"Istituzione
dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza"
(Gazzetta Ufficiale n. 166 del 19-7-2011
)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza
1. Al fine
di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore
età, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali, con particolare riferimento
alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva
dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, di seguito denominata: «Convenzione di New York», alla Convenzione
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4
novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e alla Convenzione europea
sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla
legge 20 marzo 2003, n. 77, nonchè dal diritto dell'Unione europea e dalle norme costituzionali e
legislative nazionali vigenti, è istituita l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di
seguito denominata «Autorità garante», che esercita le funzioni e i compiti ad essa assegnati dalla
presente legge, con poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli
di subordinazione gerarchica.
Art. 2
Modalità di nomina, requisiti,
incompatibilità e compenso del titolare dell'Autorità garante
1. L'Autorità
garante è organo monocratico. Il titolare dell'Autorità garante è scelto tra persone di notoria
indipendenza, di indiscussa moralità e di specifiche e comprovate professionalità, competenza ed
esperienza nel campo dei diritti delle persone di minore età nonchè delle problematiche familiari ed
educative di promozione e tutela delle persone di minore età, ed è nominato con determinazione
adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
2.
Il titolare dell'Autorità garante dura in carica quattro anni e il suo mandato è rinnovabile una sola
volta.
3. Per tutta la durata dell'incarico il titolare dell'Autorità garante non può
esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale, imprenditoriale o di consulenza, non
può essere amministratore o dipendente di enti pubblici o privati nè ricoprire altri uffici pubblici
di qualsiasi natura o rivestire cariche elettive o incarichi in associazioni, organizzazioni non
lucrative di utilità sociale, ordini professionali o comunque in organismi che svolgono attività nei
settori dell'infanzia e dell'adolescenza. Se dipendente pubblico, secondo l'ordinamento di
appartenenza, è collocato fuori ruolo o in aspettativa senza assegni per tutta la durata del mandato.
Il titolare dell'Autorità garante non può ricoprire cariche o essere titolare di incarichi all'interno
di partiti politici o di movimenti di ispirazione politica, per tutto il periodo del mandato.
4. Al titolare dell'Autorità garante è riconosciuta un'indennità di carica pari al trattamento
economico annuo spettante a un Capo di Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 7, comma 2.
Art. 3
Competenze dell'Autorità garante. Istituzione e compiti della Conferenza nazionale per
la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza
1. All'Autorità garante sono
attribuite le seguenti competenze: a) promuove l'attuazione della Convenzione di New York e degli
altri strumenti internazionali in materia di promozione e di tutela dei diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza, la piena applicazione della normativa europea e nazionale vigente in materia di
promozione della tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, nonchè del diritto della persona di minore
età ad essere accolta ed educata prioritariamente nella propria famiglia e, se necessario, in un altro
ambito familiare di appoggio o sostitutivo; b) esercita le funzioni di cui all'articolo 12 della
Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e
resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77; c) collabora all'attività delle reti internazionali
dei Garanti delle persone di minore età e all'attività di organizzazioni e di istituti internazionali
di tutela e di promozione dei loro diritti. Collabora, altresi', con organizzazioni e istituti di
tutela e di promozione dei diritti delle persone di minore età appartenenti ad altri Paesi; d)
assicura forme idonee di consultazione, comprese quelle delle persone di minore età e quelle delle
associazioni familiari, con particolare riferimento alle associazioni operanti nel settore dell'
affido e dell'adozione, nonchè di collaborazione con tutte le organizzazioni e le reti internazionali,
con gli organismi e gli istituti per la promozione e per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza
operanti in Italia e negli altri Paesi, con le associazioni, con le organizzazioni non governative,
con tutti gli altri soggetti privati operanti nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti
delle persone di minore età nonchè con tutti i soggetti comunque interessati al raggiungimento delle
finalità di tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età; e) verifica che alle
persone di minore età siano garantite pari opportunità nell'accesso alle cure e nell'esercizio del
loro diritto alla salute e pari opportunità nell'accesso all'istruzione anche durante la degenza e nei
periodi di cura; f) esprime il proprio parere sul piano nazionale di azione di interventi per la
tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, previsto dall'articolo 1 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, nei termini e
con le modalità stabiliti dall'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, prima della sua trasmissione alla Commissione parlamentare per l'infanzia e
l'adolescenza ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del citato regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 103 del 2007; g) segnala al Governo, alle regioni o agli enti locali e
territoriali interessati, negli ambiti di rispettiva competenza, tutte le iniziative opportune per
