Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo di revisione delle disposizioni in materia di filiazione
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DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154
Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a
norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219.
(14G00001)
(GU n.5 del 8-1-2014)
Vigente al: 7-2-2014
Titolo I
Modifiche al codice civile in materia di filiazione
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 10 dicembre 2012, n. 219, recante disposizioni in
materia di riconoscimento dei figli naturali, in particolare
l'articolo 2 che delega il Governo ad adottare uno o piu' decreti
legislativi di modifica delle disposizioni vigenti in materia di
filiazione;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 12 luglio 2013;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 13 dicembre 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, dei
Ministri per l'integrazione, dell'interno, della giustizia, del
lavoro e delle politiche sociali con delega alle pari opportunita',
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche all'articolo 87 del codice civile
1. All'articolo 87 del codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nella rubrica le parole: "e affiliazione" sono soppresse;
b) al primo comma, numero 1) le parole: ", legittimi o naturali"
sono soppresse;
c) il secondo comma e' abrogato;
d) il terzo comma e' abrogato;
e) al quarto comma le parole: "o di filiazione naturale" sono
soppresse.
Art. 2
Modifiche all'articolo 128 del codice civile
1. All'articolo 128 del codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Il matrimonio
dichiarato nullo ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai
figli.";
b) nel quarto comma le parole: "bigamia o" sono soppresse;
c) il quinto comma e' sostituito dal seguente: "Nell'ipotesi di
cui al quarto comma, rispetto ai figli si applica l'articolo 251.".
Art. 3
Modifiche all'articolo 147 del codice civile
1. L'articolo 147 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 147.
Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere,
istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle
loro capacita', inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto
previsto dall'articolo 315-bis.".
Art. 4
Modifiche all'articolo 148 del codice civile
1. L'articolo 148 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 148.
I coniugi devono adempiere l'obbligo di cui all'articolo 147,
secondo quanto previsto dall'articolo 316-bis".
Art. 5
Modifiche all'articolo 155 del codice civile
1. L'articolo 155 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 155.
In caso di separazione, riguardo ai figli, si applicano le
disposizioni contenute nel Capo II del titolo IX.".
Art. 6
Modifiche all'articolo 165 del codice civile
1. All'articolo 165 del codice civile la parola: "potesta'" e'
sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale".
Art. 7
Modifiche alle rubriche del libro primo del codice civile
1. La rubrica del titolo VII, del libro primo del codice civile e'
sostituita dalla seguente: "Dello stato di figlio".
2. La rubrica del capo I del titolo VII del libro primo del codice
civile e' sostituita dalla seguente: "Della presunzione di
paternita'".
3. Le parole: "Sezione I. "Dello stato di figlio legittimo"" sono
soppresse.
4. La Sezione II del capo I del titolo VII del libro primo del
codice civile e' sostituita dalla seguente: "Capo II. "Delle prove
della filiazione"".
5. La Sezione III del capo I del titolo VII del libro primo del
codice civile e' sostituita dalla seguente: "Capo III. "Dell'azione
di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo dello
stato di figlio"".
6. Le parole: "Capo II. "Della filiazione naturale e della
legittimazione"" sono soppresse.
7. Le parole: "Sezione I. "Della filiazione naturale"" sono
soppresse.
8. La rubrica del paragrafo 1 della Sezione I del capo II del libro
primo del codice civile e' sostituita dalla seguente: "Capo IV. "Del
riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio"".
9. La rubrica del paragrafo 2 della sezione I del capo II del libro
primo del codice civile e' sostituita dalla seguente: "Capo V. "Della
dichiarazione giudiziale della paternita' e della maternita'"".
10. La rubrica del titolo IX del libro primo del codice civile e'
sostituita dalla seguente: "Della responsabilita' genitoriale e dei
diritti e doveri del figlio".
11. Dopo il titolo IX del libro primo del codice civile e' inserito
il seguente: "Capo I. "Dei diritti e doveri del figlio".
12. Dopo l'articolo 337 del codice civile e' inserito il seguente:
" Capo II. "Esercizio della responsabilita' genitoriale a seguito di
separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili,
annullamento, nullita' del matrimonio ovvero all'esito di
procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio".
Art. 8
Modifica all'articolo 231 del codice civile
1. L'articolo 231 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 231.
Paternita' del marito
Il marito e' padre del figlio concepito o nato durante il
matrimonio.".
Art. 9
Modifiche all'articolo 232 del codice civile
1. All'articolo 232 del codice civile il primo comma e' sostituito
dal seguente: "Si presume concepito durante il matrimonio il figlio
nato quando non sono ancora trascorsi trecento giorni dalla data
dell'annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli
effetti civili del matrimonio.".
Art. 10
Modifiche all'articolo 234 del codice civile
1. All'articolo 234 del codice civile il terzo comma e' sostituito
dal seguente: "In ogni caso il figlio puo' provare di essere stato
concepito durante il matrimonio.".
Art. 11
Modifiche all'articolo 236 del codice civile
1. All'articolo 236 del codice civile le parole: "legittima" e la
parola: "legittimo" sono soppresse.
Art. 12
Modifiche all'articolo 237 del codice civile
1. All'articolo 237 del codice civile il secondo comma e'
sostituito dal seguente.
"In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti:
che il genitore abbia trattato la persona come figlio ed abbia
provveduto in questa qualita' al mantenimento, all'educazione e al
collocamento di essa.
che la persona sia stata costantemente considerata come tale nei
rapporti sociali.
che sia stata riconosciuta in detta qualita' dalla famiglia.".
Art. 13
Modifiche all'articolo 238 del codice civile
1. All'articolo 238 del codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Irreclamabilita' di
uno stato di figlio contrario a quello attribuito dall'atto di
nascita";
b) al primo comma le parole: "233, 234, 235 e 239" sono
sostituite dalle seguenti: "234, 239, 240 e 244";
c) il secondo comma e' abrogato.
Art. 14
Modifiche all'articolo 239 del codice civile
1. L'articolo 239 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 239.
Reclamo dello stato di figlio
Qualora si tratti di supposizione di parto o di sostituzione di
neonato, il figlio puo' reclamare uno stato diverso.
L'azione di reclamo dello stato di figlio puo' essere esercitata
anche da chi e' nato nel matrimonio ma fu iscritto come figlio di
ignoti, salvo che sia intervenuta sentenza di adozione.
L'azione puo' inoltre essere esercitata per reclamare uno stato di
figlio conforme alla presunzione di paternita' da chi e' stato
riconosciuto in contrasto con tale presunzione e da chi fu iscritto
in conformita' di altra presunzione di paternita'.
L'azione puo', altresi', essere esercitata per reclamare un diverso
stato di figlio quando il precedente e' stato comunque rimosso.".
Art. 15
Modifiche all'articolo 240 del codice civile
1. L'articolo 240 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 240.
Contestazione dello stato di figlio
Lo stato di figlio puo' essere contestato nei casi di cui al primo
e secondo comma dell'articolo 239.".
Art. 16
Modifiche all'articolo 241 del codice civile
1. All'articolo 241 del codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Prova in giudizio";
b) il primo comma e' sostituito dal seguente: "Quando mancano
l'atto di nascita e il possesso di stato, la prova della filiazione
puo' darsi in giudizio con ogni mezzo.";
c) il secondo comma e' abrogato.
Art. 17
Articolo 243-bis del codice civile
1. Dopo l'articolo 243 del codice civile e' inserito il seguente:
"Art. 243-bis.
