Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno
La
legge di stabilità del 2016 aveva previsto la costituzione di un fondo di
solidarietà a favore del coniuge in stato di bisogno.
Il fondo di solidarietà è stato approvato dal Senato in data 22.12.2015.
Va tuttavia evidenziato il fatto che il decreto ha natura "sperimentale" nel
senso che all'art. 2 si specifica che "per gli anni 2016 e 2017 la
sperimentazione del procedimento per la corresponsione delle somme ai
richiedenti e per la riassegnazione al fondo delle somme recuperate è avviata,
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presso i Tribunali che
hanno sede nel capoluogo dei distretti sede delle Corte d'Appello indicati
nella tabella A annessa al regio decreto 30.01.1941 nr. 12".
Saranno pertanto i Tribunali a ricevere le istanze di accesso al fondo da parte
i richiedenti che risiedono in uno dei comuni del distretto.
Il Ministero dalla data prevista da comma 1 dell'art. 2 della legge in commento
attiverà il monitoraggio degli esiti della sperimentazione e tre mesi prima
della scadenza del biennio 2016-2017 informerà le camere sui risultati del
monitoraggio.
In sintesi il fondo dovrebbe far sì che lo Stato si sostituisca al coniuge che
non è in grado di provvedere al mantenimento dei figli minori, dei maggiorenni
portatori di handicap grave, che non abbia ricevuto l'assegno periodico a
titolo di mantenimento per inadempienza del coniuge che vi era tenuto, in
possesso di alcuni requisiti disciplinanti all'art. 3.
L'istanza di accesso al fondo è depositata nella Cancelleria del Tribunale individuato
a norma dell'art. 2 comma 1 del decreto e successivamente il Presidente del
Tribunale o un Giudice da lui delegato provvederà nei successivi 30 giorni.
In caso di ammissibilità dell'istanza, questa verrà trasmessa al Dipartimento
per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia, presso cui è
istituto il fondo, ai fini della corresponsione della somma richiesta, nei
limiti di cui all'art. 5 comma 2 e 3 (l'erogazione degli importi è subordinata
alla disponibilità delle somme depositate nel fondo).
Va segnalato che risulta essere già stata depositata un'istanza presso il
Tribunale di Palermo che con decreto 11/11/2016 ha respinto la domanda di
assegnazione delle somme indicate, atteso che manca la normativa regolamentare
(ci riferiamo ai decreti di attuazione).