NEGOZIAZIONE ASSISTITA. Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132 nel testo modificato dalla legge di conversione 10 novembre 2014 n. 162
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Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132
nel testo all'esito delle modifiche apportate in sede di conversione dalla legge 10 novembre 2014 n. 162
Capo
I ELIMINAZIONE DELL'ARRETRATO E TRASFERIMENTO IN SEDE ARBITRALE DEI
PROCEDIMENTI CIVILI PENDENTI
Articolo
1. (Trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti
dinanzi all'autorità giudiziaria).
1. Nelle cause civili dinanzi
al tribunale o in grado d'appello pendenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto, che non hanno ad oggetto diritti
indisponibili e che non vertono in materia di lavoro, previdenza e
assistenza sociale, nelle quali la causa non è stata assunta in
decisione, le parti, con istanza congiunta, possono richiedere di
promuovere un procedimento arbitrale a norma delle disposizioni
contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura
civile.
Tale facoltà è consentita altresì nelle cause vertenti
su diritti che abbiano nel contratto collettivo di lavoro la propria
fonte esclusiva, quando il contratto stesso abbia previsto e
disciplinato la soluzione arbitrale. Per le controversie di valore
non superiore a 50.000 euro in materia di responsabilità
extracontrattuale o aventi ad oggetto il pagamento di somme di
denaro, nei casi in cui sia parte del giudizio una pubblica
amministrazione, il consenso di questa alla richiesta di promuovere
il procedimento arbitrale avanzata dalla sola parte privata si
intende in ogni caso prestato, salvo che la pubblica amministrazione
esprima il dissenso scritto entro trenta giorni dalla richiesta.
2.
Il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni di cui al comma
1, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, dispone
la trasmissione del fascicolo al presidente del Consiglio dell'ordine
del circondario in cui ha sede il tribunale ovvero la corte di
appello per la nomina del collegio arbitrale per le controversie di
valore superiore ad euro 100.000 e, ove le parti lo decidano
concordemente, di un arbitro per le controversie di valore inferiore
ad euro 100.000. Gli arbitri sono individuati, concordemente dalle
parti o dal presidente del Consiglio dell'ordine, tra gli avvocati
iscritti da almeno cinque anni nell'albo dell'ordine circondariale
che non hanno subìto negli ultimi cinque anni condanne definitive
comportanti la sospensione dall'albo e che, prima della trasmissione
del fascicolo, hanno reso una dichiarazione di disponibilità al
Consiglio stesso.
2-bis. La funzione di consigliere dell'ordine e
l'incarico arbitrale di cui al presente articolo sono incompatibili.
Tale incompatibilità si estende anche per i consiglieri uscenti per
una intera consiliatura successiva alla conclusione del loro
mandato.
3. Il procedimento prosegue davanti agli arbitri. Restano
fermi gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda
giudiziale e il lodo ha gli stessi effetti della sentenza.
4.
Quando la trasmissione a norma del comma 2 è disposta in grado
d'appello e il procedimento arbitrale non si conclude con la
pronuncia del lodo entro centoventi giorni dall'accettazione della
nomina del collegio arbitrale, il processo deve essere riassunto
entro il termine perentorio dei successivi sessanta giorni. È in
facoltà degli arbitri, previo accordo tra le parti, richiedere che
il termine per il deposito del lodo sia prorogato di ulteriori trenta
giorni. Quando il processo è riassunto il lodo non può essere più
pronunciato. Se nessuna delle parti procede alla riassunzione nel
termine, il procedimento si estingue e si applica l'articolo 338 del
codice di procedura civile.
Quando, a norma dell'articolo 830 del
codice di procedura civile, è stata dichiarata la nullità del lodo
pronunciato entro il termine di centoventi giorni di cui al primo
periodo o, in ogni caso, entro la scadenza di quello per la
riassunzione, il processo deve essere riassunto entro sessanta giorni
dal passaggio in giudicato della sentenza di nullità.
5. Nei casi
di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, con decreto regolamentare del Ministro
della giustizia, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
possono essere stabilite riduzioni dei parametri relativi ai compensi
degli arbitri. Nei medesimi casi non si applica l'articolo 814, primo
comma, secondo periodo, del codice di procedura civile.
5-bis. Con
il decreto di cui al comma 5 sono altresì stabiliti i criteri per
l'assegnazione degli arbitrati tra i quali, in particolare, le
competenze professionali dell'arbitro, anche in relazione alle
ragioni del contendere e alla materia oggetto della controversia,
nonché il principio della rotazione nell'assegnazione degli
incarichi, prevedendo altresì sistemi di designazione
automatica.
Capo II PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA
UNO O PIÙ AVVOCATI
Articolo
2. (Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati).
1. La
convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati è un
accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona
fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia
tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo anche ai sensi
dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.
96.
1-bis. È fatto obbligo per le amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, di affidare la convenzione di negoziazione alla propria
avvocatura, ove presente.
2. La convenzione di negoziazione deve
precisare: a) il termine concordato dalle parti per l'espletamento
della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese e non superiore
a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le
parti; b) l'oggetto della controversia, che non deve riguardare
diritti indisponibili o vertere in materia di lavoro.
3. La
convenzione è conclusa per un periodo di tempo determinato dalle
parti, fermo restando il termine di cui al comma 2, lettera a).
4.
La convenzione di negoziazione è redatta, a pena di nullità, in
forma scritta.
5. La convenzione è conclusa con l'assistenza di
uno o più avvocati.
6. Gli avvocati certificano l'autografia
delle sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la propria
responsabilità professionale.
7. È dovere deontologico degli
avvocati informare il cliente all'atto del conferimento dell'incarico
della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione
assistita.
Articolo 3. (Improcedibilità).
1. Chi intende
esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in
materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e
natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a
stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo
deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e
dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n.
28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a
qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro.
L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è
condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di
decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima
udienza. Il giudice quando rileva che la negoziazione assistita è
già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza
dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 2 comma 3. Allo
stesso modo provvede quando la negoziazione non è stata esperita,
assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni
per la comunicazione dell'invito. Il presente comma non si applica
alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da
contratti conclusi tra professionisti e consumatori. 2. Quando
l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è
condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione
si considera avverata se l'invito non è seguito da adesione o è
seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione ovvero
quando è decorso il periodo di tempo di cui all'articolo 2, comma 2,
lettera a).
