Le novità del DL liberalizzazioni
Art. 9.
(Disposizioni sulle
professioni regolamentate)
1. Sono abrogate le
tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di
liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del
professionista è determinato
con riferimento a parametri stabiliti con
decreto del ministro vigilante, da adottarsi nel termine
di centoventi
giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del
presente decreto.
Nello stesso termine, con
decreto del Ministro della giustizia di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
sono anche
stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali
e agli
archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve
salvaguardare l'equilibrio
finanziario, anche di lungo periodo, delle
casse previdenziali professionali.
3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del
presente
decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle
spese
giudiziali, sino alla data di entrata in vigore dei decreti
ministeriali di cui al comma 2 e,
comunque, non oltre il centoventesimo
giorno dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del
presente decreto.
4. Il
compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme
previste dall'ordinamento, al
momento del conferimento dell'incarico
professionale. Il professionista deve rendere noto al
cliente il grado
di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa
gli
oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla
conclusione dell'incarico e deve
altresì indicare i dati della polizza
assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell
'attività
professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa
nota al
cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata
all'importanza dell'opera e va
pattuita indicando per le singole
prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri
e
contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese
forfettariamente concordato dopo
i primi sei mesi di tirocinio.
5. Sono abrogate le
disposizioni vigenti che per la determinazione del
compenso del professionista rinviano alle
tariffe di cui al comma 1.
6. La durata del tirocinio
previsto per l'accesso alle professioni
regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi e,
per i primi
sei mesi, può essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione
quadro
stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro
dell'istruzione, università e
ricerca, in concomitanza col corso di
studio per il conseguimento della laurea di primo livello o
della laurea
magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere
stipulate tra i
Consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione
per lo svolgimento del
tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di
laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle
professioni sanitarie, per le
quali resta confermata la normativa
vigente.
7. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'alinea, nel primo
periodo, dopo la parola "regolamentate" sono
inserite le seguenti: "secondo i principi della
riduzione e
dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono
attività
similari";
b) alla lettera c), il secondo, terzo e
quarto periodo sono soppressi;
c) la lettera d) è
abrogata.
8. Dall'attuazione del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
«Art. 9-bis.
(Società tra professionisti)
1. All'articolo 10
della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le
società
cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non
inferiore a
tre";
b) al comma 4, lettera b, è aggiunto ),
in fine, il seguente periodo:
"in ogni caso il numero dei soci professionisti o la partecipazione
al
capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la
maggioranza di due
terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci;
il
venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento
della società e il consiglio dell
'ordine o collegio professionale presso
il quale è iscritta la società procede alla cancellazione
della stessa
dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la
prevalenza
dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;";
c) al comma 4, dopo la lettera c), è inserita la seguente: "c-bis) la
stipula di
polizza di assicurazione per la copertura dei rischi
derivanti dalla responsabilità civile per i
danni causati ai clienti dai
singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività
professionale";
d) al comma 9 le parole: "salvi
i diversi modelli societari ed
associativi" sono sostituite dalle seguenti: "salve le
associazioni
professionali, nonché i diversi modelli societari".
2. Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente
le attività professionali a lui
affidate.
Il testo integrale del DL a questo link.
editor: Fossati Cesare
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