Legge 2 dicembre 2025 n. 181 - Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime

Legge  2 dicembre 2025 n. 181- Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime Legge 2 dicembre 2025 n. 181- Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime

La Legge 2 dicembre 2025, n. 181, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2025, rappresenta un passo fondamentale nella lotta contro la violenza sulle donne. Con questa legge viene introdotto nel codice penale italiano il reato di femminicidio come figura autonoma, riconoscendo così la specificità e la gravità di questa forma di crimine.
L’approvazione definitiva della legge è avvenuta il 25 novembre 2025, in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. In tale circostanza, la Camera dei Deputati si è espressa all’unanimità, evidenziando la piena condivisione e il forte impegno delle istituzioni nel contrastare la violenza di genere e nel tutelare le vittime.
La legge entrerà in vigore il 17 dicembre 2025.
Da un punto di vista tecnico, la nuova disposizione normativa presenta alcune criticità significative che meritano un’attenta riflessione. In primo luogo, emerge con evidenza un deficit di tassatività nella formulazione testuale della condotta punibile: la norma non definisce in modo sufficientemente preciso e puntuale i contorni dell’illecito, lasciando margini interpretativi che potrebbero esporla a rilievi di incostituzionalità. Questo aspetto è di particolare rilievo in ambito penale, dove il principio di legalità impone che la condotta vietata sia descritta in termini chiari e inequivocabili, così da garantire certezza del diritto.
Un’ulteriore difficoltà riguarda l’onere probatorio a carico del giudice. In concreto, sarà particolarmente complesso accertare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la presenza di una motivazione discriminatoria o di un sentimento di odio specificamente rivolto contro la donna in quanto tale, quale elemento psicologico sottostante all’atto omicidiario. La necessità di dimostrare questa particolare intenzionalità rischia di rendere incerta l’applicazione della norma e di complicare l’attività giudiziaria, sollevando interrogativi sulla sua effettiva efficacia nel perseguire gli obiettivi di tutela che si propone.
La previsione di un reato che punisce in modo più severo l’omicidio commesso nei confronti di una donna solleva dubbi di legittimità costituzionale, in particolare rispetto al principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione.
Da questa prospettiva, la scelta di introdurre una sanzione aggravata sulla base del genere della vittima potrebbe essere letta come una forma di discriminazione nei confronti degli uomini, poiché si verrebbe a creare una differenza di trattamento per fatti di pari gravità, violando così il dettato costituzionale sull’uguaglianza formale dei cittadini.
Valeria Cianciolo

editor: Cianciolo Valeria