assicurare la piena promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare
riferimento al diritto alla famiglia, all'educazione, all'istruzione, alla salute; h) segnala, in casi
di emergenza, alle autorità giudiziarie e agli organi competenti la presenza di persone di minore età
in stato di abbandono al fine della loro presa in carico da parte delle autorità competenti; i)
esprime il proprio parere sul rapporto che il Governo presenta periodicamente al Comitato dei diritti
del fanciullo ai sensi dell'articolo 44 della Convenzione di New York, da allegare al rapporto stesso;
l) formula osservazioni e proposte sull'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali relativi alle persone di minore età, di cui all'articolo 117,
secondo comma, lettera m), della Costituzione, e vigila in merito al rispetto dei livelli medesimi; m)
diffonde la conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, promuovendo a livello nazionale,
in collaborazione con gli enti e con le istituzioni che si occupano di persone di minore età,
iniziative per la sensibilizzazione e la diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza,
finalizzata al riconoscimento dei minori come soggetti titolari di diritti; n) diffonde prassi o
protocolli di intesa elaborati dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti locali e territoriali,
dagli ordini professionali o dalle amministrazioni delegate allo svolgimento delle attività socio-
assistenziali, che abbiano per oggetto i diritti delle persone di minore età, anche tramite
consultazioni periodiche con le autorità o le amministrazioni indicate; può altresi' diffondere buone
prassi sperimentate all'estero; o) favorisce lo sviluppo della cultura della mediazione e di ogni
istituto atto a prevenire o risolvere con accordi conflitti che coinvolgano persone di minore età,
stimolando la formazione degli operatori del settore; p) presenta alle Camere, entro il 30 aprile di
ogni anno, sentita la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza di cui al comma 7, una relazione sull'attività svolta con riferimento all'anno solare
precedente.
2. L'Autorità garante esercita le competenze indicate nel presente articolo nel
rispetto del principio di sussidiarietà.
3. L'Autorità garante può esprimere pareri al Governo
sui disegni di legge del Governo medesimo nonchè sui progetti di legge all'esame delle Camere e sugli
atti normativi del Governo in materia di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
4. L'Autorità garante promuove, a livello nazionale, studi e ricerche sull'attuazione dei
diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, avvalendosi dei dati e delle informazioni dell'Osservatorio
nazionale sulla famiglia, di cui all'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, previsto dagli
articoli 1 e 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
103, del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, previsto
dall'articolo 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del
2007, nonchè dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui
all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269. L'Autorità garante può altresi'
richiedere specifiche ricerche e indagini agli organismi di cui al presente comma.
5.
L'Autorità garante, nello svolgimento delle proprie funzioni, promuove le opportune sinergie con la
Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre
1997, n. 451, e successive modificazioni, e si avvale delle relazioni presentate dalla medesima
Commissione.
6. Nel rispetto delle competenze e dell'autonomia organizzativa delle regioni,
delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle autonomie locali in materia di politiche attive
di sostegno all'infanzia e all'adolescenza, l'Autorità garante assicura idonee forme di collaborazione
con i garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza o con figure analoghe, che le regioni possono
istituire con i medesimi requisiti di indipendenza, autonomia e competenza esclusiva in materia di
infanzia e adolescenza previsti per l'Autorità garante.
7. Ai fini di cui al comma 6 è
istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Conferenza nazionale per la
garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, di seguito denominata «Conferenza», presieduta
dall'Autorità garante e composta dai garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza, o da figure
analoghe, ove istituiti. La Conferenza è convocata su iniziativa dell'Autorità garante o su richiesta
della maggioranza dei garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza, o di figure analoghe.
8. La Conferenza, nel rispetto delle competenze dello Stato e delle regioni, svolge i seguenti
compiti: a) promuove l'adozione di linee comuni di azione dei garanti regionali o di figure analoghe
in materia di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, da attuare sul piano regionale e
nazionale e da promuovere e sostenere nelle sedi internazionali; b) individua forme di costante
scambio di dati e di informazioni sulla condizione delle persone di minore età a livello nazionale e
regionale.
9. L'Autorità garante segnala alla procura della Repubblica presso il tribunale per
i minorenni situazioni di disagio delle persone di minore età, e alla procura della Repubblica
competente abusi che abbiano rilevanza penale o per i quali possano essere adottate iniziative di
competenza della procura medesima.
10. L'Autorità garante prende in esame, anche d'ufficio,
situazioni generali e particolari delle quali è venuta a conoscenza in qualsiasi modo, in cui è
possibile ravvisare la violazione, o il rischio di violazione, dei diritti delle persone di minore
età, ivi comprese quelle riferibili ai mezzi di informazione, eventualmente segnalandole agli
organismi cui è attribuito il potere di controllo o di sanzione.
