif Lombardia del 30.11.2018 La relazione del Dott. D'Aietti al Forum Ondif Lombardia del 30.11.2018

I procedimenti giudiziari di separazione e di divorzio ("contenziosi", ma in molti aspetti anche quelli "consensuali") costituiscono momento di gravi conflitti interpersonali tra i coniugi.
La presenza di figli minori, nell'esperienza della quasi totalità delle vicende giudiziarie, comporta una serie aggiuntiva di elementi conflittuali che concernono: l'affidamento esclusivo o congiunto, le modalità di partecipazione alla vita dei figli, il regime degli assegni di mantenimento e, non ultimo, l'assegnazione della casa coniugale.
Tale conflittualità, si riverbera inevitabilmente sull'equilibrio psico-fisico dei minori.
Le problematiche di indagine psicologica nell'ambito dei procedimenti comportano normalmente la nomina  di un consulente tecnico di ufficio al quale viene posto un quesito che concerne un "giudizio"  sulle "capacità genitoriali" dell'uno e dell'altro genitore. Un'indagine di tal genere nell'ambito giudiziario comporta problematiche molto delicate che riguardano la scelta del professionista, le sue competenze psico-diagnostiche, la complessità degli accertamenti, la genuinità degli atteggiamenti dei minori, la compatibilità della riservatezza dei colloqui con la presenza dei consulenti tecnici di parte. Tale indagine si conclude con un "giudizio" (rivolto al giudice) sulle migliori condizioni per assicurare un sano sviluppo psico-affettivo del minore.
Una diversa forma di approccio alle problematiche della conflittualità grave tra genitori è stata messa a punto, in un'esperienza durata oltre 10 anni (e che ha dato eccellenti risultati) dalla sezione famiglia del Tribunale di Monza e, poi, introdotta sulla base di quel modello presso il tribunale di Sondrio tra il 2009 ed il 2016. 
Nei casi in cui, con una valutazione prognostica, si è ritenuto possibile un superamento della conflittualità, i giudici (anche e soprattutto nella fase presidenziale) non nominano un "C.T.U." (consulente tecnico di ufficio) ma bensì un "ausiliario" (figura prevista dal codice di procedura) incaricato di impostare e condurre un percorso di tipo sostegno ed evoluzione dei rapporti interpersonali (con l'utilizzazione di tecniche  psicoterapeutiche.
La nomina di un ausiliario permette di superare la maggior parte degli inconvenienti di una consulenza tecnica tradizionale. Non occorre, infatti, porsi il problema delle interferenze dei consulenti tecnici di parte che non sono presenti nello sviluppo degli interventi. I colloqui possono essere svolti informalmente e senza vincoli. Il rapporto dei genitori con il consulente, depurato dalla prospettiva della "valutazione finale", presenta un maggiore grado di spontaneità e di incisività.
Il giudizio civile si trasforma (temporaneamente) da processo "valutativo" a procedimento "promozionale".
La differenza tra l'indagine tradizionale e quella "dinamica" può essere efficacemente sintetizzata in una metafora: l'indagine tecnica svolta attraverso un consulente tecnico di ufficio è una sorta di "fotografia" statica della situazione esistente, così come percepita e rappresentata dal consulente psicologo. 
La nomina di un "ausiliario" del giudice, che svolga, invece, una promozione dinamica dei rapporti interpersonali, può essere paragonata alla realizzazione di un "film" in cui i personaggi, da una posizione iniziale di rigidità conflittuale, evolvono verso una "diversa" posizione che permette loro di rielaborare  e recuperare l'esercizio di una sana genitorialità (di qui la funzione preminentemente terapeutica dell'ausiliario).

autore: Fossati Cesare