Disconoscimento di paternita'
L'azione di disconoscimento di paternita' del figlio nato nel
matrimonio puo' essere esercitata dal marito, dalla madre e dal
figlio medesimo.
Chi esercita l'azione e' ammesso a provare che non sussiste
rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre.
La sola dichiarazione della madre non esclude la paternita'.".
Art. 18
Modifiche all'articolo 244 del codice civile
1. L'articolo 244 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 244.
Termini dell'azione di disconoscimento
L'azione di disconoscimento della paternita' da parte della madre
deve essere proposta nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio
ovvero dal giorno in cui e' venuta a conoscenza dell'impotenza di
generare del marito al tempo del concepimento.
Il marito puo' disconoscere il figlio nel termine di un anno che
decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di
questa nel luogo in cui e' nato il figlio; se prova di aver ignorato
la propria impotenza di generare ovvero l'adulterio della moglie al
tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha
avuto conoscenza.
Se il marito non si trovava nel luogo in cui e' nato il figlio il
giorno della nascita il termine, di cui al secondo comma, decorre dal
giorno del suo ritorno o dal giorno del ritorno nella residenza
familiare se egli ne era lontano. In ogni caso, se egli prova di non
aver avuto notizia della nascita in detti giorni, il termine decorre
dal giorno in cui ne ha avuto notizia.
Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma l'azione non puo'
essere, comunque, proposta oltre cinque anni dal giorno della
nascita.
L'azione di disconoscimento della paternita' puo' essere proposta
dal figlio che ha raggiunto la maggiore eta'. L'azione e'
imprescrittibile riguardo al figlio.
L'azione puo' essere altresi' promossa da un curatore speciale
nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del
figlio minore che ha compiuto i quattordici anni ovvero del pubblico
ministero o dell'altro genitore, quando si tratti di figlio di eta'
inferiore.".
Art. 19
Modifiche agli articoli 245 e 246 del codice civile
1. L'articolo 245 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 245.
Sospensione del termine
Se la parte interessata a promuovere l'azione di disconoscimento di
paternita' si trova in stato di interdizione per infermita' di mente
ovvero versa in condizioni di abituale grave infermita' di mente, che
lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, la decorrenza
del termine indicato nell'articolo 244 e' sospesa nei suoi confronti,
sino a che duri lo stato di interdizione o durino le condizioni di
abituale grave infermita' di mente.
Quando il figlio si trova in stato di interdizione ovvero versa in
condizioni di abituale grave infermita' di mente, che lo renda
incapace di provvedere ai propri interessi, l'azione puo' essere
altresi' promossa da un curatore speciale nominato dal giudice,
assunte sommarie informazioni, su istanza del pubblico ministero, del
tutore, o dell'altro genitore. Per gli altri legittimati l'azione
puo' essere proposta dal tutore o, in mancanza di questo, da un
curatore speciale, previa autorizzazione del giudice.".
2. L'articolo 246 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 246.
Trasmissibilita' dell'azione
Se il presunto padre o la madre titolari dell'azione di
disconoscimento di paternita' sono morti senza averla promossa, ma
prima che sia decorso il termine previsto dall'articolo 244, sono
ammessi ad esercitarla in loro vece i discendenti o gli ascendenti;
il nuovo termine decorre dalla morte del presunto padre o della
madre, o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio postumo o
dal raggiungimento della maggiore eta' da parte di ciascuno dei
discendenti.
Se il figlio titolare dell'azione di disconoscimento di paternita'
e' morto senza averla promossa sono ammessi ad esercitarla in sua
vece il coniuge o i discendenti nel termine di un anno che decorre
dalla morte del figlio o dal raggiungimento della maggiore eta' da
parte di ciascuno dei discendenti.
Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e l'articolo 245.".
Art. 20
Modifiche all'articolo 248 del codice civile
1. All'articolo 248 del codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Legittimazione
all'azione di contestazione dello stato di figlio.
Imprescrittibilita'.";
b) il primo comma e' sostituito dal seguente: "L'azione di
contestazione dello stato di figlio spetta a chi dall'atto di nascita
del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse.";
c) dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente: "Si applicano il
sesto comma dell'articolo 244 e il secondo comma dell'articolo 245.".
Art. 21
Modifiche all'articolo 249 del codice civile
2. L'articolo 249 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 249.
Legittimazione all'azione di reclamo dello stato di figlio.
Imprescrittibilita'
L'azione per reclamare lo stato di figlio spetta al medesimo.
L'azione e' imprescrittibile.
Quando l'azione e' proposta nei confronti di persone premorte o
minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni
dell'articolo 247.
Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori.
Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e il secondo comma
dell'articolo 245.".
Art. 22
Modifiche all'articolo 251 del codice civile
1. Al secondo comma dell'articolo 251 del codice civile le parole:
"tribunale per i minorenni" sono sostituite dalle seguenti:
"giudice".
Art. 23
Modifiche all'articolo 252 del codice civile
1. All'articolo 252 del codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Affidamento del
figlio nato fuori del matrimonio e suo inserimento nella famiglia del
genitore.";
b) al primo comma la parola: "naturale" e' sostituita dalle
seguenti: "nato fuori del matrimonio";
c) al secondo comma la parola: "naturale" e' sostituita dalle
seguenti: "nato fuori del matrimonio"; le parole: "e dei figli
legittimi" sono sostituite dalle seguenti: "convivente e degli altri
figli"; le parole: "genitore naturale" sono sostituite dalla
seguente: "genitore"; l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:
"In questo caso il giudice stabilisce le condizioni cui ciascun
genitore deve attenersi.";
d) al terzo comma le parole: "legittima" e la parola: "naturale"
sono soppresse;
e) al quarto comma la parola: "naturale" e' soppressa;
f) dopo il quarto comma e' inserito il seguente: "In caso di
disaccordo tra i genitori, ovvero di mancato consenso degli altri
figli conviventi, la decisione e' rimessa al giudice tenendo conto
dell'interesse dei minori. Prima dell'adozione del provvedimento, il
giudice dispone l'ascolto dei figli minori che abbiano compiuto gli
anni dodici e anche di eta' inferiore ove capaci di discernimento.".
Art. 24
Modifiche all'articolo 253 del codice civile
1. All'articolo 253 del codice civile le parole: "legittimo o
legittimato" sono soppresse.
Art. 25
Modifiche all'articolo 254 del codice civile
1. All'articolo 254 del codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo comma la parola: "naturale" e' sostituita dalle
seguenti: "nato fuori del matrimonio";
b) il secondo comma e' abrogato.
Art. 26
Modifiche all'articolo 255 del codice civile
1. All'articolo 255 del codice civile le parole: "legittimi e dei
suoi figli naturali riconosciuti" sono soppresse.
Art. 27
Modifiche all'articolo 262 del codice civile
1. All'articolo 262 del codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nella rubrica dopo la parola: "figlio" sono aggiunte le
seguenti: "nato fuori del matrimonio";
b) la parola: "naturale", ovunque presente, e' soppressa;
c) il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Se la filiazione
nei confronti del padre e' stata accertata o riconosciuta
successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio
puo' assumere il cognome del padre aggiungendolo, anteponendolo o
sostituendolo a quello della madre.";
d) dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: "Se la
filiazione nei confronti del genitore e' stata accertata o
riconosciuta successivamente all'attribuzione del cognome da parte
dell'ufficiale dello stato civile, si applica il primo e il secondo
comma del presente articolo; il figlio puo' mantenere il cognome
precedentemente attribuitogli, ove tale cognome sia divenuto autonomo
segno della sua identita' personale, aggiungendolo, anteponendolo o
sostituendolo al cognome del genitore che per primo lo ha
riconosciuto o al cognome dei genitori in caso di riconoscimento da
parte di entrambi.";
e) al terzo comma le parole: "l'assunzione del cognome del padre"
sono sostituite dalle seguenti: "l'assunzione del cognome del
genitore, previo ascolto del figlio minore, che abbia compiuto gli
anni dodici e anche di eta' inferiore ove capace di discernimento".