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione; b) nei
procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della
composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice
di procedura civile; c) nei procedimenti di opposizione o incidentali
di cognizione relativi all'esecuzione forzata; d) nei procedimenti in
camera di consiglio; e) nell'azione civile esercitata nel processo
penale.
4. L'esperimento del procedimento di negoziazione
assistita nei casi di cui al comma 1 non preclude la concessione di
provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda
giudiziale.
5. Restano ferme le disposizioni che prevedono
speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione,
comunque denominati. Il termine di cui ai commi 1 e 2, per materie
soggette ad altri termini di procedibilità, decorre unitamente ai
medesimi.
6. Quando il procedimento di negoziazione assistita è
condizione di procedibilità della domanda, all'avvocato non è
dovuto compenso dalla parte che si trova nelle condizioni per
l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi
dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive
modificazioni. A tale fine la parte è tenuta a depositare
all'avvocato apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal
medesimo avvocato, nonché a produrre, se l'avvocato lo richiede, la
documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto
dichiarato.
7. La disposizione di cui al comma 1 non si applica
quando la parte può stare in giudizio personalmente.
8. Le
disposizioni di cui al presente articolo acquistano efficacia decorsi
novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
Articolo 4. (Non accettazione dell'invito e
mancato accordo).
1. L'invito a stipulare la convenzione deve
indicare l'oggetto della controversia e contenere l'avvertimento che
la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o
il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese
del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo
comma, del codice di procedura civile.
2. La certificazione
dell'autografia della firma apposta all'invito avviene ad opera
dell'avvocato che formula l'invito.
3. La dichiarazione di mancato
accordo è certificata dagli avvocati designati.
Articolo 5.
(Esecutività dell'accordo raggiunto a seguito della convenzione e
trascrizione).
1. L'accordo che compone la controversia,
sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono,
costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca
giudiziale.
2. Gli avvocati certificano l'autografia delle firme e
la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine
pubblico.
2-bis. L'accordo di cui al comma 1 deve essere
integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480,
secondo comma, del codice di procedura civile.
3. Se con l'accordo
le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti
soggetti a trascrizione, per procedere alla trascrizione dello stesso
la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere
autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
4.
Costituisce illecito deontologico per l'avvocato impugnare un accordo
alla cui redazione ha partecipato.
4-bis. All'articolo 12, comma
1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, dopo il secondo
periodo è inserito il seguente: «L'accordo di cui al periodo
precedente deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi
dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura
civile».
Articolo 6. (Convenzione di negoziazione assistita
da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione
personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del
matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di
divorzio).
1. La convenzione di negoziazione assistita da almeno
un avvocato per parte può essere conclusa tra coniugi al fine di
raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di
cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del
matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2),
lettera b), della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive
modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di
divorzio.
2. In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni
incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente
non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di
negoziazione assistita è trasmesso al procuratore della Repubblica
presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa
irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per gli
adempimenti ai sensi del comma 3. In presenza di figli minori, di
figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero
economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di
convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il
termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il
tribunale competente, il quale, quando ritiene che l'accordo risponde
all'interesse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene che l'accordo
non risponde all'interesse dei figli, il procuratore della Repubblica
lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che
fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti
e provvede senza ritardo. All'accordo autorizzato si applica il comma
3.
3. L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli
effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono,
nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale,
di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento
del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di
divorzio. Nell'accordo si dà atto che gli avvocati hanno tentato di
conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di
esperire la mediazione familiare e che gli avvocati hanno informato
le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati
con ciascuno dei genitori. L'avvocato della parte è obbligato a
trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello
stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o
trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo munito
delle certificazioni di cui all'articolo 5.
4. All'avvocato che
vìola l'obbligo di cui al comma 3, terzo periodo, è applicata la
sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 2.000 ad euro 10.000. Alla irrogazione della sanzione di cui
al periodo che precede è competente il Comune in cui devono essere
eseguite le annotazioni previste dall'articolo 69 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
5. Al decreto
del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sono
apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 49, comma 1,
dopo la lettera g) è inserita la seguente: «g-bis) gli accordi
raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o
più avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di
raggiungere una soluzione consensuale di cessazione degli effetti
civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio»; »; b)
all'articolo 63, comma 2, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:
«h-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di
negoziazione assistita da uno o più avvocati tra coniugi al fine di
raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di
cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del
matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di
divorzio»; c) all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera d) è
inserita la seguente: «d-bis) degli accordi raggiunti a seguito di
convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ovvero
autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una
soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli
effetti civili del matrimonio, di scioglimento del
matrimonio».
Articolo 7. (Conciliazione avente per oggetto
diritti del prestatore di lavoro).
Soppresso.
Articolo 8.
(Interruzione della prescrizione e della decadenza).
1. Dal
momento della comunicazione dell'invito a concludere una convenzione
di negoziazione assistita ovvero della sottoscrizione della
convenzione si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda
giudiziale. Dalla stessa data è impedita, per una sola volta, la
decadenza, ma se l'invito è rifiutato o non è accettato nel termine
di cui all'articolo 4, comma 1, la domanda giudiziale deve essere
proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal
rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla
dichiarazione di mancato accordo certificata dagli
avvocati.
Articolo 9. (Obblighi dei difensori e tutela della
riservatezza).
1. I difensori non possono essere nominati arbitri
ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile nelle
controversie aventi il medesimo oggetto o connesse.
2. È fatto
obbligo agli avvocati e alle parti di comportarsi con lealtà e di
tenere riservate le informazioni ricevute. Le dichiarazioni rese e le
informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere
utilizzate nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo
oggetto.
3. I difensori delle parti e coloro che partecipano al
procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle
dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite.
4. A tutti
coloro che partecipano al procedimento si applicano le disposizioni
dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le
garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo
103 del medesimo codice di procedura penale in quanto
applicabili.
4-bis. La violazione delle prescrizioni di cui al
comma 1 e degli obblighi di lealtà e riservatezza di cui al comma 2
costituisce per l'avvocato illecito disciplinare.
Articolo 10.
(Antiriciclaggio).
1. All'articolo 12, comma 2, del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo le parole: «compresa la
consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento,»
sono inserite le seguenti: «anche tramite una convenzione di
negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge,».