11. L'Autorità garante può
formulare osservazioni e proposte per la prevenzione e il contrasto degli abusi sull'infanzia e
sull'adolescenza in relazione alle disposizioni della legge 11 agosto 2003, n. 228, recante misure
contro la tratta delle persone, e della legge 6 febbraio 2006, n. 38, recante disposizioni in materia
di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet,
nonchè dei rischi di espianto di organi e di mutilazione genitale femminile, in conformità a quanto
previsto dalla legge 9 gennaio 2006, n. 7, recante disposizioni concernenti la prevenzione e il
divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile.
Art. 4
Informazioni,
accertamenti e controlli
1. L'Autorità garante può richiedere alle pubbliche amministrazioni,
nonchè a qualsiasi soggetto pubblico, compresi la Commissione per le adozioni internazionali di cui
all'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e il Comitato per i
minori stranieri previsto dall'articolo 33 del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e a qualsiasi ente privato di fornire informazioni
rilevanti ai fini della tutela delle persone di minore età, nel rispetto delle disposizioni previste
dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196.
2. L'Autorità garante può richiedere alle amministrazioni competenti di accedere a
dati e informazioni, nonchè di procedere a visite e ispezioni, nelle forme e con le modalità
concordate con le medesime amministrazioni, presso strutture pubbliche o private ove siano presenti
persone di minore età.
3. L'Autorità garante può altresi' effettuare visite nei luoghi di cui
alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 8 delle norme di cui al decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 272, previa autorizzazione del magistrato di sorveglianza per i minorenni o del
giudice che procede.
4. L'Autorità garante può richiedere ai soggetti e per le finalità
indicate al comma 1 di accedere a banche di dati o ad archivi, nel rispetto delle disposizioni
previste dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196. 5. I procedimenti di competenza dell'Autorità garante si svolgono nel rispetto
dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di accesso, partecipazione e
trasparenza.
Art. 5
Organizzazione
1. È istituito
l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato «Ufficio
dell'Autorità garante», posto alle dipendenze dell'Autorità garante, composto ai sensi dell'articolo
9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, da dipendenti del comparto Ministeri o
appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando obbligatorio, nel numero
massimo di dieci unità e, comunque, nei limiti delle risorse del fondo di cui al comma 3 del presente
articolo, di cui una di livello dirigenziale non generale, in possesso delle competenze e dei
requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di
indipendenza e imparzialità dell'Autorità garante. I funzionari dell'Ufficio dell'Autorità garante
sono vincolati dal segreto d'ufficio.
2. Le norme concernenti l'organizzazione dell'Ufficio
dell'Autorità garante e il luogo dove ha sede l'Ufficio, nonchè quelle dirette a disciplinare la
gestione delle spese, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità
garante. Ferme restando l'autonomia organizzativa e l'indipendenza amministrativa dell'Autorità
garante, la sede e i locali destinati all'Ufficio dell'Autorità medesima sono messi a disposizione
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
3. Le spese per l'espletamento delle competenze di cui all'articolo 3 e per le
attività connesse e strumentali, nonchè per il funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità garante, sono
poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e iscritto in apposita unità previsionale di base dello stesso bilancio della Presidenza del
Consiglio dei Ministri. 4. L'Autorità garante dispone del fondo indicato al comma 3 ed è soggetta agli
ordinari controlli contabili.
Art. 6
Forme di tutela
1. Chiunque può
rivolgersi all'Autorità garante, anche attraverso numeri telefonici di pubblica utilità gratuiti, per
la segnalazione di violazioni ovvero di situazioni di rischio di violazione dei diritti delle persone
di minore età.
2. Le procedure e le modalità di presentazione delle segnalazioni di cui al
comma 1 sono stabilite con determinazione dell'Autorità garante, fatte salve le competenze dei servizi
territoriali, e assicurano la semplicità delle forme di accesso all'Ufficio dell'Autorità garante,
anche mediante strumenti telematici.
Art. 7
Copertura finanziaria
1.
All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5 della presente legge, pari ad euro 750.000 per
l'anno 2011 e ad euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2012, si provvede, quanto a euro 750.000 per
l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19,
comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, e,
quanto a euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
per gli anni 2012 e 2013 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2011- 2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2.
All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 4, della presente legge, pari ad euro
200.000 annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede, per l'anno 2011, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e, a decorrere
dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2012 e 2013 dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Salvo quanto
disposto dai commi 1 e 2, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge,
munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 luglio 2011
autore: Fossati Cesare
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