Art. 28
Modifiche all'articolo 263 del codice civile
1. L'articolo 263 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 263.
Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicita'
Il riconoscimento puo' essere impugnato per difetto di veridicita'
dall'autore del riconoscimento, da colui che e' stato riconosciuto e
da chiunque vi abbia interesse.
L'azione e' imprescrittibile riguardo al figlio.
L'azione di impugnazione da parte dell'autore del riconoscimento
deve essere proposta nel termine di un anno che decorre dal giorno
dell'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita. Se l'autore
del riconoscimento prova di aver ignorato la propria impotenza al
tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha
avuto conoscenza; nello stesso termine, la madre che abbia effettuato
il riconoscimento e' ammessa a provare di aver ignorato l'impotenza
del presunto padre. L'azione non puo' essere comunque proposta oltre
cinque anni dall'annotazione del riconoscimento.
L'azione di impugnazione da parte degli altri legittimati deve
essere proposta nel termine di cinque anni che decorrono dal giorno
dall'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita. Si applica
l'articolo 245.".
Art. 29
Modifiche all'articolo 264 del codice civile
1. L'articolo 264 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 264.
Impugnazione da parte del figlio minore
L'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicita' puo'
essere altresi' promossa da un curatore speciale nominato dal
giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore
che ha compiuto quattordici anni, ovvero del pubblico ministero o
dell'altro genitore che abbia validamente riconosciuto il figlio,
quando si tratti di figlio di eta' inferiore.".
Art. 30
Modifiche agli articoli 267 e 269 del codice civile
1. All'articolo 267 del codice civile dopo il primo comma sono
aggiunti i seguenti:
"Nel caso indicato dal primo comma dell'articolo 263, se l'autore
del riconoscimento e' morto senza aver promosso l'azione, ma prima
che sia decorso il termine previsto dal terzo comma dello stesso
articolo, sono ammessi ad esercitarla in sua vece i discendenti o gli
ascendenti, entro un anno decorrente dalla morte dell'autore del
riconoscimento o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio
postumo o dal raggiungimento della maggiore eta' da parte di ciascuno
dei discendenti.
Se il figlio riconosciuto e' morto senza aver promosso l'azione di
cui all'articolo 263, sono ammessi ad esercitarla in sua vece il
coniuge o i discendenti nel termine di un anno che decorre dalla
morte del figlio riconosciuto o dal raggiungimento della maggiore
eta' da parte di ciascuno dei discendenti.
La morte dell'autore del riconoscimento o del figlio riconosciuto
non impedisce l'esercizio dell'azione da parte di coloro che ne hanno
interesse, nel termine di cui al quarto comma dell'articolo 263.
Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e l'articolo 245.".
2. All'articolo 269 del codice civile la parola: "naturale",
ovunque presente, e' soppressa.
Art. 31
Modifiche all'articolo 270 del codice civile
1. All'articolo 270 del codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo comma la parola: "naturale" e' soppressa;
b) al secondo comma le parole: "legittimi, legittimati o naturali
riconosciuti" sono soppresse;
c) dopo il terzo comma e' inserito il seguente: "Si applica
l'articolo 245.".
Art. 32
Modifiche all'articolo 273 del codice civile
1. All'articolo 273 del codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo comma la parola: "naturale" e' soppressa; la parola:
"potesta'" e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita'
genitoriale";
b) al secondo comma la parola: "sedici" e' sostituita dalla
seguente: "quattordici".
Art. 33
Modifiche all'articolo 276 del codice civile
1. All'articolo 276 del codice civile la parola: "naturale" e'
soppressa.
Art. 34
Modifiche all'articolo 277 del codice civile
1. All'articolo 277 del codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo comma, la parola: "naturale" e' soppressa;
b) al secondo comma, dopo le parole: "che stima utili per" sono
inserite le seguenti: "l'affidamento,".
Art. 35
Modifiche all'articolo 278 del codice civile
1. L'articolo 278 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 278.
Autorizzazione all'azione
Nei casi di figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo
di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel
secondo grado, ovvero un vincolo di affinita' in linea retta,
l'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternita'
o la maternita' non puo' essere promossa senza previa autorizzazione
ai sensi dell'articolo 251.".
Art. 36
Modifiche all'articolo 279 del codice civile
1. All'articolo 279 del codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo comma la parola: "naturale", ovunque presente, e'
sostituita dalle seguenti: "nato fuori del matrimonio"; dopo le
parole: "per ottenere gli alimenti" sono inserite le seguenti: " a
condizione che il diritto al mantenimento di cui all'articolo
315-bis, sia venuto meno.";
b) il secondo comma e' sostituito dal seguente: "L'azione e'
ammessa previa autorizzazione del giudice ai sensi dell'articolo
251.";
c) al terzo comma la parola: "potesta'" e' sostituita dalle
seguenti: "responsabilita' genitoriale".
Art. 37
Modifiche agli articoli 293 e 297 del codice civile
1. All'articolo 293 del codice civile, nella rubrica e nel primo
comma, le parole: "nati fuori del matrimonio" sono soppresse.
2. Al secondo comma dell'articolo 297 del codice civile, la parola:
"potesta'" e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita'
genitoriale".
Art. 38
Modifiche all'articolo 299 del codice civile
1. All'articolo 299 del codice civile, il secondo comma e'
sostituito dal seguente: "Nel caso in cui la filiazione sia stata
accertata o riconosciuta successivamente all'adozione si applica il
primo comma.".
Art. 39
Modifiche all'articolo 316 del codice civile
1. L'articolo 316 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 316.
Responsabilita' genitoriale
Entrambi i genitori hanno la responsabilita' genitoriale che e'
esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacita', delle
inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di
comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.
In caso di contrasto su questioni di particolare importanza
ciascuno dei genitori puo' ricorrere senza formalita' al giudice
indicando i provvedimenti che ritiene piu' idonei.
Il giudice, sentiti i genitori e disposto l'ascolto del figlio
minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta' inferiore
ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene
piu' utili nell'interesse del figlio e dell'unita' familiare. Se il
contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a
quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il piu' idoneo a
curare l'interesse del figlio.
Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la
responsabilita' genitoriale su di lui. Se il riconoscimento del
figlio, nato fuori del matrimonio, e' fatto dai genitori, l'esercizio
della responsabilita' genitoriale spetta ad entrambi.
Il genitore che non esercita la responsabilita' genitoriale vigila
sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del
figlio.".
Art. 40
Articolo 316-bis del codice civile
1. Dopo l'articolo 316 del codice civile e' inserito il seguente:
"Art. 316-bis.
Concorso nel mantenimento
I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli
in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacita'
di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno
mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimita',
sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinche'
possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.
In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di
chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte
informazioni, puo' ordinare con decreto che una quota dei redditi
dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente
all'altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento,
l'istruzione e l'educazione della prole.
Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo debitore,
costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore
possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla
notifica.