Articolo
11. (Raccolta dei dati).
1. I difensori che sottoscrivono
l'accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione sono
tenuti a trasmetterne copia al Consiglio dell'ordine circondariale
del luogo ove l'accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio
dell'ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati.
2. Con
cadenza annuale il Consiglio nazionale forense provvede al
monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita e ne trasmette
i dati al Ministero della giustizia.
2-bis. Il Ministro della
giustizia trasmette alle Camere, con cadenza annuale, una relazione
sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente capo,
contenente, in particolare, i dati trasmessi ai sensi del comma 2,
distinti per tipologia di controversia, unitamente ai dati relativi
alle controversie iscritte a ruolo nell'anno di riferimento, a loro
volta distinti per tipologia.
Capo III ULTERIORI
DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE
PERSONALE E DI DIVORZIO
Articolo
12. (Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o
di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle
condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello
stato civile).
1. I coniugi possono concludere, innanzi al
sindaco, quale ufficiale dello stato civile a norma dell'articolo 1
del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396,
del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è
iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, con l'assistenza
facoltativa di un avvocato, un accordo di separazione personale
ovvero, nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2),
lettera b), della legge 1o dicembre 1970, n. 898, di scioglimento o
di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di
modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
2. Le
disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza
di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di
handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti.
3.
L'ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti
personalmente, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, la
dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli
effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo
condizioni tra di esse concordate. Allo stesso modo si procede per la
modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L'accordo non
può contenere patti di trasferimento patrimoniale. L'atto contenente
l'accordo è compilato e sottoscritto immediatamente dopo il
ricevimento delle dichiarazioni di cui al presente comma.
L'accordo
tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di
cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di
cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del
matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di
divorzio. Nei soli casi di separazione personale, ovvero di
cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del
matrimonio secondo condizioni concordate, l'ufficiale dello stato
civile, quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a
comparire di fronte a sé non prima di trenta giorni dalla ricezione
per la conferma dell'accordo anche ai fini degli adempimenti di cui
al comma 5. La mancata comparizione equivale a mancata conferma
dell'accordo.
4. All'articolo 3, al secondo capoverso della
lettera b) del numero 2 del primo comma della legge 1° dicembre
1970, n. 898, dopo le parole «trasformato in consensuale» sono
aggiunte le seguenti: «, ovvero dalla data certificata nell'accordo
di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione
assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente
l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato
civile.».
5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3
novembre 2000, n. 396 sono apportate le seguenti modificazioni: a)
all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera g-bis), è aggiunta la
seguente lettera: «g-ter) gli accordi di scioglimento o di
cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti
dall'ufficiale dello stato civile;»; b) all'articolo 63, comma 1,
dopo la lettera g), è aggiunta la seguente lettera: «g-ter) gli
accordi di separazione personale, di scioglimento o di cessazione
degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello
stato civile, nonché di modifica delle condizioni di separazione o
di divorzio;»; c) all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera d-bis),
è aggiunta la seguente lettera: «d-ter) degli accordi di
separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti
civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato
civile;».
6. Alla Tabella D), allegata alla legge 8 giugno 1962,
n. 604, dopo il punto 11 delle norme speciali inserire il seguente
punto: «11-bis) Il diritto fisso da esigere da parte dei comuni
all'atto della conclusione dell'accordo di separazione personale,
ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di
divorzio, ricevuto dall'ufficiale di stato civile del comune non può
essere stabilito in misura superiore all'imposta fissa di bollo
prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall'articolo 4 della
tabella allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642».
7. Le disposizioni del presente articolo
si applicano a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Capo
IV ALTRE MISURE PER LA FUNZIONALITÀ DEL PROCESSO CIVILE DI
COGNIZIONE
Articolo
13. (Modifiche al regime della compensazione delle spese).
1.
All'articolo 92 del codice di procedura civile, il secondo comma è
sostituito dal seguente: «Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel
caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della
giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può
compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero».
2.
La disposizione di cui al comma 1 si applica ai procedimenti
introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Articolo
14. (Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione).
1.
Dopo l'articolo 183 del codice di procedura civile è inserito il
seguente: «183-bis (Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di
cognizione). – Nelle cause in cui il tribunale giudica in
composizione monocratica, il giudice nell'udienza di trattazione,
valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria, può
disporre, previo contraddittorio anche mediante trattazione scritta,
con ordinanza non impugnabile, che si proceda a norma dell'articolo
702-ter e invita le parti ad indicare, a pena di decadenza, nella
stessa udienza i mezzi di prova, ivi compresi i documenti, di cui
intendono avvalersi e la relativa prova contraria. Se richiesto, può
fissare una nuova udienza e termine perentorio non superiore a
quindici giorni per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni
documentali e termine perentorio di ulteriori dieci giorni per le
sole indicazioni di prova contraria.».
2. La disposizione di cui
al comma 1 si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal
trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
Articolo 15. (Dichiarazioni
rese al difensore).
Soppresso.
Articolo 16. (Modifiche alla
legge 7 ottobre 1969, n. 742 e riduzione delle ferie dei magistrati e
degli avvocati e procuratori dello Stato).
1.
All'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 le parole «dal 1°
agosto al 15 settembre di ciascun anno» sono sostituite dalle
seguenti: «dal 1o al 31 agosto di ciascun anno».
2. Alla legge 2
aprile 1979, n. 97, dopo l'articolo 8, è aggiunto il seguente: «Art.
8-bis (Ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello
Stato). – Fermo quanto disposto dall'articolo 1 della legge 23
dicembre 1977, n. 937, i magistrati ordinari, amministrativi,
contabili e militari, nonché gli avvocati e procuratori dello Stato
hanno un periodo annuale di ferie di trenta giorni.».
3. Le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 acquistano efficacia a decorrere
dall'anno 2015.
4. Gli organi di autogoverno delle magistrature e
l'organo dell'avvocatura dello Stato competente provvedono ad
adottare misure organizzative conseguenti all'applicazione delle
disposizioni dei commi 1 e 2.
Capo V ALTRE DISPOSIZIONI
PER LA TUTELA DEL CREDITO NONCHÈ PER LA SEMPLIFICAZIONE E
L'ACCELERAZIONE DEL PROCESSO DI ESECUZIONE FORZATA E DELLE PROCEDURE
CONCORSUALI
Articolo
17. (Misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti).
