Il Disegno di Legge 2805 S: riforma parziale ma necessaria per superare le diseguaglianze tra figli legittimi e naturali.
apri il documento allegato |
Ancora una volta l'unica riforma possibile sembra essere quella a costo zero. In attesa di una più
articolata e completa revisione ordinamentale (il Tribunale per la famiglia) ormai da tempo
necessaria, ben venga comunque l'eliminazione delle evidenti e odiose disparità tuttora esistenti tra
figli legittimi e naturali e ben venga altresì l'estensione delle regole processuali vigenti per i
processi di separazione e divorzio alle procedure di affidamento dei figli di fronte al Tribunale per
i Minorenni.
Il DDL 2805 S, approvato alla Camera ed ora all'esame del Senato, si caratterizza per
l'unificazione di vari disegni di legge, tutti comunque finalizzati allo scopo di parificare lo
status dei figli legittimi e naturali.
Il progetto prevede in sintesi:
- vincolo di parentela
senza distinzioni: esteso a tutti i casi di filiazione (rimane escluso solo per le adozioni di
maggiori d'età) - art. 74 c.c.;
- limite d'età ridotto a 14 anni per l'assenso al riconoscimento
da parte del figlio (art. 250 c.c.);
- ridotto a partire da 12 anni il limite per l'obbligo di
ascolto del minore e anche inferiore ove capace di discernimento (art. 315-bis);
- semplificazione
della procedura di riconoscimento giudiziale in caso di opposizione: termine di 30 gg. per proporre
opposizione all'istanza di riconoscimento;
- il figlio naturale successivamente riconosciuto può
aggiungere il cognome paterno, ma conserva quello materno (art. 262);
- venir meno dell'obbligo di
mantenimento in favore del genitore che sia stato dichiarato decaduto dalla potestà (art. 448-
bis);
- abolizione dei termini "legittimo" e "naturale" in tutto il codice civile:
semplicemente "figli";
- delega al Governo per l'adeguamento dei nuovi principi di parificazione
dei figli nella legislazione in materia di filiazione e di dichiarazione dello stato di adottabilità,
in materia di stato, nella disciplina delle successioni e donazioni, ed in quella di diritto privato
internazionale; per la legittimazione degli ascendenti a far valere il diritto di mantenere rapporti
significativi con i nipoti; per l'unificazione delle disposizioni che disciplinano i diritti e i
doveri dei genitori nei confronti dei figli nati nel matrimonio e dei figli nati fuori del matrimonio,
sulla base del concetto di responsabilità genitoriale quale aspetto dell'esercizio della potestà
genitoriale;
- estensione delle norme di procedura della separazione e del divorzio ai giudizi
sull'affidamento dei figli nati fuori del matrimonio (già naturali).
La modifica forse più
attesa è data proprio da quest'ultima previsione, vale a dire dall'introduzione di garanzie e regole
procedurali nel rito minorile. Si tratta di un intervento contenuto del legislatore, il quale
semplicemente estende all'ambito dei procedimenti minorili (solo quelli di affidamento però) le norme
di procedura applicate nei giudizi di separazione e divorzio. Tuttavia la parificazione anche su
questo piano tra filiazione legittima e naturale era da tempo reclamata a gran voce non solo dagli
operatori del diritto di famiglia, ma dagli stessi padri e madri naturali, ingiustamente e
clamorosamente penalizzati.
Le disfunzioni del sistema erano talmente note che il legislatore,
diffidente verso una corretta applicazione delle nuove norme, ha ritenuto necessario introdurre
previsioni più stringenti quanto all'organo deputato a tenere le udienze: dovrà essere il presidente
o un giudice togato delegato sia nella fase presidenziale, sia per l'assunzione dei mezzi di
prova.
Le prassi invalse presso i Tribunali per i Minorenni di delegare le funzioni ai giudici
onorari hanno evidentemente reso necessaria tale precisazione.
Si è voluto tuttavia mantenere l
'organo collegiale, contrariamente ad una tendenza verso un più razionale modello monocratico,
certamente più snello e non meno garantista, stante la possibilità di revisione collegiale in grado di
appello.
Grazie alla riforma non si parlerà più di legittimi o naturali, ma solo di figli.
Non è
la riforma migliore, ma è forse l'unica che abbia concrete possibilità di andare in porto.
I
cittadini ne hanno bisogno, le norme e gli obblighi internazionali ce la impongono, gli operatori del
diritto la considerano uno strumento indifferibile in termini di effettività della
tutela.
Cesare Fossati.
editor: Fossati Cesare
Martedì, 21 Marzo 2023
Proposta di Regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile e ... |
Sabato, 19 Maggio 2018
Bonus fiscale per DSA, agevolazioni per acquisto strumenti didattici. |
Giovedì, 9 Gennaio 2014
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo di revisione delle disposizioni in ... |
Venerdì, 24 Maggio 2013
La parificazione degli status di filiazione. Una riforma di fine legislatura. |