L'opposizione e' regolata dalle norme relative all'opposizione al
decreto di ingiunzione, in quanto applicabili.
Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme
del processo ordinario, la modificazione e la revoca del
provvedimento.".
Art. 41
Modifiche all'articolo 317 del codice civile
1. All'articolo 317 del codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo comma la parola: "potesta'" e' sostituita dalle
seguenti: "responsabilita' genitoriale";
b) il secondo comma e' sostituito dal seguente: "La
responsabilita' genitoriale di entrambi i genitori non cessa a
seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti
civili, annullamento, nullita' del matrimonio; il suo esercizio, in
tali casi, e' regolato dal capo II del presente titolo.".
Art. 42
Modifiche all'articolo 317-bis del codice civile
1. L'articolo 317-bis del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 317-bis.
Rapporti con gli ascendenti
Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi
con i nipoti minorenni.
L'ascendente al quale e' impedito l'esercizio di tale diritto puo'
ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore
affinche' siano adottati i provvedimenti piu' idonei nell'esclusivo
interesse del minore. Si applica l'articolo 336, secondo comma.".
Art. 43
Modifiche all'articolo 318 del codice civile
1. All'articolo 318 del codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo le parole: "Il figlio" sono inserite le seguenti: ", sino
alla maggiore eta' o all'emancipazione,";
b) la parola: "potesta'" e' sostituita dalle seguenti:
"responsabilita' genitoriale".
Art. 44
Modifiche all'articolo 320 del codice civile
1. All'articolo 320 del codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la parola: "potesta'" ovunque presente e' sostituita dalle
seguenti: "responsabilita' genitoriale";
b) al primo comma dopo le parole: "i figli nati e nascituri"
inserire le seguenti: ", fino alla maggiore eta' o
all'emancipazione,".
Art. 45
Modifiche all'articolo 321 del codice civile
1. All'articolo 321 del codice civile la parola: "potesta'" e'
sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale".
Art. 46
Modifiche all'articolo 322 del codice civile
1. All'articolo 322 del codice civile la parola: "potesta'" e'
sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale".
Art. 47
Modifiche all'articolo 323 del codice civile
1. All'articolo 323 del codice civile la parola: "potesta'",
ovunque presente, e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita'
genitoriale".
Art. 48
Modifiche all'articolo 324 del codice civile
1. All'articolo 324 del codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la parola: "potesta'", ovunque presente, e' sostituita dalle
seguenti: "responsabilita' genitoriale";
b) al primo comma, dopo le parole: "dei beni del figlio", sono
inserite le seguenti: ", fino alla maggiore eta' o
all'emancipazione".
Art. 49
Modifiche all'articolo 327 del codice civile
1. All'articolo 327 del codice civile la parola: "potesta'" e'
sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale".
Art. 50
Modifiche all'articolo 330 del codice civile
1. All'articolo 330 del codice civile, nella rubrica e nel testo,
la parola: "potesta'" e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita'
genitoriale".
Art. 51
Modifiche all'articolo 332 del codice civile
1. All'articolo 332 del codice civile, nella rubrica e nel testo,
la parola: "potesta'" e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita'
genitoriale".
Art. 52
Modifiche all'articolo 336 del codice civile
1. All'articolo 336 del codice civile il secondo comma e'
sostituito dal seguente: "Il tribunale provvede in camera di
consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero;
dispone, inoltre, l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli
anni dodici e anche di eta' inferiore ove capace di discernimento.
Nei casi in cui il provvedimento e' richiesto contro il genitore,
questi deve essere sentito.".
Art. 53
Articolo 336-bis del codice civile
1. Dopo l'articolo 336 del codice civile e' inserito il seguente:
"Art. 336-bis.
Ascolto del minore
Il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta'
inferiore ove capace di discernimento e' ascoltato dal presidente del
tribunale o dal giudice delegato nell'ambito dei procedimenti nei
quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Se
l'ascolto e' in contrasto con l'interesse del minore, o
manifestamente superfluo, il giudice non procede all'adempimento
dandone atto con provvedimento motivato.
L'ascolto e' condotto dal giudice, anche avvalendosi di esperti o
di altri ausiliari. I genitori, anche quando parti processuali del
procedimento, i difensori delle parti, il curatore speciale del
minore, se gia' nominato, ed il pubblico ministero, sono ammessi a
partecipare all'ascolto se autorizzati dal giudice, al quale possono
proporre argomenti e temi di approfondimento prima dell'inizio
dell'adempimento.
Prima di procedere all'ascolto il giudice informa il minore della
natura del procedimento e degli effetti dell'ascolto.
Dell'adempimento e' redatto processo verbale nel quale e' descritto
il contegno del minore, ovvero e' effettuata registrazione audio
video.".
Art. 54
Modifiche all'articolo 337 del codice civile
1. All'articolo 337 del codice civile la parola: "potesta'" e'
sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale".
Art. 55
Introduzione degli articoli da 337-bis a 337-octies del codice civile
1. Dopo l'articolo 337 del codice civile sono inseriti i seguenti:
"Art. 337-bis.
Ambito di applicazione
In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti
civili, annullamento, nullita' del matrimonio e nei procedimenti
relativi ai figli nati fuori del matrimonio si applicano le
disposizioni del presente capo.
Art. 337-ter.
Provvedimenti riguardo ai figli
Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato
e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura,
educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di
conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti
di ciascun ramo genitoriale.
Per realizzare la finalita' indicata dal primo comma, nei
procedimenti di cui all'articolo 337-bis, il giudice adotta i
provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento
all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la
possibilita' che i figli minori restino affidati a entrambi i
genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati,
determina i tempi e le modalita' della loro presenza presso ciascun
genitore, fissando altresi' la misura e il modo con cui ciascuno di
essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e
all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse
dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni
altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di
temporanea impossibilita' di affidare il minore ad uno dei genitori,
l'affidamento familiare. All'attuazione dei provvedimenti relativi
all'affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel
caso di affidamento familiare, anche d'ufficio. A tal fine copia del
provvedimento di affidamento e' trasmessa, a cura del pubblico
ministero, al giudice tutelare.
La responsabilita' genitoriale e' esercitata da entrambi i
genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative
all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della
residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo
conto delle capacita', dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni
dei figli. In caso di disaccordo la decisione e' rimessa al giudice.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria
amministrazione, il giudice puo' stabilire che i genitori esercitino
la responsabilita' genitoriale separatamente. Qualora il genitore non
si attenga alle condizioni dettate, il giudice valutera' detto
comportamento anche al fine della modifica delle modalita' di
affidamento.
Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti,
ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura
proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove
necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di
realizzare il principio di proporzionalita', da determinare
considerando:
1) le attuali esigenze del figlio.
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza
con entrambi i genitori.
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) le risorse economiche di entrambi i genitori.
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti
da ciascun genitore.
L'assegno e' automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto
di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.
Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non
risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un
accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto
della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.
Art. 337-quater.
Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento
condiviso
Il giudice puo' disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei
genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento
all'altro sia contrario all'interesse del minore.
Ciascuno dei genitori puo', in qualsiasi momento, chiedere
l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al
primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone
l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per
quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma
dell'articolo 337-ter. Se la domanda risulta manifestamente
infondata, il giudice puo' considerare il comportamento del genitore
istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare
nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione
dell'articolo 96 del codice di procedura civile.
Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva
diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della
responsabilita' genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle
condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente
stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono
adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono
affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione
ed educazione e puo' ricorrere al giudice quando ritenga che siano
state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
Art. 337-quinquies.
Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli
I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione
delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli,
l'attribuzione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale su di
essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla
modalita' del contributo.
Art. 337-sexies.
Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza
Il godimento della casa familiare e' attribuito tenendo
prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il
giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i
genitori, considerato l'eventuale titolo di proprieta'. Il diritto al
godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario
non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o
conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di
assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a
terzi ai sensi dell'articolo 2643.
In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori e' obbligato a
comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni,
l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata
comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente
verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficolta' di
reperire il soggetto.
Art. 337-septies.
Disposizioni in favore dei figli maggiorenni
Il giudice, valutate le circostanze, puo' disporre in favore dei
figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un
assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del
giudice, e' versato direttamente all'avente diritto.
Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano
integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.
Art. 337-octies.
Poteri del giudice e ascolto del minore
Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti
di cui all'articolo 337-ter, il giudice puo' assumere, ad istanza di
parte o d'ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre,
l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e
anche di eta' inferiore ove capace di discernimento. Nei procedimenti
in cui si omologa o si prende atto di un accordo dei genitori,
relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice non
procede all'ascolto se in contrasto con l'interesse del minore o
manifestamente superfluo.
Qualora ne ravvisi l'opportunita', il giudice, sentite le parti e
ottenuto il loro consenso, puo' rinviare l'adozione dei provvedimenti
di cui all'articolo 337-ter per consentire che i coniugi, avvalendosi
di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con
particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale
dei figli.".
Art. 56
Modifiche all'articolo 343 del codice civile
1. Al primo comma dell'articolo 343 del codice civile le parole:
"potesta' dei genitori" sono sostituite dalle seguenti:
"responsabilita' genitoriale".
Art. 57
Modifiche all'articolo 348 del codice civile
1. All'articolo 348 del codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo comma le parole: "potesta' dei genitori" sono
sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";
b) il terzo comma e' sostituito dal seguente: "Il giudice, prima
di procedere alla nomina del tutore, dispone l'ascolto del minore che
abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta' inferiore ove capace
di discernimento.".
Art. 58
Modifiche all'articolo 350 del codice civile
1. All'articolo 350 del codice civile le parole: "potesta' dei
genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita'
genitoriale".
Art. 59
Modifiche all'articolo 356 del codice civile
1. Al primo comma dell'articolo 356 del codice civile le parole:
"potesta' dei genitori" sono sostituite dalle seguenti:
"responsabilita' genitoriale".
Art. 60
Modifiche all'articolo 371 del codice civile
1. All'articolo 371, primo comma, del codice civile, il numero 1)
e' sostituito dal seguente:
"1) sul luogo dove il minore deve essere cresciuto e sul suo
avviamento agli studi o all'esercizio di un'arte, mestiere o
professione, disposto l'ascolto dello stesso minore che abbia
compiuto gli anni dieci e anche di eta' inferiore ove capace di
discernimento e richiesto, quando opportuno, l'avviso dei parenti
prossimi;".
Art. 61
Modifiche all'articolo 401 del codice civile
1. All'articolo 401 del codice civile le parole: "figli naturali
riconosciuti dalla sola madre che si trovi" sono sostituite dalle
seguenti "figli di genitori che si trovino"; la parola: "allevamento"
e' sostituita dalla seguente: "mantenimento".
Art. 62
Modifiche all'articolo 402 del codice civile
1. All'articolo 402 del codice civile le parole: "potesta' dei
genitori", ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti:
"responsabilita' genitoriale".
Art. 63
Modifiche all'articolo 417 del codice civile
1. Al secondo comma dell'articolo 417 del codice civile le parole:
"potesta' dei genitori" sono sostituite dalle seguenti:
"responsabilita' genitoriale".
Art. 64
Modifiche all'articolo 433 del codice civile
1. All'articolo 433 del codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il numero 2) e' sostituito dal seguente: "2) i figli, anche
adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;";
b) il numero 3) e' sostituito dal seguente: "3) i genitori e, in
loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;".
Art. 65
Modifiche all'articolo 436 del codice civile
1. All'articolo 436 del codice civile le parole: "legittimi o
naturali" sono soppresse.
Art. 66
Modifiche all'articolo 448-bis del codice civile
1. All'articolo 448-bis del codice civile, nella rubrica e nel
testo, la parola: "potesta'" e' sostituita dalle seguenti:
"responsabilita' genitoriale".
Art. 67
Modifiche all'articolo 467 del codice civile
1. All'articolo 467 del codice civile le parole: "legittimi o
naturali" sono soppresse.
Art. 68
Modifiche all'articolo 468 del codice civile
1. All'articolo 468 del codice civile le parole: "legittimi,
legittimati e adottivi" sono sostituite dalle seguenti: "anche
adottivi"; le parole: "nonche' dei discendenti dei figli naturali del
defunto," sono soppresse.
Art. 69
Modifiche all'articolo 480 del codice civile
1. Al secondo comma dell'articolo 480 del codice civile dopo le
parole: "la condizione." e' aggiunto il seguente periodo: "In caso di
accertamento giudiziale della filiazione il termine decorre dal
passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione
stessa.".
Art. 70
Modifiche all'articolo 536 del codice civile
1. All'articolo 536 del codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo comma le parole: "i figli legittimi, i figli
naturali, gli ascendenti legittimi" sono sostituite dalle seguenti:
"i figli, gli ascendenti";
b) al secondo comma le parole: "legittimi" e "i legittimati e"
sono soppresse;
c) al terzo comma le parole: "legittimi o naturali" ovunque
presenti sono soppresse.
Art. 71
Modifiche all'articolo 537 del codice civile
1. All'articolo 537 del codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nella rubrica le parole: "legittimi e naturali" sono
soppresse;
b) al primo comma le parole: "legittimo o naturale," sono
soppresse;
c) al secondo comma le parole: " , legittimi e naturali" sono
soppresse;
d) il terzo comma e' abrogato.
Art. 72
Modifiche all'articolo 538 del codice civile
1. All'articolo 538 del codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nella rubrica la parola: "legittimi" e' soppressa;
b) al primo comma le parole: "legittimi ne' naturali" e la
parola: "legittimi" sono soppresse.
Art. 73
Modifiche all'articolo 542 del codice civile
1. All'articolo 542 del codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo comma le parole: "legittimo o naturale," sono
soppresse;
b) al secondo comma le parole: ", legittimi o naturali" ovunque
presenti sono soppresse;
c) il terzo comma e' abrogato.
Art. 74
Modifiche all'articolo 544 del codice civile
1. All'articolo 544 del codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nella rubrica la parola: "legittimi" e' soppressa;
b) al primo comma le parole: "ne' figli legittimi ne' figli
naturali" sono sostituite dalla seguente: "figli"; la parola:
"legittimi" e' soppressa.
Art. 75
Modifiche all'articolo 565 del codice civile
1. All'articolo 565 del codice civile le parole: "legittimi e
naturali" e la parola: "legittimi" sono soppresse.
Art. 76
Modifiche all'articolo 566 del codice civile
1. L'articolo 566 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 566.
Successione dei figli
Al padre ed alla madre succedono i figli, in parti uguali.".
Art. 77
Modifiche all'articolo 567 del codice civile
1. All'articolo 567 del codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente "Successione dei figli
adottivi";
b) il primo comma e' sostituito dal seguente: "Ai figli sono
equiparati gli adottivi".