1.
All'articolo 1284 del codice civile dopo il terzo comma sono aggiunti
i seguenti: «Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal
momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli
interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione
speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali.
La disposizione del quarto comma si applica anche
all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale.».
2. Le
disposizioni del comma 1 producono effetti rispetto ai procedimenti
iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
Articolo
18. (Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per
espropriazione).
1. Al libro terzo del codice di procedura civile
sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 518, sesto
comma, è sostituito dal seguente: « «Compiute le operazioni,
l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il
processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto. Il creditore
deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per
l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi degli
atti di cui al periodo precedente, entro quindici giorni dalla
consegna. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del
creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al
momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Sino alla
scadenza del termine di cui all'articolo 497 copia del processo
verbale è conservata dall'ufficiale giudiziario a disposizione del
debitore. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di
iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo del
presente comma sono depositate oltre il termine di quindici giorni
dalla consegna al creditore.»; b) l'articolo 543, quarto comma, è
sostituito dal seguente: «Eseguita l'ultima notificazione,
l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore
l'originale dell'atto di citazione. Il creditore deve depositare
nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota
di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell'atto di citazione, del
titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna.
La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore
ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del
deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde
efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti
di cui al secondo periodo sono depositate oltre il termine di trenta
giorni dalla consegna al creditore.»; c) l'articolo 557 è
sostituito dal seguente: « Art. 557 (Deposito dell'atto di
pignoramento). – Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale
giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di
pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore
dei registri immobiliari.
Il creditore deve depositare nella
cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di
iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del
precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione
entro quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento. La
conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai
soli fini del presente articolo. Nell'ipotesi di cui all'articolo
555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di
trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri
immobiliari.
Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il
pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e
le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del
precetto sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla
consegna al creditore.».
2. Alle disposizioni per l'attuazione
del codice di procedura civile, dopo l'articolo 159 è inserito il
seguente: «Art. 159-bis (Nota d'iscrizione a ruolo del processo
esecutivo per espropriazione). – La nota d'iscrizione a ruolo del
processo esecutivo per espropriazione deve in ogni caso contenere
l'indicazione delle parti, nonché le generalità e il codice
fiscale, ove attribuito, della parte che iscrive la causa a ruolo,
del difensore, della cosa o del bene oggetto di pignoramento. Il
Ministro della giustizia, con proprio decreto avente natura non
regolamentare, può indicare ulteriori dati da inserire nella nota di
iscrizione a ruolo.»; 2-bis. Alle disposizioni per l'attuazione
del codice di procedura civile, dopo l'articolo 164-bis,
introdotto dall'articolo 19, comma 2, lettera b), del presente
decreto, è inserito il seguente: «Art. 164-ter. – (Inefficacia
del pignoramento per mancato deposito della nota di iscrizione a
ruolo). – Quando il pignoramento è divenuto inefficace per mancato
deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito, il
creditore entro cinque giorni dalla scadenza del termine ne fa
dichiarazione al debitore e all'eventuale terzo, mediante atto
notificato. In ogni caso ogni obbligo del debitore e del terzo cessa
quando la nota di iscrizione a ruolo non è stata depositata nei
termini di legge.
La cancellazione della trascrizione del
pignoramento si esegue quando è ordinata giudizialmente ovvero
quando il creditore pignorante dichiara, nelle forme richieste dalla
legge, che il pignoramento è divenuto inefficace per mancato
deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito».
3.
Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 2-bis si applicano ai
procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dal trentesimo giorno
successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto-legge.
4. All'articolo 16-bis, comma 2, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: «A decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei
procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a
ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto
della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Unitamente
alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime
modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518,
sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di
procedura civile. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la
conformità delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti
dal comma 9-bis.».
Articolo 19. (Misure per l'efficienza e la
semplificazione del processo esecutivo).
1. Al codice di procedura
civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo
26, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Per l'esecuzione
forzata su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è competente il
giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio,
la dimora o la sede»; b) dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:
«Art. 26-bis (Foro relativo all'espropriazione forzata di crediti).
– Quando il debitore è una delle pubbliche amministrazioni
indicate dall'articolo 413, quinto comma, per l'espropriazione
forzata di crediti è competente, salvo quanto disposto dalle leggi
speciali, il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la
residenza, il domicilio, la dimora o la sede.
Fuori dei casi di
cui al primo comma, per l'espropriazione forzata di crediti è
competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza,
il domicilio, la dimora o la sede.»; c) all'articolo 492 sono
apportate le seguenti modificazioni: 1) il settimo comma è abrogato;
2) all'ottavo comma, le parole «negli stessi casi di cui al settimo
comma e» sono soppresse; d) dopo l'articolo 492 è inserito il
seguente: «Art. 492-bis (Ricerca con modalità telematiche dei beni
da pignorare). – Su istanza del creditore procedente, il presidente
del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il
domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte
istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con
modalità telematiche dei beni da pignorare. L'istanza deve contenere
l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il
numero di fax del difensore nonché, ai fini dell'articolo 547,
dell'indirizzo di posta elettronica certificata.
Fermo quanto
previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle
informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati
istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8
della legge 1° aprile 1981, n. 121, con l'autorizzazione di cui al
primo comma il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato
dispone che l'ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento
telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle
pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e,
in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei
rapporti finanziari, nel pubblico registro automobilistico e in
quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le
informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da
sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti
intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro
o committenti. Terminate le operazioni l'ufficiale giudiziario redige
un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati
interrogate e le relative risultanze.
Se l'accesso ha consentito
di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore
compresi nel territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario,
quest'ultimo accede agli stessi per provvedere d'ufficio agli
adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se i luoghi non sono
compresi nel territorio di competenza di cui al periodo precedente,
copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, entro
quindici giorni dal rilascio a pena d'inefficacia
della
richiesta, la presenta, unitamente all'istanza per gli adempimenti di
cui agli articoli 517, 518 e 520, all'ufficiale giudiziario
territorialmente competente.
L'ufficiale giudiziario, quando non
rinviene una cosa individuata mediante l'accesso nelle banche dati di
cui al secondo comma, intima al debitore di indicare entro quindici
giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l'omessa o la falsa
comunicazione è punita a norma dell'articolo 388, sesto comma, del
codice penale.
