
Proposta di legge C1947 per l'estensione della negoziazione assistita alle coppie di genitori conviventi
giovedì, 14 novembre 2019
Legislazione | Negoziazione assistita
"Introduzione dell'articolo 6-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, in materia di procedure di negoziazione assistita tra conviventi di fatto" - Atto Camera dei Deputati n. 1947.
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato BIGNAMI
Introduzione dell'articolo 6-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, in materia di procedure di negoziazione assistita tra conviventi di fatto
Presentata il 1° luglio 2019
Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge introduce l'articolo 6-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, prevedendo che le procedure di negoziazione assistita possano essere concluse anche tra conviventi di fatto. Allo stato attuale, infatti, per questi soggetti la negoziazione non è prevista, e ciò comporta una notevole disparità di trattamento rispetto ai casi di separazione dei coniugi poiché, se i figli sono nati in costanza di matrimonio, è possibile procedere alla definizione del rapporto anche attraverso negoziazione, mentre se i figli sono nati fuori dal matrimonio ciò non è possibile, e dunque occorre procedere unicamente con ricorso giudiziale ai sensi dell'articolo 737 del codice di procedura civile.
La negoziazione assistita, tra l'altro, consente alle parti di non comparire in tribunale e ciò, indubbiamente, rappresenta un fatto positivo e comporta anche una notevole semplificazione procedurale. Il non aver previsto una simile possibilità anche per le coppie di fatto potrebbe costituire un discrimine privo di giustificazione; più verosimilmente potrebbe trattarsi di una semplice dimenticanza del legislatore che, con la presente proposta di legge, composta da un solo articolo, si intende sanare.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, è inserito il seguente:
«Art. 6-bis. – (Procedure di negoziazione assistita tra conviventi di fatto) – 1. La convenzione di negoziazione assistita di cui all'articolo 6 del presente decreto può essere conclusa anche tra conviventi di fatto, come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76».
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