Art. 78
Modifiche all'articolo 573 del codice civile
1. All'articolo 573 del codice civile, nella rubrica e nel primo
comma, la parola: "naturali" e' sostituita dalle seguenti: "nati
fuori del matrimonio".
Art. 79
Modifiche all'articolo 580 del codice civile
1. All'articolo 580 del codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nella rubrica la parola: "naturali" e' sostituita dalla
seguente: "nati fuori del matrimonio";
b) la parola: "naturali", ovunque presente, e' sostituita dalle
seguenti: "nati fuori del matrimonio".
Art. 80
Modifiche all'articolo 581 del codice civile
1. All'articolo 581 del codice civile le parole: "legittimi o figli
naturali, o figli legittimi e naturali" sono soppresse.
Art. 81
Modifiche all'articolo 582 del codice civile
1. All'articolo 582 del codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nella rubrica la parola: "legittimi" e' soppressa;
b) al primo comma la parola: "legittimi" e' soppressa.
Art. 82
Modifiche all'articolo 583 del codice civile
1. All'articolo 583 del codice civile le parole: "legittimi o
naturali" sono soppresse.
Art. 83
Modifiche all'articolo 594 del codice civile
1. All'articolo 594 del codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nella rubrica la parola: "naturali" e' sostituita dalle
seguenti: "nati fuori del matrimonio";
b) la parola: "naturali" e' sostituita dalle seguenti: "nati
fuori del matrimonio".
Art. 84
Modifiche all'articolo 643 del codice civile
1. All'articolo 643 del codice civile il secondo comma e'
sostituito dal seguente: "Se e' chiamato un concepito,
l'amministrazione spetta al padre e alla madre.".
Art. 85
Modifiche all'articolo 687 del codice civile
1. All'articolo 687 del codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo comma la parola: "legittimo" e' soppressa; le parole:
"o legittimato o" sono sostituite dalla seguente: "anche" e la
parola: "naturale" e' sostituita dalle seguenti: "nato fuori del
matrimonio";
b) il secondo comma e' sostituito dal seguente: "La revocazione
ha luogo anche se il figlio e' stato concepito al tempo del
testamento.".
Art. 86
Modifiche all'articolo 715 del codice civile
1. Al primo comma dell'articolo 715 del codice civile le parole:
"sulla legittimita' o sulla filiazione naturale" sono sostituite
dalle seguenti: "sulla filiazione".
Art. 87
Modifiche all'articolo 737 del codice civile
1. All'articolo 737 del codice civile le parole: "legittimi e
naturali" ovunque presenti sono soppresse.
Art. 88
Modifiche all'articolo 803 del codice civile
1. L'articolo 803 del codice civile e' sostituito dal seguente.
"Art. 803.Revocazione per sopravvenienza di figli
Le donazioni fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o
discendenti al tempo della donazione, possono essere revocate per la
sopravvenienza o l'esistenza di un figlio o discendente del donante.
Possono inoltre essere revocate per il riconoscimento di un figlio,
salvo che si provi che al tempo della donazione il donante aveva
notizia dell'esistenza del figlio.
La revocazione puo' essere domandata anche se il figlio del donante
era gia' concepito al tempo della donazione.".
Art. 89
Modifiche all'articolo 804 del codice civile
1. All'articolo 804 del codice civile dopo le parole: "ultimo
figlio" sono aggiunte le seguenti "nato nel matrimonio"; la parola:
"legittimo" e' soppressa; la parola: "naturale" e' sostituita dalle
seguenti: "nato fuori del matrimonio".
Art. 90
Modifiche all'articolo 1023 del codice civile
1. All'articolo 1023 del codice civile, il secondo periodo del
primo comma e' sostituito dal seguente: "Si comprendono inoltre i
figli adottivi e i figli riconosciuti, anche se l'adozione o il
riconoscimento sono seguiti dopo che il diritto era gia' sorto.".
Art. 91
Modifiche all'articolo 1916 del codice civile
1. All'articolo 1916 del codice civile, secondo comma, le parole:
"dagli affiliati," sono soppresse.
Art. 92
Modifiche all'articolo 2941 del codice civile
1. Al numero 2) dell'articolo 2941 del codice civile la parola:
"potesta'" e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita'
genitoriale".
Titolo II
Modifiche ai codici penale, di procedura penale e di procedura civile
in materia di filiazione
Art. 93
Modifiche al codice penale in materia di filiazione
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19, primo comma, numero 6), le parole: "potesta'
dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita'
genitoriale";
b) all'articolo 32, secondo comma, le parole: "potesta' dei
genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita'
genitoriale";
c) all'articolo 34, nella rubrica e nel testo dell'articolo, le
parole: "potesta' dei genitori" e la parola: "potesta'", ovunque
presenti, sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita'
genitoriale";
d) all'articolo 98, secondo comma, le parole: "potesta' dei
genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita'
genitoriale";
e) all'articolo 111, secondo comma, la parola: "potesta'" e'
sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";
f) all'articolo 112, terzo comma, la parola: "potesta'" e'
sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";
g) all'articolo 146, secondo comma, la parola: "potesta'" e'
sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";
h) all'articolo 147, terzo comma, la parola: "potesta'" e'
sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";
i) all'articolo 540, primo comma, la parola: "illegittima" e'
sostituita dalle seguenti: "fuori del matrimonio" e la parola:
"legittima" e' sostituita dalle seguenti: "nel matrimonio"; nel
secondo comma, la parola: "illegittima" e' sostituita dalle seguenti:
"fuori del matrimonio";
l) all'articolo 564, quarto comma, le parole: "potesta' dei
genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita'
genitoriale";
m) nella rubrica dell'articolo 568 le parole: "fanciullo
legittimo o naturale riconosciuto" sono sostituite dalla seguente:
"figlio"; al primo comma le parole: "legittimo o naturale
riconosciuto" sono sostituite dalle seguenti "nato nel matrimonio o
riconosciuto";
n) all'articolo 569, le parole: "potesta' dei genitori" sono
sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";
o) all'articolo 570, primo comma, le parole: "potesta' dei
genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita'
genitoriale";
p) all'articolo 573, primo comma, le parole: "potesta' dei
genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita'
genitoriale";
q) all'articolo 574, primo comma, le parole: "potesta' dei
genitori", ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti:
"responsabilita' genitoriale";
r) all'articolo 574-bis, le parole: "potesta' dei genitori" e le
parole: "potesta' genitoriale", ovunque presenti, sono sostituite
dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";
s) all'articolo 583-bis, quarto comma, numero 1), le parole:
"potesta' del genitore" sono sostituite dalle seguenti:
"responsabilita' genitoriale";
t) all'articolo 600-septies.2, primo comma, numero 1), le parole:
"potesta' genitoriale" sono sostituite dalle seguenti:
"responsabilita' genitoriale";
u) all'articolo 609-nonies, primo comma, numero 1), le parole:
"potesta' del genitore" sono sostituite dalle seguenti:
"responsabilita' genitoriale".
Art. 94
Modifiche al codice di procedura penale in materia di filiazione
1. All'articolo 288 del codice di procedura penale, nella rubrica e
nel comma 1, le parole: "potesta' dei genitori" sono sostituite dalle
seguenti: "responsabilita' genitoriale".