Se l'accesso ha consentito di individuare crediti
del debitore o cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di
terzi, l'ufficiale giudiziario notifica d'ufficio, ove possibile a
norma dell'articolo 149-bis o a mezzo telefax, al debitore e al terzo
il verbale, che dovrà anche contenere l'indicazione del credito per
cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell'indirizzo
di posta elettronica certificata di cui al primo comma, del luogo in
cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere
residente, dell'ingiunzione, dell'invito e dell'avvertimento al
debitore di cui all'articolo 492, primo, secondo e terzo comma,
nonché l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle
somme dovute, nei limiti di cui all'articolo 546. Il verbale di cui
al presente comma è notificato al terzo per estratto, contenente
esclusivamente i dati a quest'ultimo riferibili.
Quando l'accesso
ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di
quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi l'ufficiale
giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal
creditore.
Quando l'accesso ha consentito di individuare sia cose
di cui al terzo comma che crediti o cose di cui al quinto comma,
l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal
creditore.»; d-bis) all'articolo 503 è aggiunto, in fine, il
seguente comma: «L'incanto può essere disposto solo quando il
giudice ritiene probabile che la vendita con tale modalità abbia
luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene,
determinato a norma dell'articolo 568»; d-ter) dopo l'articolo 521 è
inserito il seguente: «Art. 521-bis. – (Pignoramento e custodia di
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi). – Il pignoramento di
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi si esegue mediante notificazione
al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si
indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale
per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che
si intendono sottoporre ad esecuzione, e gli si fa l'ingiunzione
prevista nell'articolo 492. Il pignoramento contiene altresì
l'intimazione a consegnare entro dieci giorni i beni pignorati,
nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso dei
medesimi, all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel
territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il
debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.
Col
pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e
di tutti gli accessori comprese le pertinenze e i frutti, senza
diritto a compenso.
Al momento della consegna l'istituto vendite
giudiziarie assume la custodia del bene pignorato e ne dà immediata
comunicazione al creditore pignorante a mezzo posta elettronica
certificata ove possibile.
Decorso il termine di cui al primo
comma, gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni
pignorati procedono al ritiro della carta di circolazione nonché,
ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e
all'uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato
all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel
territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il
bene pignorato è stato rinvenuto. Si applica il terzo
comma.
Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario
consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento perché
proceda alla trascrizione nei pubblici registri. Entro trenta giorni
dalla comunicazione di cui al terzo comma, il creditore deve
depositare nella cancelleria del tribunale competente per
l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del
titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della
nota di trascrizione. La conformità di tali copie è attestata
dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo.
Il
cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde
efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto
di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate
oltre il termine di cui al quinto comma.
Si applicano in quanto
compatibili le disposizioni del presente capo»; e) all'articolo 543
sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al primo comma, la
parola «personalmente» è soppressa; 2) al secondo comma, il numero
4) è sostituito dal seguente: «4) la citazione del debitore a
comparire davanti al giudice competente, con l'invito al terzo a
comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore
procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di
posta elettronica certificata; con l'avvertimento al terzo che in
caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà
essere resa dal terzo comparendo in un'apposita udienza e che quando
il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione,
il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del
debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si
considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e
dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione»; 3) dopo
il quarto comma è inserito il seguente: «Quando procede a norma
dell'articolo 492-bis, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo
al creditore il verbale, il titolo esecutivo ed il precetto, e si
applicano le disposizioni di cui al quarto comma. Decorso il termine
di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei
creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere
l'assegnazione o la vendita delle cose mobili o l'assegnazione dei
crediti. Sull'istanza di cui al periodo precedente il giudice fissa
l'udienza per l'audizione del creditore e del debitore e provvede a
norma degli articoli 552 o 553. Il decreto con cui viene fissata
l'udienza di cui al periodo precedente è notificato a cura del
creditore procedente e deve contenere l'invito e l'avvertimento al
terzo di cui al numero 4) del secondo comma.»; f) all'articolo 547,
il primo comma è sostituito dal seguente: «Con dichiarazione a
mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a
mezzo di posta elettronica certificata, il terzo, personalmente o a
mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura
speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore
o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la
consegna.»; g) all'articolo 548, sono apportate le seguenti
modificazioni: 1) il primo comma è abrogato; 2) il secondo comma è
sostituito dal seguente: «Quando all'udienza il creditore dichiara
di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza,
fissa un'udienza successiva. L'ordinanza è notificata al terzo
almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare
alla nuova udienza o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione,
il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del
debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non
contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione
fondata sul provvedimento di assegnazione e il giudice provvede a
norma degli articoli 552 o 553.»; h) soppressa; h-bis) all'articolo
569, terzo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il
giudice con la medesima ordinanza stabilisce le modalità con cui
deve essere prestata la cauzione e fissa, al giorno successivo alla
scadenza del termine, l'udienza per la deliberazione sull'offerta e
per la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573. Il giudice
provvede ai sensi dell'articolo 576 solo quando ritiene probabile che
la vendita con tale modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore
della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma
dell'articolo 568»; h-ter) all'articolo 572, terzo comma, il primo
periodo è sostituito dal seguente: «Se l'offerta è inferiore a
tale valore il giudice non può far luogo alla vendita quando ritiene
probabile che la vendita con il sistema dell'incanto possa aver luogo
ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene
determinato a norma dell'articolo 568»; i) l'articolo 609 è
sostituito dal seguente: «Art. 609 (Provvedimenti circa i mobili
estranei all'esecuzione). – Quando nell'immobile si trovano beni
mobili che non debbono essere consegnati, l'ufficiale giudiziario
intima alla parte tenuta al rilascio ovvero a colui al quale gli
stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo
termine. Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se colui che
è tenuto a provvedere all'asporto non è presente, mediante atto
notificato a spese della parte istante. Quando entro il termine
assegnato l'asporto non è stato eseguito l'ufficiale giudiziario, su
richiesta e a spese della parte istante, determina, anche a norma
dell'articolo 518, primo comma, il presumibile valore di realizzo dei
beni ed indica le prevedibili spese di custodia e di asporto.
Quando
può ritenersi che il valore dei beni è superiore alle spese di
custodia e di asporto, l'ufficiale giudiziario, a spese della parte
istante, nomina un custode e lo incarica di trasportare i beni in
altro luogo. Il custode è nominato a norma dell'articolo 559. In
difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese i beni,
quando non appare evidente l'utilità del tentativo di vendita di cui
al quinto comma, sono considerati abbandonati e l'ufficiale
giudiziario, salva diversa
richiesta
della parte istante, ne dispone lo smaltimento o la distruzione.
Se
sono rinvenuti documenti inerenti lo svolgimento di attività
imprenditoriale o professionale che non sono stati asportati a norma
del primo comma, gli stessi sono conservati, per un periodo di due
anni, dalla parte istante ovvero, su istanza e previa anticipazione
delle spese da parte di quest'ultima, da un custode nominato
dall'ufficiale giudiziario. In difetto di istanza e di pagamento
anticipato delle spese si applica, in quanto compatibile, quanto
previsto dal secondo comma, ultimo periodo. Allo stesso modo si
procede alla scadenza del termine biennale di cui al presente comma a
cura della parte istante o del custode.
Decorso il termine fissato
nell'intimazione di cui al primo comma, colui al quale i beni
appartengono può, prima della vendita ovvero dello smaltimento o
distruzione dei beni a norma del secondo comma, ultimo periodo,
chiederne la consegna al giudice dell'esecuzione per il rilascio. Il
giudice provvede con decreto e, quando accoglie l'istanza, dispone la
riconsegna previa corresponsione delle spese e compensi per la
custodia e per l'asporto.
Il custode provvede alla vendita senza
incanto nelle forme previste per la vendita dei beni mobili
pignorati, secondo le modalità disposte dal giudice dell'esecuzione
per il rilascio. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli
530 e seguenti delcodice di procedura civile. La somma ricavata è
impiegata per il pagamento delle spese e dei compensi per la
custodia, per l'asporto e per la vendita, liquidate dal giudice
dell'esecuzione per il rilascio. Salvo che i beni appartengano ad un
soggetto diverso da colui che è tenuto al rilascio, l'eventuale
eccedenza è utilizzata per il pagamento delle spese di esecuzione
liquidate a norma dell'articolo 611.
In caso di infruttuosità
della vendita nei termini fissati dal giudice dell'esecuzione, si
procede a norma del secondo comma, ultimo periodo.
Se le cose sono
pignorate o sequestrate, l'ufficiale giudiziario dà immediatamente
notizia dell'avvenuto rilascio al creditore su istanza del quale fu
eseguito il pignoramento o il sequestro, e al giudice dell'esecuzione
per l'eventuale sostituzione del custode.»; 2. Alle disposizioni per
l'attuazione al codice di procedura civile, di cui al regio
decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) dopo l'articolo 155 sono inseriti i seguenti: «
«Art. 155-bis (Archivio dei rapporti finanziari). – Per archivio
dei rapporti finanziari di cui all'articolo 492-bis, secondo comma,
del codice si intende la sezione di cui all'articolo 7, sesto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
605.
Art. 155-ter (Partecipazione del creditore alla ricerca dei
beni da pignorare con modalità telematiche). – La partecipazione
del creditore alla ricerca dei beni da pignorare di cui all'articolo
492-bis del codice ha luogo a norma dell'articolo 165 di queste
disposizioni.
Nei casi di cui all'articolo 492-bis, sesto e
settimo comma, l'ufficiale giudiziario, terminate le operazioni di
ricerca dei beni con modalità telematiche, comunica al creditore le
banche dati interrogate e le informazioni dalle stesse risultanti a
mezzo telefax o posta elettronica anche non certificata, dandone atto
a verbale. Il creditore entro dieci giorni dalla comunicazione indica
all'ufficiale giudiziario i beni da sottoporre ad esecuzione; in
mancanza la richiesta di pignoramento perde efficacia.
Art.
155-quater (Modalità di accesso alle banche dati). – Con decreto
del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze e
sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono
individuati i casi, i limiti e le modalità di esercizio della
facoltà di accesso alle banche dati di cui al secondo comma
dell'articolo 492-bis del codice, nonché le modalità di trattamento
e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei
debitori. Con il medesimo decreto sono individuate le ulteriori
banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse
possono accedere, che l'ufficiale giudiziario può interrogare
tramite collegamento telematico diretto o mediante richiesta al
titolare dei dati.
Il Ministro della giustizia può procedere al
trattamento dei dati acquisiti senza provvedere all'informativa di
cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
È
istituito, presso ogni ufficio notifiche, esecuzioni e protesti, il
registro cronologico denominato "Modello ricerca beni",
conforme al modello adottato con il decreto del Ministro della
giustizia di cui al primo comma.
L'accesso da parte dell'ufficiale
giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492-bis del codice e
a quelle individuate con il decreto di cui al primo comma è
gratuito. La disposizione di cui al periodo precedente si applica
anche all'accesso effettuato a norma dell'articolo 155-quinquies di
queste disposizioni. Art. 155-quinquies (Accesso alle banche dati
tramite i gestori). – Quando le strutture tecnologiche, necessarie
a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario
alle banche dati di cui all'articolo 492-bis del codice e a quelle
individuate con il decreto di cui all'articolo 155-quater, primo
comma, non sono funzionanti, il creditore procedente, previa
autorizzazione a norma dell'articolo 492-bis, primo comma, del
codice, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal
predetto articolo e dall'articolo 155-quater di queste disposizioni
le informazioni nelle stesse contenute.».
Art. 155-sexies. –
(Ulteriori casi di applicazione delle disposizioni per la ricerca con
modalità telematiche dei beni da pignorare). – Le disposizioni in
materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare si
applicano anche per l'esecuzione del sequestro conservativo e per la
ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure
concorsuali di procedimenti in materia di famiglia e di quelli
relativi alla gestione di patrimoni altrui »; b) al titolo IV, capo
I, dopo l'articolo 164 è aggiunto il seguente: «Art. 164-bis
(Infruttuosità dell'espropriazione forzata). – Quando risulta che
non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle
pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la
prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del
bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura
anticipata del processo esecutivo.».