Art. 95
Modifiche al codice di procedura civile in materia di filiazione
1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 706 il quarto comma e' sostituito dal seguente:
"Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza di figli di entrambi i
coniugi.";
b) all'articolo 709-ter, primo comma, la parola: "potesta'" e'
sostituita dalla seguente: "responsabilita'".
Titolo III
Modifiche alle leggi speciali in materia di filiazione
Art. 96
Modifiche al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318
1. Al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) l'articolo 35 e' sostituito dal seguente:
"Art. 35.
Sulla domanda di adozione e di revoca della adozione di minore di
eta' provvede il tribunale per i minorenni.";
b) dopo l'articolo 37 e' inserito il seguente:
"Art. 37-bis.
I figli maggiorenni portatori di handicap grave previsti
dall'articolo 337-septies, secondo comma, del codice civile, sono
coloro i quali siano portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.";
c) all'articolo 38, primo comma, dopo le parole: "spetta al
giudice ordinario." e' aggiunto il seguente periodo: "Sono, altresi',
di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti
contemplati dagli articoli 251 e 317-bis del codice civile.";
d) dopo l'articolo 38 e' inserito il seguente:
"Art. 38-bis.
Quando la salvaguardia del minore e' assicurata con idonei mezzi
tecnici, quali l'uso di un vetro specchio unitamente ad impianto
citofonico, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore,
se gia' nominato, ed il pubblico ministero possono seguire l'ascolto
del minore, in luogo diverso da quello in cui egli si trova, senza
chiedere l'autorizzazione del giudice prevista dall'articolo 336-bis,
secondo comma, del codice civile.";
e) all'articolo 117 le parole: "figli naturali" sono sostituite
dalle seguenti: "figli nati fuori del matrimonio";
f) all'articolo 121 la parola: "legittimo" e' sostituita dalle
seguenti: "nato nel matrimonio";
g) all'articolo 122 la parola: "naturali" ovunque presente e'
sostituita dalle seguenti: "nati fuori del matrimonio";
h) all'articolo 123 la parola: "naturali" e la parola:
"adulterini" ovunque presenti sono sostituite dalle seguenti: "nati
fuori del matrimonio"; al quinto comma la parola: "naturale" e'
soppressa;
i) dopo l'articolo 127 e' inserito il seguente:
"Art. 127-bis.
I divieti contenuti nei numeri 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 87 del
codice civile sono applicabili all'affiliazione.".
Art. 97
Modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185
1. All'articolo 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, le parole:
"patria potesta'" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita'
genitoriale"; le parole: "potesta' sul figlio" sono sostituite dalle
seguenti: "responsabilita' genitoriale sul figlio".
Art. 98
Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898
1. Alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 4 il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Nel
ricorso deve essere indicata l'esistenza di figli di entrambi i
coniugi."; nel comma 8, le parole da "qualora lo ritenga" fino a: "i
figli minori" sono sostituite dalle seguenti: "disposto l'ascolto del
figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta'
inferiore ove capace di discernimento";
b) all'articolo 6, comma 1, le parole: "147 e 148" sono
sostituite dalle seguenti: "315-bis e 316-bis "; il comma 2 e'
sostituito dal seguente: "2. Il Tribunale che pronuncia lo
scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio
applica, riguardo ai figli, le disposizioni contenute nel capo II,
del titolo IX, del libro primo, del codice civile."; i commi 3, 4, 5,
8, 9, 10, 11 e 12 sono abrogati; nel comma 7, la parola: "potesta'"
e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";
c) all'articolo 12, la parola: "naturale" e' sostituita dalle
seguenti: "nato fuori del matrimonio".
Art. 99
Modifiche alla legge 22 maggio 1978, n. 194
1. All'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194, la parola:
"potesta'" e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita'
genitoriale".
Art. 100
Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184
1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1 la parola: "potesta'" e' sostituita dalla
seguente: "responsabilita'";
b) all'articolo 3 le parole: "potesta' dei genitori" e la parola:
"potesta'" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita'
genitoriale";
c) all'articolo 4 la parola: "potesta'", ovunque presente, e'
sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";
d) all'articolo 5 le parole: "potesta' parentale" e la parola:
"potesta'" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita'
genitoriale";
e) all'articolo 6, comma 6, le parole: "naturali o" sono
sostituite dalla seguente: "anche";
f) all'articolo 8, comma 3, dopo le parole: "dei servizi sociali
locali" sono inserite le seguenti: ", anche all'esito della
segnalazione di cui all'articolo 79-bis,";
g) all'articolo 9, comma 5, la parola: "potesta'" e' sostituita
dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";
h) all'articolo 10, comma 3, la parola: "potesta'" e' sostituita
dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";
i) all'articolo 11 la parola: "naturali" e la parola: "naturale",
ovunque presenti, sono soppresse; al terzo comma, dopo le parole:
"per altri due mesi." e' aggiunto il seguente periodo: "Il genitore
autorizzato al riconoscimento prima del compimento del sedicesimo
anno ai sensi dell'articolo 250, quinto comma, del codice civile,
puo' chiedere ulteriore sospensione per altri due mesi dopo
l'autorizzazione.";
l) all'articolo 15, comma 1, la lettera c), e' sostituita dalla
seguente: "c) le prescrizioni impartite ai sensi dell'articolo 12
sono rimaste inadempiute per responsabilita' dei genitori ovvero e'
provata l'irrecuperabilita' delle capacita' genitoriali dei genitori
in un tempo ragionevole.";
m) all'articolo 19, comma 1, le parole: "potesta' dei genitori"
sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";
n) all'articolo 25, comma 2, le parole: "legittimi o legittimati"
sono soppresse e la parola: "quattordici" e' sostituita dalla
seguente: "dodici";
o) all'articolo 27, comma 1, la parola: "legittimo" e' sostituita
dalle seguenti: "nato nel matrimonio";
p) all'articolo 28, comma 4, le parole: "potesta' dei genitori"
sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";
q) all'articolo 32, comma 2, lettera b), la parola: "legittimo"
e' sostituita dalle seguenti: "nato nel matrimonio" e la parola:
"naturali" e' sostituita dalla seguente: "biologici";
r) all'articolo 36, comma 2, lettera a), la parola: "naturali" e'
sostituita dalla seguente: "biologici" e la parola: "legittimo" e'
sostituita dalle seguenti: "nato nel matrimonio";
s) all'articolo 37, comma 2, la parola: "naturali" e' sostituita
dalla seguente: "biologici";
t) all'articolo 44, comma 2, la parola: "legittimi" e' soppressa;
u) all'articolo 46, comma 2, la parola: "potesta'" e' sostituita
dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";
v) all'articolo 48, comma 1, la parola: "potesta'" e' sostituita
dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";
z) all'articolo 50 la parola: "potesta'" e' sostituita dalle
seguenti: "responsabilita' genitoriale";
aa) all'articolo 52, comma 3, la parola: "potesta'" e' sostituita
dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";
bb) all'articolo 71, comma 3, la parola: "potesta'" e' sostituita
dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";
cc) all'articolo 73, comma 1, le parole: "legittimo per adozione"
sono sostituite dalla seguente: "adottivo";
dd) all'articolo 74 la parola: "naturale" e' sostituita dalle
seguenti: "nato fuori del matrimonio";
ee) dopo l'articolo 79 e' inserito il seguente:
"Art. 79-bis.
1. Il giudice segnala ai comuni le situazioni di indigenza di
nuclei familiari che richiedono interventi di sostegno per consentire
al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia.".