3. Al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) all'articolo 13, dopo il comma 1-quater è inserito
il seguente: «1-quinquies. Per il procedimento introdotto con
l'istanza di cui all'articolo 492- bis, primo comma, del codice di
procedura civile il contributo dovuto è pari ad euro 43 e non si
applica l'articolo 30»; b) all'articolo 14, dopo il comma 1, è
aggiunto il seguente: «1-bis. La parte che fa istanza a norma
dell'articolo 492-bis, primo comma, del codice di procedura civile è
tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.»; 4. Al
decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229,
sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 107,
secondo comma, dopo le parole «sono addetti» sono aggiunte le
seguenti: «, del verbale di cui all'articolo 492-bis del codice di
procedura civile»; b) all'articolo 122, dopo il primo comma, sono
aggiunti i seguenti: «Quando si procede alle operazioni di
pignoramento presso terzi a norma dell'articolo 492-bis del codice di
procedura civile o di pignoramento mobiliare, gli ufficiali
giudiziari sono retribuiti mediante un ulteriore compenso, che
rientra tra le spese di esecuzione ed è dimezzato nel caso in cui le
operazioni non vengano effettuate entro quindici giorni dalla
richiesta, stabilito dal giudice dell'esecuzione: a) in una
percentuale del 5 per cento sul valore di assegnazione o sul ricavato
della vendita dei beni mobili pignorati fino ad euro 10.000,00, in
una percentuale del 2 per cento sul ricavato della vendita o sul
valore di assegnazione dei beni mobili pignorati da euro 10.001,00
fino ad euro 25.000,00 e in una percentuale del 1 per cento
sull'importo superiore; b) in una percentuale del 6 per cento sul
ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei
crediti pignorati ai sensi degli articoli 492-bis del codice di
procedura civile fino ad euro 10.000,00, in una percentuale del 4 per
cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei
beni e dei crediti pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00
ed in una percentuale del 3 per cento sull'importo superiore.
In
caso di conversione del pignoramento ai sensi dell'articolo 495 del
codice di procedura civile, il compenso è determinato secondo le
percentuali di cui alla lettera a) ridotte della metà, sul valore
dei beni o dei crediti pignorati o, se maggiore, sull'importo della
somma versata.
In caso di estinzione o di chiusura anticipata del
processo esecutivo il compenso è posto a carico del creditore
procedente ed è liquidato dal giudice dell'esecuzione nella stessa
percentuale di cui al comma precedente calcolata sul valore dei beni
pignorati o, se maggiore, sul valore del credito per cui si
procede.
5. All'articolo 7, nono comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, è inserito, in fine, il
seguente periodo: «Le informazioni comunicate sono altresì
utilizzabili dall'autorità giudiziaria ai fini della ricostruzione
dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali, di
procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla
gestione di patrimoni altrui.
Nei casi di cui al periodo
precedente l'autorità giudiziaria si avvale per l'accesso
dell'ufficiale giudiziario secondo le disposizioni relative alla
ricerca
con
modalità telematiche dei beni da pignorare.».
6. L'articolo
155-quinquies delle disposizioni per l'attuazione del codice di
procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368,
introdotto dal comma 2, lettera a), del presente articolo, si applica
anche ai procedimenti di cui al comma 5.
6-bis. Le disposizioni
del presente articolo, fatta eccezione per quelle previste al comma
2, lettera a), limitatamente alle disposizioni di cui all'articolo
155-sexies, e lettera b), e al comma 5, si applicano ai procedimenti
iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Articolo
19-bis. (Crediti delle rappresentanze diplomatiche e consolari
straniere).
1. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di
nullità rilevabile anche d'ufficio, le somme a disposizione dei
soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), della
Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli
Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, di cui
alla legge 14 gennaio 2013, n. 5, depositate su conti correnti
bancari o postali, in relazione ai quali il capo della
rappresentanza, del posto consolare o il direttore, comunque
denominato, dell'organizzazione internazionale in Italia, con atto
preventivamente comunicato al Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e all'impresa autorizzata all'esercizio
dell'attività bancaria presso cui le medesime somme sono depositate,
ha dichiarato che il conto contiene esclusivamente somme destinate
all'espletamento delle funzioni dei soggetti di cui al presente
comma.
2. Effettuate le comunicazioni di cui al comma 1 non
possono eseguirsi pagamenti per titoli diversi da quelli per cui le
somme sono vincolate.
3. Il pignoramento non determina a carico
dell'impresa depositaria l'obbligo di accantonamento delle somme di
cui al comma 1, ivi comprese quelle successivamente accreditate, e i
soggetti di cui al comma 1 mantengono la piena disponibilità delle
stesse.
Articolo 20. (Monitoraggio delle procedure esecutive
individuali e concorsuali e deposito della nota di iscrizione a ruolo
con modalità telematiche).
1. All'articolo 16-bis del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 9-ter, sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi: «9-ter. Unitamente all'istanza
di cui all'articolo 119, primo comma, del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, il curatore deposita un rapporto riepilogativo finale
redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 33, quinto
comma, del medesimo regio decreto. Conclusa l'esecuzione del
concordato preventivo con cessione dei beni, si procede a norma del
periodo precedente, sostituendo il liquidatore al
curatore.
9-quinquies. Il commissario giudiziale della procedura
di concordato preventivo di cui all'articolo 186-bis del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 ogni sei mesi successivi alla
presentazione della relazione di cui all'articolo 172, primo comma,
del predetto regio decreto redige un rapporto riepilogativo secondo
quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma, dello stesso regio
decreto e lo trasmette ai creditori a norma dell'articolo 171,
secondo comma, del predetto regio decreto. Conclusa l'esecuzione del
concordato si applica il comma 9-quater, sostituendo il commissario
al curatore.
9-sexies. Entro dieci giorni dall'approvazione del
progetto di distribuzione, il professionista delegato a norma
dell'articolo 591-bis del codice di procedura civile deposita un
rapporto riepilogativo finale delle attività svolte. 9-septies.
9-sexies. I rapporti riepilogativi periodici e finali previsti per le
procedure concorsuali e il rapporto riepilogativo finale previsto per
i procedimenti di esecuzione forzata devono essere depositati con
modalità telematiche nel rispetto della normativa anche
regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la
ricezione dei documenti informatici, nonché delle apposite
specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi
automatizzati del Ministero della giustizia. I relativi dati sono
estratti ed elaborati, a cura del Ministero della giustizia, anche
nell'ambito di rilevazioni statistiche nazionali.».
2. Al decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) all'articolo 40, dopo il comma 1, è aggiunto il
seguente: «1-bis. Il commissario straordinario, redige ogni sei mesi
una relazione sulla situazione patrimoniale dell'impresa e
sull'andamento della gestione in conformità a modelli standard
stabiliti con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministero
dello sviluppo economico. La relazione di cui al periodo precedente è
trasmessa al predetto Ministero con modalità telematiche.».
b)
all'articolo 75, al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il
seguente: «Il bilancio finale della procedura e il conto della
gestione sono redatti in conformità a modelli standard stabiliti con
decreto, avente natura non regolamentare, del Ministero di cui al
periodo che precede, al quale sono sottoposti con modalità
telematiche.».
3. I dati risultanti dai rapporti riepilogativi
periodici e finali di cui agli articoli 40 e 75, comma 1, del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono estratti ed elaborati, a cura
del Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito di rilevazioni
statistiche nazionali.
4. Per l'attuazione delle disposizioni del
commi 1 e 2 il Ministero competente provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
5.
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure
concorsuali ed ai procedimenti di esecuzione forzata pendenti, a
decorrere dal novantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del provvedimento contenente le specifiche tecniche di cui
all'articolo 16-bis, comma 9-septies, del decreto-legge n. 179 del
2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012.
6.
Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano, anche alle
procedure di amministrazione straordinaria pendenti, a decorrere dal
novantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei
decreti previsti all'articolo 40, comma 1-bis, e 75, comma 1, secondo
periodo, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.
Capo
VI MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA
Articolo
21. (Disposizioni in tema di tramutamenti successivi dei
magistrati).
1. Al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo
l'articolo 10 è aggiunto il seguente: «Art. 10-bis (Termine per
l'assunzione delle funzioni in caso di tramutamenti successivi). –
Il Consiglio superiore della magistratura espleta, di regola due
volte all'anno, le procedure di tramutamento successivo dei
magistrati e le definisce entro quattro mesi.
Il Ministro della
giustizia adotta un solo decreto per tutti i magistrati tramutati
nell'ambito della medesima procedura indetta con unica delibera del
Consiglio superiore della magistratura.
Il Consiglio superiore
della magistratura, nel disporre il tramutamento che comporta o rende
più grave una scopertura del trentacinque per cento dell'organico
dell'ufficio giudiziario di appartenenza del magistrato interessato
alla procedura, delibera la sospensione dell'efficacia del
provvedimento sino alla delibera di copertura del posto lasciato
vacante. La sospensione dell'efficacia di cui al periodo che precede
cessa comunque decorsi sei mesi dall'adozione della delibera. Il
presente comma non si applica quando l'ufficio di destinazione
oggetto della delibera di tramutamento ha una scopertura uguale o
superiore alla percentuale di scopertura dell'ufficio di
provenienza.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 10.».
2.
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure di
tramutamento avviate con delibera del Consiglio superiore della
magistratura adottata successivamente all'entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
Articolo
21-bis.(Istituzione dell'ufficio del giudice di pace di Ostia e
ripristino dell'ufficio del giudice di pace di Barra).
1. Al
decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) la tabella A è sostituita dalla tabella
di cui all'allegato 1 del presente decreto; b) la tabella B è
sostituita dalla tabella di cui all'allegato 2 del presente
decreto.
2. Alla legge 21 novembre 1991, n. 374, la tabella A è
sostituita dalla tabella di cui all'allegato 3 del presente
decreto.
3. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il
Consiglio superiore della magistratura, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono determinate le piante organiche del personale
di magistratura onoraria degli uffici del giudice di pace di Ostia e
di Barra e sono altresì apportate le necessarie variazioni alle
piante organiche degli altri uffici del giudice di pace.
4. Il
Consiglio superiore della magistratura definisce, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, la procedura di trasferimento dei magistrati
onorari destinati agli uffici del giudice di pace di Ostia e di
Barra.
5. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono determinate le piante
organiche del personale amministrativo degli uffici del giudice di
pace di Ostia e di Barra e sono altresì apportate le necessarie
variazioni alle piante organiche degli altri uffici del giudice di
pace.
6. Alla copertura dell'organico del personale amministrativo
degli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra si provvede
mediante le ordinarie procedure di trasferimento. A coloro i quali,
alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156,
prestavano servizio presso gli uffici del giudice di pace di Ostia e
di Barra, è attribuita preferenza assoluta ai fini del trasferimento
previsto dal presente comma.
7. Con decreto del Ministro della
giustizia è fissata la data di inizio del funzionamento degli uffici
del giudice di pace di Ostia e di Barra.
8. Gli uffici del giudice
di pace di Ostia e di Barra sono competenti per i procedimenti civili
e penali introdotti successivamente alla data di cui al comma 7. I
procedimenti penali si considerano introdotti dal momento in cui la
notizia di reato è acquisita o è pervenuta agli uffici del pubblico
ministero.
9. Per le spese di funzionamento degli uffici del
giudice di pace di Ostia e di Barra è autorizzata la spesa di euro
317.000 a decorrere dall'anno 2015.
Capo VII DISPOSIZIONI
FINALI
Articolo
22. (Disposizioni finanziarie).
1. Alle minori entrate derivanti
dalle disposizioni di cui agli articoli 3, 6 e 12 del presente
decreto, valutate in euro 4.364.500 annui, e agli oneri derivanti
dalle disposizioni di cui agli articoli 18, 20 e 21-bis del presente
decreto, pari a euro 550.000 per l'anno 2014 e a euro 417.000 a
decorrere dall'anno 2015, si provvede: a) quanto ad euro 550.000 per
l'anno 2014, ad euro 481.500 per l'anno 2015 e ad euro 100.000 a
decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; b) quanto ad
euro 381.500 a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente
riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; c) quanto a
4,3 milioni di euro annui mediante utilizzo delle maggiori entrate di
cui all'articolo 19 del presente decreto.
2. Ai sensi
dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il
Ministro della giustizia provvede al monitoraggio semestrale delle
minori entrate derivanti dall'attuazione del presente decreto e
riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel
caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, con
decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, si provvede all'aumento degli importi
del contributo unificato di cui all'articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato
dall'articolo 19, comma 3, del presente decreto, nella misura
necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate risultanti
dall'attività di monitoraggio.
3. ll Ministro dell'economia e
delle finanze riferisce, senza ritardo, alle Camere, con apposita
relazione, in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione
delle misure di cui al secondo periodo del comma 2.
3. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 23.
(Entrata in vigore)
1. Il
presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
editor: Fossati Cesare
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