Art. 101
Modifiche alla legge 31 maggio 1995, n. 218
1. Alla legge 31 maggio 1995, n. 218, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l'articolo 33 e' sostituito dal seguente:
"Art. 33.
Filiazione
1. Lo stato di figlio e' determinato dalla legge nazionale del
figlio o, se piu' favorevole, dalla legge dello Stato di cui uno dei
genitori e' cittadino, al momento della nascita.
2. La legge individuata ai sensi del comma 1 regola i presupposti e
gli effetti dell'accertamento e della contestazione dello stato di
figlio; qualora la legge cosi' individuata non permetta
l'accertamento o la contestazione dello stato di figlio si applica la
legge italiana.
3. Lo stato di figlio, acquisito in base alla legge nazionale di
uno dei genitori, non puo' essere contestato che alla stregua di tale
legge; se tale legge non consente la contestazione si applica la
legge italiana.
4. Sono di applicazione necessaria le norme del diritto italiano
che sanciscono l'unicita' dello stato di figlio.";
b) nella rubrica dell'articolo 35 la parola: "naturale" e'
soppressa; il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Le condizioni
per il riconoscimento del figlio sono regolate dalla legge nazionale
del figlio al momento della nascita, o se piu' favorevole, dalla
legge nazionale del soggetto che fa il riconoscimento, nel momento in
cui questo avviene; se tali leggi non prevedono il riconoscimento si
applica la legge italiana.";
c) all'articolo 36 le parole: "potesta' dei genitori" sono
sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";
d) dopo l'articolo 36 e' inserito il seguente:
"Art. 36-bis.
1. Nonostante il richiamo ad altra legge, si applicano in ogni
caso le norme del diritto italiano che:
a) attribuiscono ad entrambi i genitori la responsabilita'
genitoriale;
b) stabiliscono il dovere di entrambi i genitori di provvedere
al mantenimento del figlio;
c) attribuiscono al giudice il potere di adottare provvedimenti
limitativi o ablativi della responsabilita' genitoriale in presenza
di condotte pregiudizievoli per il figlio.";
e) all'articolo 38, primo comma, la parola: "legittimo" e'
soppressa.
Art. 102
Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40
1. All'articolo 8 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, la parola:
"legittimi" e' sostituita dalle seguenti: "nati nel matrimonio".
Art. 103
Modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71
1. All'articolo 30 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Riconoscimento dei
figli nati fuori del matrimonio";
b) al primo comma la parola: "naturale" e' sostituita dalle
seguenti: "nato fuori del matrimonio";
c) il secondo periodo del primo comma e' sostituito dal seguente:
"Quando ricorrono i presupposti previsti dall'articolo 262 del codice
civile, il capo dell'ufficio consolare riceve altresi' le domande
relative al cognome del figlio nato fuori del matrimonio e le
trasmette al giudice competente";
d) il secondo comma e' abrogato.
Titolo IV
Disposizioni transitorie e finali
Art. 104
Disposizioni transitorie
1. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata in
vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, sono legittimati a
proporre azioni di petizione di eredita', ai sensi dell'articolo 533
del codice civile, coloro che, in applicazione dell'articolo 74 dello
stesso codice, come modificato dalla medesima legge, hanno titolo a
chiedere il riconoscimento della qualita' di erede.
2. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata in
vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, possono essere fatti
valere i diritti successori che discendono dall'articolo 74 del
codice civile, come modificato dalla medesima legge.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 e al comma 2 si applicano
anche nei confronti dei discendenti del figlio, riconosciuto o la cui
paternita' o maternita' sia stata giudizialmente accertata, morto
prima dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219.
4. I diritti successori che discendono dall'articolo 74 del codice
civile, come modificato dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219, sulle
eredita' aperte anteriormente al termine della sua entrata in vigore
si prescrivono a far data da suddetto termine.
5. Nei casi in cui i riconoscimenti o le dichiarazioni giudiziali
di genitorialita' intervengano dopo il termine di entrata in vigore
della presente legge, i diritti successori che non sarebbero spettati
a persona deceduta prima di tale termine possono essere fatti valere
dai suoi discendenti in rappresentazione e dai suoi eredi. Essi si
prescrivono a far data dall'annotazione del riconoscimento nell'atto
di nascita o dal passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa
della paternita' o maternita'.
6. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata in
vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, nei giudizi promossi ai
sensi dell'articolo 533 del codice civile, pendenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, si applicano
l'articolo 74 del codice civile, come modificato dalla legge 10
dicembre 2012, n. 219, e le disposizioni del libro secondo del codice
civile, come modificate dal presente decreto legislativo.
7. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata in
vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, le disposizioni del
codice civile, come modificate dal presente decreto legislativo, si
applicano alle azioni di disconoscimento di paternita', di reclamo e
di contestazione dello stato di figlio, relative ai figli nati prima
dell'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.
8. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata in
vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, le disposizioni del
codice civile relative al riconoscimento dei figli, come modificate
dalla medesima legge, si applicano anche ai figli nati o concepiti
anteriormente all'entrata in vigore della stessa.
9. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata in
vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, i termini per proporre
l'azione di disconoscimento di paternita', previsti dal quarto comma
dell'articolo 244 del codice civile, decorrono dal giorno
dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo.
10. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata in
vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, nel caso di
riconoscimento di figlio annotato sull'atto di nascita prima
dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, i termini
per proporre l'azione di impugnazione, previsti dall'articolo 263 e
dai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 267 del codice
civile, decorrono dal giorno dell'entrata in vigore del medesimo
decreto legislativo.
11. Restano validi e non possono essere modificati gli atti dello
stato civile gia' formati secondo le disposizioni vigenti alla data
di entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, salve le
modifiche risultanti da provvedimenti giudiziari.
Art. 105
Sostituzione termini
1. La parola: "potesta'" riferita alla potesta' genitoriale, le
parole: "potesta' genitoriale", ovunque presenti, in tutta la
legislazione vigente, sono sostituite dalle seguenti:
"responsabilita' genitoriale".
2. Le parole: "figli legittimi" o le parole: "figlio legittimo",
ovunque presenti, in tutta la legislazione vigente sono sostituite
dalle seguenti: "figli nati nel matrimonio" o dalle seguenti: "figlio
nato nel matrimonio".
3. Le parole: "figli naturali" o le parole: "figlio naturale",
ovvero "figli adulterini" o "figlio adulterino" ove presenti, in
tutta la legislazione vigente sono sostituite dalle seguenti: "figli
nati fuori del matrimonio" o dalle seguenti: "figlio nato fuori del
matrimonio".
4. Le parole: "figli legittimati", "figlio legittimato",
"legittimato", "legittimati" ovunque presenti in tutta la
legislazione vigente, sono soppresse.
Art. 106
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 155-bis, 155-ter, 155-quater, 155-quinquies,
155-sexies, 233, 235, 242, 243, 261, 578 e 579 del codice civile;
b) gli articoli 34, 124 e 125 del regio decreto 30 marzo 1942, n.
318;
c) l'articolo 34 della legge 31 maggio 1995, n. 218.
Art. 107
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono ai compiti di cui al
presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie
previste a legislazione vigente.
Art. 108
Entrata in vigore
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il trentesimo
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 28 dicembre 2013
NAPOLITANO
Letta, Presidente del Consiglio dei
ministri
Kyenge, Ministro per l'integrazione
Alfano, Ministro dell'interno
Cancellieri, Ministro della giustizia
Giovannini, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, con delega alle pari
opportunita'
Saccomanni, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
editor: Campione Francesco
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